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  • Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione

    Ci viene chiesto di individuare quale sia il "momento" effettivo della cessione della farmacia tra cedente e acquirente. La domanda non è di facile soluzione in quanto alle regole ordinarie si applicano alcuni "correttivi" tipici del diritto farmaceutico e delle farmacie molto spesso ignorati Ed infatti se in un normale contratto di compravendita l'effetto reale sarà riconducibile al momento di perfezionamento del contratto o in diverso momento se viene così stabilito, si immagini alle vendite di quote con effetti futuri... la cessione della farmacia deve fare i conti con l'effetto "sospensivo" del passaggio dell'autorizzazione amministrativa da parte della pubblica amministrazione (art. 12 L. 475/1968) Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione Va infatti ribadito quanto già affermato dalla Cassazione circa la subordinazione dell’effetto traslativo di una farmacia al riconoscimento del medico provinciale. Il provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione (prima medico provinciale ora Regione) al trasferimento dell’azienda (come richiesto dalla L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2) ha valore di condizione legale sospensiva (Cass. SS.UU. n. 6587 del 1983). In particolare, su tale solco la Cassazione n. 6050 del 1995, ha avuto modo di precisare che in tema di Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione: “poiché ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia Cessione della Farmacia ed effetti dell'autorizzazione non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva“. (conforme, Cass. n. 12747 del 2014). A ciò aggiungasi che il mancato avveramento di tale condizione quindi il riconoscimento dell'autorizzazione al nuovo acquirente, comporta il venir meno con effetto ex tunc (da allora quindi retroattivo) dell’effetto traslativo, quindi della cessione. In sintesi la compravendita della farmacia è soggetta alla "sospensione" temporale dovuta al passaggio dell'autorizzazione con tutto ciò che comporta in termini di problemi e questioni che dovessero sorgere tra il tempo del contratto di compravendita ed il tempo di autorizzazioine, come ad esempio i rapporti con i fornitori in caso di cessione di azienda e quindi di debiti e di rapporti con i dipendenti. Tale aspetto viene spesso sottovalutato con grandi rischi per la parte acquirente. Ciò comporta che in caso di mancata autorizzazione non essendosi verificato l’effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019). Ed ecco quindi che in tema di rapporti di lavoro soggiunge la Cassazione del 2020 n. 9090, "Il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale (Cass. n. 21161 del 2019)." Consulta il Blog e trova il Tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Forniture sanitarie il bando ed il valore della campionatura

    Quali sono i criteri per interpretare un bando di gara? È possibile soffermarsi sul significato letterale? Quando na clausola può avere un significato differente se contestualizzata nel bando? Come si può considerare la campionatura di un prodotto ai fini di gara? Per rispondere a tali domande analizziamo la recente giurisprudenza in materia di interpretazione della lex specialis di gara. Forniture sanitarie il bando ed il valore della campionatura Giova precisare, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato (ex multis Cons. Stato Sez. V, 31/10/2022, n. 9386) che nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Ciò significa che, ai fini dell’interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole civilistiche ed è proprio la tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all’interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole. Soltanto se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, anche in ordine all’individuazione ed interpretazione delle clausole previste a pena di esclusione, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 20 luglio 2023 n. n.7113). Forniture sanitarie il bando ed il valore della campionatura In sintesi, quindi: a) l’interpretazione della lex specialis deve essere prioritariamente effettuata in ossequio ai criteri ermeneutici letterali e sistematici, nel senso cioè che l’interprete deve far proprio – per ovvie esigenze di certezza del diritto e di par condicio tra i concorrenti – quel significato che emerge univocamente dalla lettera della singola disposizione di gara (o dalla combinazione sistematica delle disposizioni di gara); b) soltanto se (e nella misura in cui) i criteri letterali e sistematici impediscano di pervenire ad un’interpretazione univoca della lex specialis (lasciando quindi le clausole ambigue e contraddittorie), l’interprete potrà optare per il significato ermeneutico che più di altri assicura il rispetto del principio del favor partecipationis. Ancora più in sintesi, il criterio dell’interpretazione più favorevole al concorrente ha natura esclusivamente sussidiaria, atteso che lo stesso può venire in rilievo soltanto se (e nella misura in cui) i criteri letterali e sistematici si siano dimostrati inidonei ad estrarre un precetto univoco. Forniture sanitarie il bando ed il valore della campionatura E quale valore assume la campionatura? L"utilizzo di campionature nelle procedure di gara. Essi possono essere compendiati nei termini che seguono: a) per un verso è stato ripetutamente affermato che “il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire” (cfr. tra le tante Cons. St., Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017); b) per altro verso è stato osservato, tuttavia, che la concreta funzione della campionatura va esaminata in relazione alle caratteristiche e alla disciplina della singola gara, e non in via generale ed astratta (cfr. T.A.R. Milano, 10/8/2016, n. 1598); sicchè, nel caso in cui la gara preveda l’attribuzione di un punteggio tecnico sulla base della valutazione di campioni, detti campioni rappresentano un elemento costitutivo dell’offerta tecnica e ne seguono le vicende. In questo caso gli aspetti qualitativi da valutare sono strettamente legati alla verifica “fisica” del prodotto; quindi l’offerta diviene “completa” solo con il deposito della campionatura, la cui mancata ottemperanza va sanzionata con l’esclusione dalla procedura. In sintesi, se da un lato è vero che il campione non costituisce un elemento costitutivo dell’offerta tecnica (con tutte le conseguenze che ne derivano, ivi inclusa l’impossibilità di escludere il concorrente soltanto per un’eventuale parziale difformità del campione rispetto alle specifiche tecniche di gara), dall’altro lato è anche vero che esso ben può rappresentare un elemento costitutivo dell’offerta tecnica se così è disposto dalla lex specialis (tanto con previsione espressa quanto con previsione implicita, come nel caso in cui l’assegnazione di alcuni punteggi tecnici sia basata sul concreto apprezzamento delle specifiche qualità del campione). Cds 2617/24 Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacisti l'associazione come ente autonomo

