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- Il socio di srl può agire verso terzi?
Per la Cassazione la risposta è negativa, ma vediamo il perché. I poteri di controllo del socio della s.r.l. sono disciplinati nel codice civile, nell’art 2476 ai sensi del quale «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione». Sulla sorta dell’art. 2476 c.c. il codice ha riconosciuto al socio della s.r.l, che non partecipa all’amministrazione, due diritti di controllo di differente carattere, distinti quindi per oggetto e modalità di esercizio: il diritto di essere informati ed il diritto di consultazione dei libri sociali, anche mediante professionisti di loro fiducia. Il diritto di “essere informati“ consiste nel potere/dovere del socio di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari» a seguito di uno specifico impulso di parte, nel senso che non si tratta di un diritto posto in automatico. Il diritto di accesso ai libri sociali o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo senza filtri in quanto il socio senza il “filtro” degli amministratori e/o del CdA, accede e quindi apprende di quei documenti dei quali gli è riconosciuto l’accesso, e ciò anche mediante l’apporto tecnico di professionisti di fiducia. Orbene alla luce di siffatti principi sussisterebbe poi l’aspirazione del socio ad agire verso l'esterno, verso terzi per la tutela della propria posizione, ma secondo il recente indirizzo della Corte di Cassazione tale potenziale diritto si arresta dinanzi ai rimedi interni nel senso che al socio non è data la possibilità e quindi la legittimazione di attivare rimedi verso l'esterno, e cio' in quanto allo stesso è concessa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni sociali - quindi interne - ritenute invalide, ai sensi dell'art. 2377 e 2378 del codice civile, oltre che agire verso gli amministratori inadempienti. Accanto ai poteri di informazione quindi al socio di srl è riconosciuto il diritto alla 'azione di responsabilità contro gli amministratori il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. Rimane quindi il dubbio sulla possibilità per il singolo socio di “reagire” verso terzi, dubbio risolto negativamente dal recente indirizzo giurisprudenziale della Cassazione secondo cui: L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio. E cio' a maggior ragione che i soci non hanno rappresentanza verso l'esterno della società, per la quale quindi sarà compito ed onere degli amministratori operare, e rispondere del proprio lavoro ai soci nell’ambito dei poteri di controllo dell'assemblea sull'amministrazione. Legale Oggi
- Covid & Liability in Italy
Medical Liability for Covid in Italy.. Has the Supreme Court arrived to take care of the doctors? After a short wait, the key sentence in the summer 2021 of the Supreme Court came, which today clearly outlines the profiles of medical liability, especially for atypical cases without guidelines. The sentence does not deal directly with the Covid-19 affair but the principles enunciated seem to have a long route on what will be the issue of confrontation in the coming months, the responsibility of the healthcare professional. In fact, it should be remembered that we can speak of gross negligence , that is, only when the technical gesture provided markedly distant from the patient's conditions; Likewise, it should be remembered the extent of the divergence between the measure conducted and what was to be expected on the case. An overall evaluation of many indicators is therefore necessary in order to express the conclusive assessment on the degree of fault, including factors of the opposite sign, which may well coexist in the context of the case examined, not unlike what happens on the subject of concurrence of circumstances. The identification of the violated precautionary rule is a challenge, in the judgment of responsibility for negligence Consequently, the judgment for the damaging event in this matter is particularly difficult, where there are no undisputed maximums of experience and scientific laws with a reasonable degree of certainty, such as for Covid desease untill now. Today it is the Supreme Court that deliberates the areas of medical / Liability just on time for the first maxi Covid compensation process started in Rome in conjunction with the investigation conducted by the Bergamo Public Prosecutor's Office for the facts relating to the Covid emergency in winter 2020. Let's see other salient and innovative points: The Supreme Court emphasizes an investigation that takes into account the same parameters when it is ascertained what would have been the correct alternative behavior that could be expected from the doctor. In summary, what should the doctor have done differently in the specific case? this is the main question, and in few words it is possible to speak of guilt only when there is a notable divergence with respect to official guidelines, and the characteristics of the disease and to the patient's conditions; for the Supreme Court: This is no longer a fault in itself considered, but requires that the alleged victim offer proof of the alternative route that had to be followed by the doctor! The intent of the Supreme Court is clear: offer shelter from witch hunts! The sentence of the Supreme Court therefore comes at a key moment in which the national health system is called to face the responsibility of its work, it is easy to foresee that this ruling will act as a watershed between liability for foreseeable and known events, and new and atypical ones without accredited guidelines. Have you a specific topic? Don’t hesitate to contact us, you‘ll receive shortly a feedback. Aldo Lucarelli Lawyer
- Vendita della Farmacia e Decadenza dalla Assegnazione, il termine dei 10 anni.
Ci è stato posto il quesito assai frequente, se il requisito di partecipazione al concorso straordinario farmacie per non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, sussista anche per colui che abbia ceduto la sede dopo l'assegnazione, e ciò in quanto nel bando veniva concessa la possibilità di partecipazione ai titolari di farmacia rurale sussidiaria e soprannumeraria, per i quali quindi l'esigenza di "disfarsi" della precedente sede sia sorta solo dopo l'assegnazione di una "nuova sede". Ad integrazione ci è stato chiesto se tale limitazione si applica al solo titolare o anche al socio di società di persone. Il quesito è stato affrontato piu' volte ma la risposta oggi si può sintetizzare come segue. La norma di riferimento è l'art 12 comma 4 della legge 475/1968 ai sensi del quale: " Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento." I bandi - quasi tutti uguali - hanno inserito tra i requisiti la seguente dicitura "non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni" con l'ulteriore precisazione, fonte di molte perplessità che: "Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede." Ma quale è il senso di tale precisazione? Senza dilungarci molto sulla vicenda, vista l'anzianità del quesito, oggi si può evidenziare che la precisazione "fino al momento della assegnazione" possa essere interpretata nel senso che il requisito "non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni" debba essere presente Sia per la partecipazione al concorso e Sia nella fase successiva alla emanazione della graduatoria, e quindi fino all'assegnazione, con la logica conseguenza che possa essere disposta la decadenza dalla assegnazione ove il titolare di farmacia - ammesso al concorso - abbia alienato - medio tempore - la propria farmacia originaria. Si ritiene quindi non percorribile una alienazione strumentale ad una nuova assegnazione, e ciò non in virtu' di un automatismo, bensì alla luce dei controlli successivi disposti dall'Ente Regionale, da cui spesso nascono contenziosi. A supporto della ricostruzione riportiamo alcuni passi di una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 secondo cui: "la disciplina in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze.. quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico.. e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività.. Anche la disposizione della cui applicazione si discute rispecchia siffatto ordine di valutazioni legislative, emergendo da essa la tensione – che il legislatore ha inteso comporre attraverso la soluzione “compromissoria” del decennio di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del farmacista cedente – tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a “monetizzare” la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o, comunque, conferendo rilievo secondario a) profili di carattere meramente speculativo e “commerciale”. Ed in merito al secondo quesito, cioè se tale preclusione operi anche in capo al socio, ancora il Consiglio di Stato precisa Il quesito, ad avviso della Sezione, deve ricevere risposta affermativa. Se infatti, come si è detto, scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone.. Diverso il caso invece ove vi fosse una "rinuncia" da parte del titolare di farmacia rurale sussidiaria o soprannumeraria, oppure ove il non titolare sia stato socio di una Srl titolare di farmacia. Redazione LegaleOggi
- Responsabilità medica, il consenso informato, un obbligo autonomo.