    Ci vengono spesso chiesti chiarimenti sulla "gestione associata" della farmacia, cosa sia, come sia regolata e soprattutto se sia un qualcosa di diverso dal singolo farmacista e dalla società ai fini delle incompatibilità e dei risvolti dell'autorizzazione soprattutto dopo che lo stesso Consiglio di Stato ha tenuto a precisare che l'autorizzazione degli associati del concorso è unica pro indiviso . Segui la Pagina on Line con articoli gratuiti a tema Cerchiamo quindi di capire cosa sia l'associazione di farmacisti post concorso e quali risvolti abbia. Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog. Le questioni circa la natura della c.d. gestione associata , se essa sia riconducibile ad una forma individuale o al modello societario di attività imprenditoriale, vengono a perdere di decisività alla luce di quanto qui verrà detto. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Molto spesso infatti ci viene chiesto ed anzi sentiamo affermare che la gestione associata, soprattutto ove confluita a seguito del concorso in una società sia qualcosa di diverso, (per il diritto farmaceutico) a soggetto singolo farmacista ed ai propri obblighi, ma così non è, come confermato nella complessa ricostruzione da ultimo del Consiglio di Stato 2024. Il Consiglio di Stato, per quanto qui occorrer possa, ha già chiarito comunque che la forma associata non è una realtà giuridica diversa dai singoli farmacisti che concorrono alla sede  (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569 e Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2019, n. 2804; Cons. Stato, parere n. 69 del 3 gennaio 2018) né un ente o una sorta di associazione temporanea di scopo tra questi per la gestione di una farmacia, assoggettabile alle disposizioni sulle associazioni (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2082 del 17 luglio 2019, reso in sede di ricorso straordinario, ma anche le considerazioni svolte più in generale nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, §§ 20-32). Hai un quesito? Contattaci In particolare si è già avuto modo di chiarire che la Regione, all’esito del concorso straordinario, deve assegnare anche formalmente la titolarità della sede vinta solo a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso, salvo, ovviamente, il diritto/dovere, in capo a questi, di gestire poi l’attività imprenditoriale nelle forme consentite dall’ordinamento (art. 2249, comma terzo, c.c.) e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, come pure questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel più volte citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569). La titolarità della sede, all’esito del concorso straordinario, deve essere assegnata ai farmacisti “associati” personalmente, salvo successivamente autorizzare l’apertura della farmacia e l’esercizio dell’attività in capo al soggetto giuridico (società di persone fisiche o di capitali), espressione degli stessi – e non altri – farmacisti vincitori del concorso e assegnatari della sede, che sarà in grado di garantire la gestione paritetica della farmacia con il vincolo temporale di almeno tre anni (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). Occorre quindi sgombrare il campo dell’analisi da ulteriori equivoci che si annidano nell’insidiosa locuzione giuridica di “ gestione associata ”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, ed evitare di confondere i diversi piani, quello concorsuale e quello, successivo, gestionale. I farmacisti concorrono alla sede messa a concorso straordinario « per la gestione associata », come espressamente prevede l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, gestione che, al momento del concorso e fino all’assegnazione della sede, non può essere realizzabile e ciò significa che detta gestione in forma associativa della sede, non conseguibile se non all’esito del concorso, indica solo la  finalità  della partecipazione in forma associata o, se si preferisce, cumulativa, non già una realtà esistente (del resto impossibile prima che la sede sia ottenuta), sicché è vano sul piano cronologico, prima che ancora errato sul piano giuridico, discettare se la gestione associata sia un quid diverso e ulteriore rispetto ai singoli farmacisti associati o un tertium genus rispetto alla gestione individuale o collettiva. L’esigenza razionalizzatrice o, se si preferisce, la naturale espansività delle categorie civilistiche, nella loro indubbia forza ordinante, non deve condurre a fuorvianti letture delle normative pubblicistiche di settore e all’ipostasi di concetti, spesso fluidi o elastici, che descrivono una realtà in divenire e non già ancora entificata o tipizzata dal legislatore,  come quello, appunto, della gestione associata la quale, come ha ricordato la Commissione speciale di questo Consiglio, consente con il cumulo dei titoli una ulteriore deroga al principio meritocratico posto a base del concorso ordinario, nell’assegnazione della sede, per l’eccezionalità delle esigenze sottese al concorso straordinario (§§ 20-21 del parere n. 69 del 3 gennaio 2018). E se questa fluidità o elasticità del legislatore pubblicistico può creare incertezze e interrogativi, sul piano della coerenza sistematica, i dubbi non possono essere risolti solo con la posizione di alternative secche, di irriducibili anfibologie, o con la forzata riconduzione delle norme di diritto pubblico, secondo armonie prestabilite, ad un sistema – quello civilistico – che può applicarsi alla disciplina del diritto amministrativo solo nei limiti della compatibilità. Puo' anche interessare: "Il divieto di cessione infradecennale della farmacia ai fini concorsuali" E da questo rischio occorre guardarsi nell’interpretare anche la controversa categoria della gestione associata. I singoli farmacisti possono aspirare alla gestione associata della sede, come prevede l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, « sommando i titoli posseduti », e la loro partecipazione “associata” al concorso straordinario, sulla base di un accordo inteso alla futura gestione - assimilabile, forse e a tutto concedere, ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo o ad un pactum de ineunda societate  - comporta un mero cumulo di titoli in vista -appunto: « per la » – futura gestione associata della sede agognata. Solo ove detto cumulo – previsto dal legislatore, anche in questo caso, per « favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge », con una ulteriore vistosa deroga al principio meritocratico tipico del concorso, e non già, ancora una volta, per consentire agli stessi farmacisti associati di ottenere addirittura la titolarità di ben due farmacie – risulterà fruttuoso sul piano della graduatoria e condurrà all’assegnazione della sede a quegli stessi farmacisti, persone fisiche, si porrà, poi, l’effettivo problema della gestione della farmacia in forma “collettiva”. La titolarità della farmacia attribuita alla società da essi costituita per garantire la gestione associata, nelle forme ora consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, sarà peraltro « condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità » (art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012). L'autorizzazione della Farmacia come un unico pro indiviso:  In altri termini, e più semplicemente, i farmacisti concorrenti per la gestione associata otterranno personalmente e pro indiviso , per così dire, la sede messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla titolarità dell’esercizio in una forma giuridica, tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, che consenta l’esercizio in forma collettiva dell’attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni. Queste forme, come ha chiarito questo Consiglio di Stato sia in sede consultiva – v. il già citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018 – sia in sede giurisdizionale, saranno appunto quelle societarie previste ora dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, novellato dalla l. n. 124 del 2017, secondo la generale previsione dell’art. 2249, comma terzo, c.c., purché compatibili con l’esercizio in forma collettiva, paritetica e triennale, della farmacia: ma è evidente che la questione delle forme in cui si eserciterà il sodalizio è un tema diverso, e successivo alla fase concorsuale di cui qui si controverte a monte , dovendo preliminarmente risolversi la questione se sia consentito ai singoli farmacisti, singolarmente o cumulativamente, di ottenere due sedi all’esito del concorso straordinario. La risposta è all’evidenza negativa , per le ragioni già dette, ed è quindi irrilevante porsi il problema a valle se, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della l. n. 362 del 1991 siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, una società di farmacisti, che veda quali soci i due farmacisti, possa essere titolare di due sedi farmaceutiche. Il problema non si pone perché una società, di persone o di capitali, mai potrebbe concorrere al concorso straordinario, riservato solo ai farmacisti persone fisiche candidati, singolarmente o per la gestione associata, ed essi non possono ottenere, sotto la veste di una distinta soggettività giuridica (come nel caso delle società di persone) o addirittura attraverso lo schermo (successivo) della personalità giuridica quale forma di autonomia patrimoniale perfetta (come nel caso delle società di capitali), nulla di più o di diverso di quanto loro consenta  in radice  l’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012. Non si controverte infatti, nel presente giudizio, della questione se due farmacisti soci di una stessa società, prevista dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991, possano essere titolari di due distinte farmacie, con la conseguente applicabilità o meno della incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), della stessa legge al farmacista socio di società titolare di due farmacie, ma solo se un farmacista persona fisica concorrente possa ottenere/mantenere due sedi all’esito del concorso straordinario. Né sul piano della coerenza sistematica la straordinarietà del concorso, previsto dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, consente di porsi eventuali questioni di contrasto con l’indirizzo legislativo assunto dalla l. n. 124 del 2017, inteso a garantire l’apertura del settore farmaceutico anche ai capitali azionari e alla gestione delle farmacie da parte di società di capitali, oltre che di persone. Leggi il blog e trova il tuo caso È evidente, infatti, che la ratio del concorso straordinario, come si è visto più volte, è quella di « favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico », e non già quella di far conseguire due sedi ad eventuali, successive, società di persone o di capitali, alle quali è precluso in radice di partecipare al concorso straordinario, aperto solo ai farmacisti persone fisich che non siano già titolari di sede,  mentre le generali perevisioni della l. n. 124 del 2017 sono invece intese a consentire un cumulo temperato di titolarità, in capo alle società di persone e ora anche di capitali, peraltro nei limiti segnati dall’art. 1, comma 558, della stessa legge e sotto il controllo, ai sensi del successivo comma 559, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essi attribuiti dalla l. n. 287 del 1990. Le due normative operano su due piani differenti e non interferenti, nemmeno nell’ipotesi in cui ad ottenere due sedi messe a concorso straordinario siano i singoli farmacisti concorrenti per la gestione associata, piani che non devono essere in nessun modo confusi , sovrapposti o addirittura contrapposti per la specialità o, per meglio dire, l’eccezionalità delle esigenze sottese al regime del concorso straordinario. CdS 3683/2024. Leggi pure: "Farmacie e la decadenza dell'autorizzazione" Possiamo quindi concludere che la “gestione associata” non è un terzo genus rispetto al singolo farmacista per quel che concerne le norme che regolano la normativa farmaceutica ma solo una forma di partecipazione in divenire del Concorso che si concretizzerà in una unica autorizzazione. Hai un quesito? Leggi il Blog in diritto farmaceutico o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Deblistering in Farmacia

    Il Deblistering in Farmacia lo sconfezionamento dei farmaci in inglese " deblistering " in farmacia rientra nell'ambito della farmacia dei servizi ai sensi l’art.11della Legge 18 giugno 2009, n.69 ed è volto af avorire “l'aderenza dei malati alle terapie mediche” ai sensi del DL ottobre 2009 n.153 . Segui la pagina on Line in diritto farmaceutico Tale servizio è finalizzato alla preparazione di confezionamenti personalizzati di farmaci ed è a totale carico del cittadino, a meno di delibere come quella Umbra dello scorso Luglio 2024 che prevede il rimborso da pare del SSN, e consiste nell’attività di sconfezionamento di un medicinale già acquistato e riconfezionamento dello stesso da parte del farmacista in farmacia, in dosi personalizzate, per l’assunzione da parte del paziente sulla base della posologia individuata dal medico curante, c.d.“deblistering”. Inoltre il comma 5 dell'art 11 Legge 8/11/2012 prevede da anni espressamente che " Le modalità regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità' di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione (, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza ). L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macro confezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette. Leggi pure Concordo ordinario farmacie e le modalità di interpello deblistering in farmacia Il servizio è regolamentato dall’art. 1 comma 462 della Legge nazionale 27 dicembre 2019 n .160 (LeggediBilancio2020) in cui si rileva che , al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e migliorarne l’aderenza terapeutica, è prevista “la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.” ed è stato ammesso anche dalla sentenza del CdS n. n4257/2015 del 14/09/2015. E' necessario effettuare una richiesta - comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale di competenza, anche in merito al personale incaricato, ai locali predisposti assimilabili a quelle di un laboratorio galenico come disposto dalle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia delineate nella Farmacopea Ufficiale (DM3.12.2008) ed alla eventuale attrezzatura (ad esempio automatizzata) utilizzata, oltre che l'individuazione del responsabile farmacista. La preparazione in dosi unitarie, a partire dalle confezioni industriali dei medicinali, può considerarsi quale manipolazione dei farmaci, rientrando come tale nelle indicazioni di cui alla Raccomandazione n. 19 del Ministero della salute. La raccomandazione del Ministero della Salute citata fornisce indicazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, e quindi per la corretta gestione della terapia farmacologica orale, nei casi in cui non sia possibile somministr arle integre e quando le attività di allestimento non siano effettuate dalla Farmacia. Cos’è la manipolazione delle forme farmaceutiche solide Per manipolazione si intende: la divisione di compresse la triturazione, frantumazione, polverizzazione di compresse l’apertura di capsule. Per quanto attiene alla documentazione il farmacista deve avere una scheda tecnica da cui si evincono caratteristiche e idoneità del materiale utilizzato. Leggi il blog o contattaci per un tuo caso L'attività di riconfezionamento - blistering - può riferirsi ad una terapia di una determinata durata, esempio una settimana. Sebbene esista la normativa primaria il servizio non è attivo automaticamente nelle Regioni stante l a necessità di un cronoprogramma con la definizione dei protocolli attuativi del servizio per ciascuna Regione, recepito dalle Aziende Sanitarie Locali al fine di uniforme esecuzione con modalità e tempi nell'intero territorio regionale. Ad oggi risulta attivo per quanto di nostra conoscenza in alcune regioni come Lombardia, Emilia Romagna, mentre in Umbria è stato previsto il servizio a rimborso del SSN. Lecito quindi immaginare l'insorgere di multe a seguito di controlli NAS ove non presenti adeguati e recepiti protocolli Regioni dispensati dalla Aziende Sanitarie Locali ai farmacisti richiedenti. Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • La Società in nome Collettivo il patto di famiglia ed il creditore del socio