Consenso informato ed Intervento chirurgico, due distinte fasi, due distinte responsabilità. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce una differente e diversa prestazione da quella dell'intervento medico richiesto, assumendo quindi autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria. La responsabilità per l'intervento chirurgico e la sua buona riuscita quindi si distacca dal dovere di corretta informazione da parte del medico e della struttura sanitaria, in quanto fonte di autonoma responsabilità. Responsabilità medica da intervento, e responsabilità medica da mancato o inesatta captazione del consenso, sono quindi due distinte fattispecie. Tale divisione è talmente marcata che arriva sino a considerare distinte le domande risarcitorie proposte all'interno di un procedimento, tant'è che ove presente una domanda di risarcimento danni da errore medico, questa domanda giudiziale è distinta dalla richiesta di danni per mancata o inesatta captazione del consenso. Va infatti evidenziato che il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute ( art. 32, co., Costituzione ) L'esito dell'intervenuto chirurgico pertanto avrà una autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano derivate secondo un principio probabilistico. Con l'ulteriore avvertenza che la raccolta del consenso informato da parte del medico o della struttura, è un obbligo attivo, ovvero di cui egli stesso deve preoccuparsi, e deve essere dettagliato e completo, includendo anche l'analisi delle conseguenze, delle spese e dei patimenti a cui andrà in contro il paziente. In mancanza di consenso informato l'intervento del medico è ( al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità) è illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente. ( v. Cass., 8/10/2008, n. 24791 ), Infatti l' obbligo del consenso informato costituisce fondamento del trattamento sanitario. Trattasi di obbligo che attiene all'informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cu i il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi. Legale Oggi. Tratto da ricerca su: Cass., 25/6/2021, n. 18283; Cass., 10/12/2019, n. 32124 e Cass., 13/2/2015, n. 2854. Cfr. altresì Cass., 16/05/2013, n. 11950)( v. Cass., 6/6/2014, n. 12830, Cass. 2021 n. 27112 Responsabilità medica da mancato o inesatto consenso è distinta dalla responsabilità medica relativa alla prestazione sanitaria in sé considerata.
- Responsabilità medica, il contenuto del consenso informato.
Come deve essere il contenuto dell'informativa da dare al paziente? Facendo seguito al precedente articolo ove abbiamo trattato della differenza di obblighi e responsabilità che gravitano sul mondo medico in tema di raccolta del consenso informato in relazione all'intervento medico richiesto dal paziente, vediamo ora quale sia l'ampiezza del consenso informato richiesto dal medico al paziente e quindi, Come deve essere l'informazione medica al paziente? A tale quesito precisiamo che l'informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, dei rischi di un esito negativo dell'intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente ma anche di un possibile esito di mera "inalterazione" cioè di non modifica delle medesime e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente. Chi è tenuto a fornire le informazioni? La struttura sanitaria ed il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. Come deve essere prestato il consenso del paziente? Si devono evitare modalità di acquisizione improprie, e non idonee. La giurisprudenza ha ritenuto non idoneo un consenso ottenuto mediante un modulo sottoscritto ma con riferimenti del tutto generici non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo ovvero oralmente dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso e quindi la presenza di testimoni negli incontri paziente-medico e tipologia di intervento. Il consenso quindi deve essere prestato liberamente e coscientemente, in modo da rendere il paziente edotto dei rischi, delle conseguenze, dei benefici e dei costi. Il consenso libero e informato è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo. Legale Oggi Come deve essere il consenso informato del paziente? Chiaro e concreto ed adeguato al livello culturale del paziente. Fonte: ricerca giurisprudenza, Corte di Cassazione (v. Cass., 19/0/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177; Cass., 13/2/2015, n. 2854, ( v. Cass., 19/9/2014, n. 19731 ).
- Responsabilità medica: Quale è il peso della malattia pregressa?
Profili di responsabilità medica: l'incidenza causale della patologia pregressa della madre ai fini della menomazione di cui è affetto figlio, va valutata tenendo presente la differenza tra la “neutralizzazione” e la “riduzione” della patologia pregressa da parte del sanitario che ha agito. La Cassazione ha dettato le linee guida in termini di risarcimento su un tema complesso e delicato come le patologie pregresse e l'incidenza sul successivo caso di mala sanità. Che valore hanno gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale, gli stessi possono essere neutralizzati o circoscritti dal corretto operato sanitario, ma la valutazione legale è ben differente, vediamo il perché. Sul piano logico non possono essere assimilate la neutralizzazione e la riduzione degli esiti della patologia pregressa perché, essendo diverse le conseguenze giuridiche dei due presupposti di fatto evidenziati, si cade in un'inconciliabile contraddizione ove li si equipari ai fini della determinazione del danno risarcibile. Ove infatti l'intervento sanitario sarebbe stato in grado di neutralizzare la patologia pregressa non si sarebbe posto un problema di concausa di lesione con il successivo caso di malasanità ed è corretto concludere nel senso della irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile. Ove invece le conseguenze del fattore naturale sarebbero state soltanto ridotte dal tempestivo intervento sanitario, l'incidenza delle stesse al livello della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ. non si sarebbe potuta negare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 514 del 2020, n. 28986 del 2019, n. 28990 del 2019). Sul punto vale infatti quindi il seguente principio di diritto delineato dalla Cassazione: lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata; la concausa della lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano della causalità materiale; la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito; saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; le menomazioni coesistenti sono di norma e salvo specificità del caso concreto irrilevanti ai fini della liquidazione; le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a), partendo dal valore (b); resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove la rigida applicazione del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa e deve collegarvi il conforme effetto giuridico. Il risarcimento quindi sarà quantificato in base a tali parametri. Legale Oggi a cura di aldo lucarelli Corte di Cassazione Sent. n. 32657/2021- Responsabilità medica
- Mala Sanità, Errore Medico, Errore di Diagnosi, che caos, come iniziare?