    Ci viene chiesto quale sia la sorte di un creditore particolare del singolo socio titolare di SNC una volta che questa sia stata ceduta a terzi e sia stato eseguito un patto di famiglia. Prima di procedere è necessario precisare che nelle società in nome collettivo, SNC, il creditore particolare del socio, ovvero del singolo socio e quindi non della farmacia, finché dura la società non può chiedere la liquidazione della quota (art. 2305 cc). Ed ancora che in tema di “patto di famiglia”   è un contratto disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote social i. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendola a future dispute ereditarie. I beneficiari sono infatti tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. Si tratta in sostanza di un anticipo dell’eredità. Assistenza legale in diritto civile e commerciale scopri la consulenza on line A questo punto si innesta il caso prospettato, ove un creditore del singolo socio di SNC abbia agito in giudizio con azione revocatoria ordinaria (art. 2910 cc) al fine di recuperare il proprio credito, pregiudicato a suo dire dall'avvenuta cessione della SNC da parte del titolare suo debitore. Patto di Famiglia, Creditore del Singolo Socio Il primo punto da chiarire è che nel giudizio di revocazione ordinaria intrapreso ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768 - bis cod. civ. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto poiché da esso consegue l'obbligazione degli assegnatari delle partecipazioni societarie o dell'azienda di liquidare costoro mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile (art. 768 - quater cod. civ.), a conclusioni diverse deve però pervenirsi ove gli altri partecipanti al patto di famiglia abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione. Segui la pagina Chiarito che i coniugi sono chiamati nella causa intenta dal creditore solo se questi abbiano avuto un vantaggio liquidato dal patto si famiglia, è necessario ora soffermarsi sulle sorti della quota della SNC (azienda) ceduta. Quota di SNC non espropriabile dal creditore del singolo socio finché dura la società Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario - Cass. 7 novembre 2002, n. 15605). Leggi il blog e trova la risposta al tuo caso Ne consegue che la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui. L'azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell'atto impugnato (art. 2902, comma 2, cod. civ.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. assistenza legale in societario e controversie civili Il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota non può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore finché dura la società, o compiere gli atti conservativi sulla quota spettante nella liquidazione,  perché trattasi di facoltà estranea agli effetti dell'azione revocatoria che presuppone la qualità di creditore particolare di colui che è attualmente socio. Per la stessa ragione non può fare opposizione alla proroga della società. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: "il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota" Cass. 12228/2023.   Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Civile e Commerciale Avv. Aldo Lucarelli

  • Medico e Farmacista in società tramite una società?

    Avrebbe potuto un Medico esercitare anche indirettamente attività di farmacista? Chiesta in tal modo appariva una domanda infondata, ma forse se avessimo chiesto Puo' una società gestire sia una attività clinica che una farmacia? A questa seconda domanda molti non avrebbero saputo dare una risposta visto che poi nella pratica non sarebbe difficile per una società gestire contemporaneamente una clinica, una RsA ed appunto una farmacia. Oggi possiamo dire che non è possibile in via generale una risposta univoca ed automatica sebbene il punto cruciale attiene al rapporto tra la clinica privata e i medici che in essa (e per essa) svolgono la loro attività . Per quanto indubbiamente peculiare, in ragione della autonomia e libertà di cura del medico anche alla luce delle regole deontologiche di tale professione, tale rapporto vede pur sempre rispondere la struttura a titolo contrattuale per il comportamento dei medici della cui collaborazione si avvale per l’adempimento della propria obbligazione, ancorché possano non essere suoi dipendenti, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costoro effettuata e l’organizzazione aziendale della casa di cura, il che giustifica l’applicazione della regola posta dall’art. 1228 c.c. (come ribadito da ultimo dall’art. 7 della l. n. 24 del 2017). L’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. Va precisato ancora come non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un'ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale” (così Cass. sez. III, n. 4657 del 2006, che richiama Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004 e CdS 5/22.) Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. Pertanto, anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, può considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991. Non può avere – giova precisare – alcuna partecipazione, ovvero non può esserne socio in nessun modo, senza che occorra distinguere in ragione della natura e della incidenza della singola partecipazione, essendo la disposizione di legge sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale, nella misura in cui ad essa si correla comunque la prospettiva di ricavarne degli utili. Diversa può essere la conclusione, sulla scorta di Corte cost. n. 11 del 2020, al cospetto di incompatibilità differenti, segnatamente quella di essere il socio titolare di rapporti di lavoro pubblico o privato, rispetto a cui si può valorizzare la formula “per quanto compatibili” impiegata all’art. 7, comma 2, terzo periodo, senza della quale un’interpretazione rigorosamente letterale finirebbe per consentire la partecipazione solo (o quasi) a studenti, disoccupati o pensionati Questa la sintesi del Consiglio di Stato n. 5/2022 che dopo aver analizzato le differenti ratio ispiratrici delle incompatibilità descritte nelle norme di riferimento ed in particolare nella legge 362 del 1991 articolo 7 co. 2 ed 8, ha concluso in modo sorprendente affermando che Differentemente, in assenza di una società unipersonale e quindi di una partecipazione totalitaria, (ma sempre ragionando in relazione ad un diverso tipo di incompatibilità) dovrebbe assumere rilevanza una partecipazione che comunque permetta di concorrere nella gestione della farmacia, n el senso di influenzarne le scelte aziendali. Non rileverebbe quindi qualunque partecipazione sociale ma quella che possa dare al socio il controllo della società, nei modi gradatamente indicati dal citato art. 2359 e in presenza dei quali, come si è già osservato, opera la presunzione di direzione e coordinamento (ricavabile anche aliunde , in specie dall’essere la società tenuta al consolidamento del proprio bilancio). Soccorrono evidentemente le regole e gli istituti propri del diritto societario, nell’elaborazione offertane in primo luogo dalla giurisprudenza civile. Da quanto sopra si ricavano due principi di diritto nel il rapporto medico - farmacista - impresa secondo l'adunanza plenaria del CdS 5/22: Scopri il sito dedicato agli articoli per farmacisti (i) la nozione di “esercizio della professione medica” , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia; (ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. CdS 5/22 Tale principio, ad avviso di chi scrive, è estendibile alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato anche in altri casi in cui si generi di fatto detta commistione in cui un centro di interessi detenga partecipazioni comuni all'ambito medico ed alla farmacia. Hai un quesito? Leggi il blog o contattaci Home Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico a cura di Aldo Lucarelli.

  • diritto ambitale: la Verifica di assoggettabilità a VIA al Comune

    È legittimo il conferimento da parte delle regioni ai comuni di funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (fase di screening), è quanto si ricava dalla sentenza del CdS n. 7314 del 2024.   Ed infatti non vi è alcun elemento idoneo a supportare una tesi secondo cui la Regione non potrebbe riallocare anche le competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA come ritiene più opportuno, sia pure rispettando i criteri di cui al citato art. 7 – bis , comma 8, del codice dell’ambiente. Le funzioni in materia sono infatti del tutto omogenee, inerenti alle medesime verifiche di compatibilità ambientale da effettuare con riguardo a determinati interventi, alcuni dei quali, in seguito all’esito dello screening , sottoposti ad entrambi i procedimenti. Con specifico riguardo alla fase di screening è stato sottolineato (CdS del 2021, n. 3597), che essa svolge “ una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione ”. Lo screening sul VIA ambientale al Comune Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità. In tal senso, l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “ Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi [...]”. Pertanto, incombe sull’Amministrazione titolare del potere l’obbligo di adottare una deliberazione “ adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’Allegato V al Codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata ” (cfr., Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 5379 del 2020). Questo approccio è il diretto precipitato del principio di precauzione che “[…] presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura ” (cfr., Cons. St., sez. III, sentenza n. 6655 del 2019). Da quanto precede deriva che l’espressione contenta nel comma 8 dell’art. 7 – bis secondo cui “ Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali ” non può che essere riferita anche alla verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è peraltro disciplinata nell’ambito del titolo III della parte I del Codice dell’ambiente, complessivamente dedicato alla “valutazione di impatto ambientale”. Per concludere nello stesso senso depongono sul piano letterale, il comma 5 dello stesso art. 7 bis (“ In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome ”) nonché l’ultima parte del comma 8 (“ In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis ”), laddove l’art. 19, come in precedenza evidenziato, riguarda appunto la disciplina della fase di screening . Leggi gli articoli in Diritto Ambientale e Procedure Amministrative nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Le autorizzazioni in Farmacia per altri prodotti

    Quali sono le autorizzazioni necessarie per il farmacista che voglia vendere anche altri prodotti in farmacia? Quali sono i prodotti vendibili in farmacia oltre ai farmaci? Posso vendere la pelletteria in farmacia? Nel presente articolo cerchiamo di rispondere a tali domande facendo il punto della situazione sulle Autorizzazioni in farmacia Oggi la farmacia nella evoluzione del settore da presidio di vendita e punto nevralgico per l’approvvigionamento dei farmaci 💊 con o senza ricetta sta diventando il centro di una sete di servizi (farmacia dei servizi e farmacia di comunità) oltre che porta di ingresso del sistema in fase di sviluppo della telemedicina. Leggi pure “ La contraffazione dei prodotti cosmetici” Ma accanto a tale sviluppo “farmaco centrico” che include anche i presidi medico chirurgici ed i dispotici medici ,   vi é tutto un altro business relativo a quei prodotti che il cliente non paziente si aspetta di trovare in farmacia  e che diviene funzionale all’impresa farmacia nell’ottima di un ampliamento dell’offerta, così trovano ingresso in farmacia i cosmetici , articoli sanitari, gli alimenti  dietetici, gli integratori , oltre che ha serie di presidi anallergici  come oggetti/gioielli ipoallergenici nickel  free et similia. (Elenco esemplificativo non indicativo di cosa é autorizzato) Ma come si deve organizzare una farmacia ai fini autorizzativi? Le farmacie sono autorizzate alla vendita di medicinali e prodotti complementari dell’area farmaceutica e sanitaria quale presidio di salute in base alla autorizzazione sanitaria di cui alla legge 475/1998 ottenuta tramite concorso o trasferimento, questa quindi riguarda per l’appunto farmaci con o senza ricetta, con o senza convenzione con il SSN e per l’appunto i dispositivi medici ed i presidi medico chirurgici. Per la vendita di “altri” prodotti della area sanitaria é necessaria l’autorizzazione commerciale da parte del Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Autorizzazione rilasciata con il meccanismo della Scia e relativa a Tabella merceologica allegato 9 Dm Industria Farmacia per i seguenti elementi: Prodotti dietetici per l'infanzia , gli anziani  e gli ammalati; Articoli per l'igiene  della persona; Articoli  di puericultura , quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti  per neonati  e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi   propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale  e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino  nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine , pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti , cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti  di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti  preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello:  lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari , liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti , disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi  per uso umano  e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. Leggi pure Il segreto commerciale in Farmacia previsti nell’ allegato 9, Decreto Ministeriale Industria n. 375/88 oppure altri prodotti compatibili con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare, secondo le disposizioni del D.lgs 114/1998. É quindi da escludere che si possano vendere prodotti non compatibili con la farmacia e con la sua autorizzazione originaria Ma mentre con l’elenco dell’allegato 9 del DM industria si può ragionevolmente essere sereni sulla idoneità dei prodotti in farmacia, per tutti gli altri NON ricompresi o riconducibili alla autorizzazione farmaceutica ed alla tabella 9, sussiste un’area di grigiore oggetto di potenziali sanzioni,  ecco quindi che un elenco tassativo non esiste e sarà la compatibilità all’autorizzazione farmacia a costituire criterio dirimente. Leggi e trova il tuo caso nei 500 articoli a tema É solo il caso di precisare che per la normativa sul commercio un elemento dirimente sarà anche la grandezza del locale se fino a 150 mq oppure fino a 250 mq nel qual caso sarà considerato media struttura di vendita. Per “altri ed ulteriori prodotti” anche alimentari compatibili con la farmacia non oggetto di convenzione con il SSN e fermo restando la possibilità di una specifico requisito professionale, é necessaria anche una ulteriore autorizzazione  ai sensi dell’articolo 5 del dlgs. 114/98 di carattere discrezionale da parte del Comune ma sempre collegati all’area sanitaria/salute nella quale é necessario dimostrare la compatibilità con l’esercizio della sede di farmacia. Procedura per le autorizzazioni le domande si presentano nella forma della segnalazione di inizio attività Scia a cui o presenza dei requisiti si accede al provvedimento amministrativo salvo il caso di controllo successivo. Per le strutture oltre i 250 mq invece le domande si devono ritenere accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego  entro 90 giorni, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della 241 del 1990. Leggi pure Il ritardo nei pagamenti del SSN alle farmacie e gli interessi É possibile che a seguito di controlli successivi alla Scia alcuni prodotti non vengano ritenuti idonei alla Scia ottenuta e quindi non compatibili con l’autorizzazione della farmacia oppure con la dislocazione degli spazi nella farmacia, ad esempi locali separati, divisione degli spazi. Il consiglio é quello di chiedere ai propri fornitori la categoria merceologica di riferimento e di aprire un contraddittorio con la Asl competente. In ogni caso avverso sospensioni dinieghi o sanzioni é sempre possibile ricorrere dinanzi alla giustizia ordinaria per le sanzioni ed al TAR   per le autorizzazioni. Leggi il blog in diritto farmaceutico o contattaci   Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Società la remissione di querela del legale rappresentante