Capire se si è stati vittima di un caso di mala sanità non è impresa semplice. Occorre in in via preliminare capire quale fosse la situazione del paziente, e quale fosse la misura giusta di intervento da parte dei sanitari. Non ogni caso, per quanto doloroso, porta ad un caso di mala sanità, così come non ogni diagnosi contestata porta ad un errore medico da risarcire, evitare di cadere nelle trappole di facili illusioni risarcitorie è il primo passo. E' opportuno quindi non cadere preda di facili pubblicità, e ponderare quale fosse la posizione del paziente e quale è stata la risposta del sistema sanitario. Oggi la legge consente di accedere a consulenze preventive (ATP) per comprendere quale sia la situazione del potenziale danno e procedere quindi ad una mediazione con la controparte medica, e/o l'assicurazione, o l'azienda sanitaria, senza avviarsi in cause legali, il tutto nel giro di poche settimane. Prima di tutto quindi è necessario rivolgersi ad un consulente medico legale per capire la diagnosi medica ricevuta sulla base della situazione di fatto, e quindi solo dopo aver avuto un consulto medico/legale sarà possibile valutare la possibilità di un risarcimento. Oggi l'orientamento predominante è quello di attribuire una responsabilità medico/sanitaria, del singolo medico e/o della struttura ove non siano state rispettate le linee guida dettate per quella determinata patologia, oppure ove vi sia una evidente erronea valutazione della situazione clinica del paziente, e quindi una evidente errata diagnosi o un ingiustificato allontanamento dalla migliore prassi medica da seguire. Sussiste poi il rapporto con le assicurazioni mediche del sanitario e della struttura, e quindi la trattativa su quale sia l'importo del risarcimento del danno risarcibile al paziente danneggiato, o nel caso peggiore agli eredi del malcapitato, vittima di mala sanità. Rivolgiti a noi - senza alcun impegno - per avere un primo consulto e per orientarti nella ricerca della verità clinica e nel giusto risarcimento. Legale Oggi
- La Rotazione negli appalti, e la normativa di emergenza Covid.
Il decreto DL 76/2020 art 1, ha dettato una normativa semplificativa per il periodo di emergenza Covid anche in in tema di rotazione negli affidamenti diretti ovvero quelli sotto la soglia dell’art 35. Ma tale legislazione "emergenziale" non può prescindere dalla rotazione di cui all'art. 36 del codice degli appalti, con conseguente domanda di annullamento del contratto in caso di ricorso da parte del controininteressato potenzialmente leso, e senza che si possa giungere ad una valutazione prognostica negativa sulle capacità degli operatori che andrà valutata solo all'esito della indetta procedura negoziata. Questi i principi desumibili dalla giurisprudenza amministrativa del 2021 dei Tar (Calabria 531/21, Genova 1052/2021) e del Consiglio di Stato n.2292/2021. Facciamo il punto sulla rotazione prevista dell'art. 36 del Codice degli Appalti cos' come delineato dalla recente giurisprudenza della giustizia amministrativa. Secondo il CdS 2292/2021 “La rotazione costituisca un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente”. Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” A completamento del quadro sopra delineato vi è la precisazione che il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento. (CdS 2655/2020). All’annullamento della aggiudicazione consegue la dichiarazione di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. che rimette al giudice di stabilire se dichiarare inefficace il contratto, “fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”. LegaleOggi
- Concorso Farmacie: è possibile sopprimere una farmacia per calo demografico nel Comune?