    Ci è stato chiesto di chiarire come opera il meccanismo della remissione di querela previsto dall'art. 152 del codice di procedura penale per comportamenti taciti incompatibili con la volontà di procedere in quei procedimenti a querela di parte, come ad esempio l'appropriazione indebita. E' il caso di un componente del consiglio di amministrazione o ex dirigente accusato dalla Società di essersi appropriato di beni dell'azienda o di aver effettuato spese oltre i propri limiti di mandato e che pertanto sia stato soggetto ad una querela penale per tali comportamenti. Amministratore denunciato dal suo Presidente, come si rimette la querela? La questione è dunque la seguente: se la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa. Si deve innanzitutto osservare che la disposizione in argomento recepisce una prassi diffusa dettata dagli intenti deflattivi, recepita dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016). Non sono mancate, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce che hanno opportunamente posto l'accento sul fatto che la volontà di rimettere la querela, manifestata dal querelante citato a comparire in qualità di testimone e non comparso, debba essere effettiva, ciò che del resto è suggerito dallo stesso tenore letterale della disposizione di nuovo conio, che collega l'effetto della remissione alla mancata comparizione del querelante "senza giustificato motivo". Si è, in particolare, osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà ad esempio la costituzione di parte civile. (Cass. Pen. n. 43636 del 05/10/2023) Ed infatti " integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell' interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Cass. 5801 del 29/01/2021). Come si vede, sia il tenore letterale della nuova disposizione in tema di remissione tacita di querela che le pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema enucleano il principio secondo il quale, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, il giudice deve procedere all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante d i rimettere la querela Come si individua la volontà della Società di rimettere la querela? In tema di società tuttavia ritiene la Corte di Cassazione nella pronuncia del 2024 che nel caso qui trattato tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma. Per prima cosa deve, innanzitutto, essere accertato che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio  rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza  alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo. In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela. E' quindi necessario che lo Statuto della società – da provare in udienza – contempli un siffatto potere. Invero, la riferibilità all'ente rappresentato del comportamento concludente previsto dalla norma di nuovo conio e adottato dal legale rappresentante può essere ritenuta in termini di certezza soltanto con la espressa previsione, nello statuto dell'ente, del potere del legale rappresentante di rimettere la querela semplicemente non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone; in assenza di una tale previsione statutaria residuerebbe sempre il dubbio circa la riferibilità del comportamento costituente remissione tacita all'ente-persona offesa, piuttosto che al teste persona fisica non comparso. Cass. Pena. 29959/2024. Diversamente ad avviso di chi scrive è necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'organo sociale deputato ad esprimere tale potere, quindi nel caso in cui la querela sia stata attivata a seguito di determina assembleare, sarà necessaria ancora un determina assembleare per “rimettere la querela” ove invece di tale potere sia stato investito il Consiglio di Amministrazione, sarà quest'ultimo ad autorizzare il legale rappresentante a rimettere la querela. Leggi il blog o contattaci per un Tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Farmacie ed il controllo Regionale

    Ci viene chiesto se é possibile chiedere alla Regione l’indicazione della zona di apertura di una farmacia. La Regione ha competenza sulla zona di una farmacia? La materia é regolata dalla legge del 2 aprile 1968, n. 475 secondo cui “Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune , sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”. Ecco quindi che l’individuazione concreata delle zone di competenze per una farmacia e del relativo perimetro é materia riservata al Comune a cui la Regione richiede regolare attestazione circa la regolarità della legittimità delle ubicazioni degli esercizi farmaceutici. Da quanto sopra deriva non solo che la Regione non ha competenze in tema di ubicazioni territoriali (mappa comunale) ma non ha competenza nemmeno sulla verifica tecnica delle distanze (200 metri) che sono demandate quindi alla Polizia Locale. Ricordiamo tuttavia che le singole leggi regionali dettano iter procedurali e che sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale , al fine di assicurare l'uniformita' degli interventi e delle prestazioni in materia di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa sul territorio regionale. Leggi pure: Farmacie quali sono le competenze del Comune Leggi il blog in diritto farmaceutico Inoltre, è stato precisato ( Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250 ) che la zonizzazione del territorio assolve alla funzione di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro assegnato e non anche a dislocare le farmacie secondo la regola della corrispondenza esatta di una ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento; la scelta del legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto di fattori diversi dal numero dei residenti, come l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie.  Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Assistenza preparazione Aste

    Partecipare ad una asta immobiliare o mobiliare é utile sopratutto per chi cerca di ottenere un vantaggio economico da sfruttare per la propria abitazione o per una futura rivendita, l’ asta può essere un affare La partecipazione avviene su piattaforma digitali di facile consultazione ove é possibile rintracciare le caratteristiche del bene, le foto , le planimetrie , la perizia con la stima , l’avviso di vendita oltre che il cronologico delle aste già svolte con il susseguirsi del prezzo nel tempo ⏱️ Asta e documenti Ogni documento tra quelli citati ha una sua funzione ma di certo il più importante é l’avviso nel quale sono riportare tutte le modalità che il Tribunale ha stabilito, così come le modalità di versamento della cauzione. Aste e Piattaforme Telematiche La lettura dell’avviso non é sufficiente in quanto come già anticipato oggi le aste si svolgono in piattaforme telematiche presso le quali sarà necessario registrarsi prima di poter partecipare. Asta requisiti Prima di avviare la registrazione dotatevi di 1) indirizzo PEC, 2) firma digitale, 3) spid. Sono requisiti imprescindibili a meno che non vogliate utilizzare la modalità “presentatore per persona da nominare” in tal caso avrete bisogno di un avvocato che presenti la pratica oltre ad una procura notarile per conferire detto potere. Stante la laboriosità di tale seconda opzione é consigliabile rispondere in prima persona. Asta marca da bollo digitale La busta di partecipazione deve contenere il bollo digitale da 16 euro 💶 acquistabile mediante la piattaforma dedicata del Ministero previa indicazione del codice seriale che vi verrà rilasciato dalla piattaforma stessa al termine della compilazione del modello. Asta a tempo e gara al Rialzo L’asta offre la possibilità della gara tra gli offerenti nel caso in cui l’offerta non sia unica. Oggi il metodo più utilizzato é la gara asincrona nella quale gli offerenti possono effettuare rialzi programmati (la somma del rialzo é indicata nell’avviso) durante un lasso di tempo che solitamente é di 24/48 ore dal giorno di apertura della gara. Asta soggetti partecipanti All’asta potrà partecipare la persona fisica come la società o l’ente collettivo a cui interessa il bene. É tassativamente esclusa la partecipazione del vecchio proprietario debitore. Asta quali sono gli organi della procedura Alle attività di asta sovraintende il Tribunale , l’asta é organizzata dal delegato (notaio avvocato o commercialista) iscritto in un apposito albo, oltre ad un custode che (se nominato) custodisce il bene ed organizza le visite. Hai un quesito? Contattaci offriamo assistenza legale per Aste e Procedure esecutive L’asta deriva da un procedura sia essa esecutiva o fallimentare. Potrebbe essere necessario conoscere le vicende processuali della procedura in tal caso sarà necessario avvalersi di un legale. Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limite dei 10 anni