Il caso è stato esaminato dal Consiglio di Stato che nella recentissima sentenza dello scorso 24 Novembre ha statuito la mancanza di un meccanismo automatico tra il calo demografico e la soppressione della sede, sopratutto ove questa sia stata assegnata a seguito del concorso straordinario faramcie, tantoppiù che i Comuni mantengono una discrezione al fine di favorire la fruizione del servizio farmaceutico. Ha precisato il Consiglio di Stato che “l’obbligo di soppressione delle sedi, quale conseguenza di un decremento demografico che abbia condotto la popolazione al di sotto dei parametri dell'art. 2, l. n. 475 cit., è da riferirsi alle sole sedi previste e che non siano ancora state assegnate” e quindi “la riduzione delle farmacie in pianta organica non comporta la soppressione delle sedi farmaceutiche già assegnate, ma potrà avere effetto eventualmente solo se la sede sia vacante e non assegnata (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015 n. 2959). In conclusione la revisione della pianta organica, su istanza di parte, con richiesta di soppressione della sede per calo demografico, sarà valutabile solo ove la sede soprannumeraria non risulti assegnata ed accettata all'esito del concorso, tantoppiù che il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta,a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all’esito della verifica biennale”; L'istanza di revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale tuttavia ad avviso di chi scrive, rimane il principale, se non l'unico rimedio di verifica della effettività tra sedi esistenti, e popolazione residente, a garanzia del servizio e tutela delle farmacie già operanti. Contatta lo studio per una consulenza specifica per la Tua esigenza. Potrebbe anche interessarti - Gestione Provvisoria Farmacia - Gestione Cumulativa della Farmacia - Concorso Farmacie, il punteggio delle rurali - Farmacia: No a seconda sede farmacia! Concorso Farmacia Cumulo Gestione Punteggio Farmacie Rurali Farmacia Soprannumeraria Concorso Farmacie Gestione Provvisoria Concorso Straordinario Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Farmacie 2021 ed il diritto Comunitario.
Nuova pronuncia in tema di Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato” “Dalla attenta lettura delle due disposizioni (art. 9, l. n. 221/1968 e l. n. 362/1991 e, quindi, art. 5, D.P.C.M. n. 298/1994 alla quale la prima rinvia) e dalla ratio alle stesse sottesa il Collegio ritiene di dover concludere che non ci si trova di fronte a norme di contenuto quasi antitetico - di cui la speciale (che prevederebbe l’attribuzione di punti in deroga al tetto dei 35 punti per l’esperienza professionale) prevale sulla generale (che prevede, invece, il tetto massimo di 35 punti), - ma a norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35.” questo il principio ribadito nella pronuncia, a cui si aggiungono però alcune innovative considerazioni e motivazioni di stampo Comunitario, “Il combinato disposto della l. n. 221 del 1968 e della l. n. 362 del 1991, lungi dal vanificare l’intento del legislatore di attribuire un “premio” al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 298 del 1994).” soggiunge quindi il CdS che “l’attribuzione di un peso ponderale - sproporzionato al requisito della ruralità nell’attribuzione dei punteggi per titoli professionali - esporrebbe il nostro sistema regolatorio a dubbi di compatibilità comunitaria nella misura in cui l’attribuzione per intero della maggiorazione per ruralità si risolvesse in un vantaggio competitivo eccessivo in favore dei cittadini residenti (i soli, tendenzialmente, ad aver potuto ed in una discriminazione dissimulata in danno dei non residenti, che potrebbe in definitiva rendere eccessivamente gravoso il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) di cittadini provenienti da altri Paesi membri dell’Unione europea, che volessero accedere in Italia all’esercizio dell’attività farmaceutica (cfr., in un caso analogo, Corte UE 1° giugno 2010 in cause C 570/07 e 571/07).“ “Ne consegue che anche una lettura interpretativa comunitariamente orientata delle disposizioni normative dinanzi citate suggerisce di aderire alla soluzione del cumulo temperato della maggiorazione per ruralità, da riconoscere cioè pur sempre nel rispetto del tetto massimo insuperabile dei 35 punti attribuibili complessivamente dai commissari per i titoli professionali posseduti da ciascun concorrente.” Per un quesito specifico o per una consulenza visita la sezione "farmaceutico". Legale Oggi Pronuncia del Consiglio di Stato sul concorso straordinario Farmacie e sulla maggiorazione per la ruralità nel rispetto del tetto massimo attribuibile di 35 punti, secondo il criterio del “cumulo temperato”
- Trasferire la Farmacia in una nuova sede?