    Nei primi bandi regionali si stanno verificando spinte innovative sul limite dei dieci anni, con la comparsa di "eccezioni" applicabili come nel caso delle Emilai Romagna per la derivazione "ereditaria" della sede, che in tal caso permetterebbe la partecipazione al concorso e quindi l'insussistenza del divieto dei dieci anni per quei farmacisti che abbiano si ceduto una quota di farmacia ma che tale quota o farmacia sia di derivazione successoria. In Applicazione dell'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 circa il Requisito del mancato trasferimento della titolarità di farmacia nel decennio precedente il concorso - nel caso di cessione di quote sociali la Regione Emilia Romagna ha individuato delle “ esimenti ” in favore dei farmacisti che abbiamo ceduto quote di Srl di Farmacia a seguito di acquisito a titolo oneroso o di derivazione ereditaria/atti a titolo gratuito donazioni. Sono sufficienti tali esimenti in favore dei Farmacisti? Sembra di sì Ed infatti la delibera del luglio 2024 modifica, in autotutela, la delibera n. 1301/2024 relativa al concorso ordinario farmacie, chiarendo che devono essere esclusi dalla procedura concorsuale (solo) i farmacisti che nel decennio precedente abbiano: - trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell’azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali; - trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario; mentre non può applicarsi tale preclusione decennale al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità. Ma che in tali casi il concetto di “doppio vantaggio economico vietato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (6016/23) non risulta aggirato? Lo vedremo, nel frattempo per l’Emilia Romagna si tratterà di individuare attentamente la fonte della titolarità  quindi se da concorso oppure  da atto di acquisto o atto successorio al fine di valutare la preclusione decennale che sembra colpire senza esimenti i concorrenti del concorso straordinario. Un punto delicato che ci è stato sollevato è la parità di trattamento nelle altre Regioni Italiane. Questi principi sono validi al di fuori del territorio dell'Emilia Romagna? Cosa accadrebbe se una Regione ponesse una interpretazione differente del limite dei dieci anni offerto dall'Emilia Romagna, vi sarebbe disparità di trattametno? Sono domande a cui oggi non vi è risposta univoca, bisognerà attendere che le altre Regioni bandiscano i concorsi per comprendere se i concetti espressi in Emilia saranno sposati dalle altre Regioni e se la Giurisprudenza amministrativa, di cui parliamo appresso, collimi con tali dettati. Di certo possiamo dire che in caso di conflitto di interpretazione varrà sempre quello secondo stretto senso della legge nazionale applicato dai Tribunali Amministrativi. E la rinuncia della farmacia per la nuova sede? É sempre possibile rinunciare alla sede di cui si é titolari al fine di poter ottenere una nuova sede a concorso ma attenzione alla associazione dei farmacisti. Nel citato provvedimento è inoltre evidenziato che nel caso di co-titolarità  o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica  a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso. Hai un caso specifico? Contattaci Trattasi di autorizzazione unica pro indiviso la cui sorte é legata e comune a tutti i candidati che abbiano avuto il privilegio della partecipazione al concorso straordinario con la sommatoria aritmetica dei titoli posseduti, la sorte comune, già individuata nel bando del concorso straordinario con il vincolo di gestione paritetica per tre anni segue anche nel campo del concorso ordinario ove per poter partecipare il candidato già parte di una associazione dovrà rinunciare alla sede UNITAMENTE a tutti i propri colleghi in modo che la sede torni disponibile per un prossimo concorso. In sintesi ove il candidato sia socio di società di persone, la rinuncia (probabilmente non conveniente a livello economico) dovrebbe intervenire dalla società nel suo complesso non essendo ammissibile, secondo una cessione di quota nemmeno dopo una trasformazione per poter ottenere una nuova sede da concorso farmacie. Ci sentiamo quindi di concludere (salvo sviluppi ed opinioni differenti) che l'autorizzazione della Farmacia è unica sia per il titolare individuale che per la società questo il senso dell'Adunanza Plenaria CdS 1/2020 secondo cui “ i farmacisti che concorrono per la gestione associata ottengono personalmente e pro indiviso la titolarità della sede farmaceutica messa a concorso, salvo poi essere autorizzati alla gestione della stessa anche in forma collettiva.” Leggi il blog Seguici sui social Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Difficile immaginare una rinuncia collettiva da parte di tutti gli associati per consentire ad un singolo farmacista l’ottenimento di una nuova sede da concorso ordinario, più che altro sembra proprio una interpretazione (parere personale) volta ad evitare che chi abbia già ottenuto una sede da concorso straordinario in associazione si avvalga di un nuovo concorso per ottenere una nuova farmacia. Ti può anche interessare: "Farmacia la revisione delle sedi in pendenza di concorso" Caso risolto? A nostro avviso non direi, manca ad avviso di chi scrive e senza critica alcuna, la verifica dei Tribunali Amministrativi sulla legittimità di una delibera regionale, la 1584 che interpreta la legge nazionale dando un contenuto che la stessa legge oggi non prescrive pedissequamente, quindi si tratta di una interpretazione non autentica da parte di un ente Regionale su normativa nazionale e per tale motivo permangono dubbi che in futuro saranno sicuramente risolti. I dubbi derivano dalle recenti interpretazioni rese dalla Giurisprudenza amministrativa nel caso citati in questo nostro precedente articolo leggi qui. Permettere la partecipazione al concorso da parte del farmacista che abbia acquistato e rivenduto la sede o abbia ceduto la sede a seguito di successione ereditaria SEMBRA sostanzialmente la stessa fattispecie preclusa per i casi di divieto di doppio vantaggio sanciti sin qui dalla giurisprudenza amministrativa. Sul punto leggi Farmacia e cessione Apparirebbe più coerente limitare il divieto alla cessione di quote minoritarie di Srl che non investano la titolarità della farmacia a prescindere dell’origine della stessa, secondo quando lascia intendere il CdS nella sentenza n. 2763/2022 ha precisato che la cessione di quote minoritarie di srl comunque non integra cessione della farmacia, con tutto ciò che ne consegue, ed infatti si legge “ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Leggi pure "Farmacie e Comune quando l'Ente Comunale può fare marcia indietro" Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Le quote di farmacia e le posizioni sociali quindi andranno distinte oltre che per natura, ovvero se di società di persone o di capitali, anche di derivazione  come nel caso delineato innovativamente dalla Regione Emilia Romagna con la delibera in commento del luglio 2024, quindi se derivano da una precedente trasformazione di società di persone (fattispecie vietata secondo il CdS 6016/23), ed oggi all'alba dei nuovi orientamenti per i concorsi ordinari regionali bisognerà valutare se le cessioni di quote di SRL (pure non trasformate) siano probabilmente svincolate dall'art. 12 della legge 475/1968 come lascia presagire la giurisprudenza citata (TAR Napoli 1341/23 e CdS 2763/22) oppure torneranno anch'esse vietate perché abbiano “aggirato” la legge con negozi elusivi della legge, il tutto sempre secondo e nei limiti dell'opinione personale di chi scrive. Attendiamo evoluzioni giuridiche e giurisprudenziali che facciano chiarezza su tali apparenti e personali discrasie. Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni Prima di chiudere alcuni chiarimenti, mentre il Tar Napoli 1341 2023 e il CdS 6016 2023 hanno censurato la vendita di quote societarie di società di capitali ai fini concorsuali in quanto derivanti ad precedente trasformazione di società di persone , il Consiglio di Stato n. 2763/2022 ha precisato che la cessione di quote minoritarie di srl comunque non integra cessione della farmacia, con tutto ciò che ne consegue, ed infatti si legge “ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. La medesima ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi (come precisato dalla Sezione, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale “perfetta”, elemento già emerso in sede ministeriale nella nota del 27.01.2014. Concorso Ordinario Farmacisti e nuovo limiti dei 10 anni: Si legge nel TAR Campano: “Ne consegue allora che, per tale ipotesi, in caso di cessione di quote societarie, non possa ragionevolmente applicarsi la preclusione decennale di cui all’art. 12, comma 4, della legge n. 475/1968, invocata dalla parte ricorrente - fattispecie che, come visto, si attaglia unicamente al caso in cui la singola persona fisica in qualità di titolare cede e trasferisce la titolarità (titolo e azienda) ad un soggetto terzo.” Leggi i casi svolti e trovali nel motore di ricerca Le quote di farmacia e le posizioni sociali quindi andranno distinte oltre che per natura, ovvero se di società di persone o di capitali, anche di derivazione come nel caso delineato innovativamente dalla Regione Emilia Romagna con la delibera in commento del luglio 2024, quindi se derivano da una precedente trasformazione di società di persone (fattispecie vietata secondo il CdS 6016/23), ed oggi all'alba dei nuovi orientamenti per i concorsi ordinari regionali bisognerà valutare se le cessioni di quote di SRL (pure non trasformate) siano probabilmente svincolate dall'art. 12 della legge 475/1968 come lascia presagire la giurisprudenza citata (TAR Napoli 1341/23 e CdS 2763/22) oppure torneranno anch'esse vietate perché abbiano “aggirato” la legge con negozi elusivi della legge, il tutto sempre secondo e nei limiti dell'opinione personale di chi scrive. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

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