E' possibile entro i 200 metri ma attenzione a come misurare la distanza! E' questa la sintesi ricostruita dal Tar Lazio nella sentenza del 28 aprile 2021 al termine di una disputa di confini tra colleghi farmacisti in pieno centro città! Hai un quesito? ecco i punti salienti della vicenda: L’art. 1 della legge n. 468/1975, dispone che “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”; l’art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 prevede che “il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”. Ma attenzione che la norma non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, limitandosi a prevedere l’accertamento del rispetto della distanza minima di 200 metri tra gli esercizi commerciali, in quanto la distribuzione organica delle farmacie sul territorio avviene sulla base di un atto di programmazione regionale costituito dalla c.d. pianta organica alla cui formazione partecipano il Comune, le ASL e l’Ordine dei Farmacisti. Infatti la ripartizione del territorio comunale in zone di pertinenza delle singole farmacie assicura l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio e conseguentemente garantisce la tutela dell’interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico. Il Tar osserva che l’art. 1 della legge n. 475/68 dispone che “la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie” e quindi “per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi”. (cfr. Cons. Stato, III, 6.8.2018, n. 4832; T.A.R. Lazio, Latina, 6.4.2017 n. 229). Ne discende, ad avviso del Collegio, che appare condivisibile la metodologia utilizzata dai tecnici di Roma Capitale che hanno eseguito la misurazione ritenuta maggiormente corretta tenendo conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso. E’ evidente, infatti, che l’approccio metodologico da ultimo indicato non solo non è conforme al concetto di “percorso pedonale più breve” precisato dalla giurisprudenza, ma si presta ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica. A ciò va aggiunto che, la norma relativa alle distanze minime fra farmacie, funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio ma pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che, nei casi dubbi, va data prevalenza all’interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell’attività economica. In tale quadro, deve ritenersi possibile muoversi all'interno della pianta organica comunale. Potrebbe interessarti: - Pianta Organica vecchie e nuove questioni - E' possibile sopprimere una sede di farmacia - Concorso Straordinario Farmacie Per un quesito specifico o per una consulenza visita la sezione "farmaceutico". Normativa di riferimento: legge n. 475/68 Avv. Aldo Lucarelli
- Niente Sanzioni se non vi sono periferiche di gioco Totem ed internet point salvi?
E' stata emanata recentemente la sentenza della Cassazione Civile n. 29646/2020 secondo cui finalmente sono stati individuati i requisiti dei video terminali soggetti alla sanzione amministrativa fino a 50.000 euro. Per la Cassazione costituisce apparecchio videoterminale soggetto a sanzione (art. 110 comma 9 lettera F-ter)l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera B, TULPS da collegare alla rete telematica del sistema di gioco ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco della connessione per la trasmissione dei dati nonché dei dispositivi di inserimento lettura ed erogazione di denaro carte o ticket" Ecco l'innovativo passo della sentenza 29646/2020 del 28.12.2020: Sarà necessario attendere l'applicazione di questo principio di diritto, ora però sono delineati confini che dovrebbero tenere indenni tutti quegli esercenti che non hanno dispositivi con periferiche o dispostivi ad hoc di inserimento, lettura ed erogazione di denaro o carte o ticket come gli internet point o gli internet corner, o Bar con Totem privi delle citate periferiche. Prima di questa pronuncia imperava una pericolosa confusione che ha esposto Bar ed Esercenti a multe di decine di mila euro, motivo per cui pendono molte cause presso i Tribunali Italiani. Cassazione 29646 2020 Gioco Totem art. 110 TULPS Legale Oggi