top of page

Risultati di ricerca nel sito

631 risultati trovati con una ricerca vuota

  • Recupero Borghi e Centri Urbani, è arrivato il bando.

    Piccoli Comuni con residenti fino a 5.000 abitanti, nonché i Comuni istituiti con la fusione tra centri che hanno, ognuno, popolazione fino a 5.000 abitanti ma non solo. Per poter beneficiare dei finanziamenti non basta il numero di abitanti, devono essere comuni collocati in aree interessate da: – dissesto idrogeologico; – decremento della popolazione residente; – disagio insediativo; – inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. Oggi però il piano si puó estendere ad altre tipologia di Comuni. Tipologia di interventi ammissibili Recupero e la riqualificazione dei centri storici All’interno dei centri storici, i Comuni possono individuare zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie. Si tratta di interventi di: risanamento; conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; miglioramento dei servizi Banda ultralarga Le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti di connessione veloce e ultraveloce possono essere destinatarie delle risorse previste in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015. Stampa quotidiana Previste misure per garantire la vendita dei quotidiani anche nei piccoli Comuni. Prodotti a chilometro zero La legge prevede la promozione del consumo e della commercializzazione di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Parliamo di prodotti il cui luogo di produzione, di coltivazione o di allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto. Inoltre, si prevede anche che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane La legge dispone la predisposizione di un Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo a: collegamento delle scuole poste in tali aree; coordinamento tra i servizi, pubblici e privati; collegamento dei Comuni montani con i Comuni capoluogo di provincia e regione; informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative. Servizi È prevista la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per fornire servizi anche in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica e postale. Questo per quanto concerne la legge salva Borghi N. 157/2017 cosi come attuata dal DPCM del 23 luglio 2021 con l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni sotto i 5 mila abitanti che potranno beneficiare delle risorse concesse dalla cosiddetta legge “Realacci” per opere di riqualificazione e recupero dei centri storici nonché per la valorizzazione dei medesimi comuni (L. 6 ottobre 2017, n. 158). Ma non solo infatti nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 20 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 Sul sito del Ministero. Il piano vale sia per gli investimenti su beni Immobili che per beni Mobili inoltre al contributo concesso sulla base dell’Avviso pubblicato è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. per Approfondimenti Contattaci Seguici sui Social Legale Oggi

  • Separazione e Divorzio senza Legale, conviene veramente?

    Come ormai ben noto oggi è possibile procedere alla separazione civile, e quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - divorzio - senza ricorrere al Tribunale, ed almeno teoricamente, anche senza farsi assistere da un avvocato. La procedura è molto semplice, basterà recarsi presso l'ufficio dello stato civile ove si è contratto il matrimonio civile e richiedere in un primo accesso la raccolta dei documenti da parte dell'ufficio, soprattutto ove uno dei due coniugi non sia dello stesso Comune, e quindi faccia riferimento ad un differente ufficio anagrafico. Reperiti i documenti, l'ufficiale dello stato civile convocherà per due volte i coniugi i quali dovranno manifestare la volontà di dar luogo alla separazione, elemento che dovrà essere confermato dopo 30 giorni dal primo incontro. I requisiti per procedere in Comuni sono 1) l'assenza di pretese economiche, ivi incluse questioni di carattere patrimoniale (si pensi alla casa coniugale); 2) l'assenza di figli minori, incapaci o se maggiorenni non autosufficienti. L'ufficiale dello Stato civile quindi previo assenso delle parti annoterà la separazione sull'atto di matrimonio, all'esito della 2a convocazione. Tale iter dovrà essere ripetuto all'esito dei 6 mesi per dar vita al Divorzio. Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono: L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto, mentre non potranno essere oggetto di accordo i trasferimenti patrimoniali. Si evidenzia che l'ufficiale dello Stato civile, o il Sindaco non potranno entrare nel merito degli accordi. I trasferimenti immobiliari, così come ogni ulteriore accordo dovrà essere regolato tra le parti o mediante contratto o tramite notaio, con rischi e costi connessi che renderebbero inutile l'aver avviato la procedura dinanzi al Comune. Sulla impossibilità di procedere ai trasferimenti immobiliari, e sulla importanza invece di procedere tramite Tribunale è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21761, 29 luglio 2021 le Sezioni Unite ha chiarito la piena validità delle clausole negli accordi di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili in favore dell’altro coniuge o dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) ai fini del mantenimento, ritenendo anche possibile procedere a immediata trascrizione dell’accordo (dopo la sentenza di divorzio o l’omologazione), senza la necessità di procedere per atto notarile per rendere valido il trasferimento, essendo l’accordo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, in quanto tale considerabile come atto pubblico ex art. 2699 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso. Tale aspetto potrà fari riflettere sulla reale necessità o meno della modalità di separazione tramite Tribunale o mediante procedura semplificata Comunale. Ti serve un aiuto per inquadrare la vicenda? Contatta il Blog! Legale Oggi

  • Autorizzazione Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio.

    Facciamo il punto: La decadenza dall'autorizzazione della farmacia è prevista nei casi dell'art. 113 del Testo unico, per quello che qui interessa: A), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, e D) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; Cosa accade se a seguito del fallimento la farmacia viene chiusa per oltre 15 giorni, e la decadenza venga disposta non a causa diretta del fallimento, ma a causa della perdurante chiusura prevista dal comma d) dell'art. 113? Orbene il Tar Lazio nella recentissima pronuncia ha risposto che: “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” Infatti “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura. Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435); Autorizzazione della Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio. Tar Lazio n. 10708/2021. Puo' interessarti anche: "Diritto Farmaceutico" Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

  • Edilizia ed Urbanistica: Per l'abuso edilizio, il prefetto interviene se il Comune è fermo!

    Quante volte è giunta la notizia di un accertato abuso edilizio a cui tuttavia non è seguita nessuna attività ripristinatoria da parte del Comune? Con la legge 120 del 11 settembre 2020 per fare fronte alla sempre crescente carico di lavoro a cui sono soggetti gli uffici tecnici dei Comuni, ed ancor di piu' al fine di ovviare alle inerzie dei Comuni italiani, è stato disposta la modifica dell'art. 41 del testo unico in tema di leggi edilizie, DPR 380/01 che ha previsto l'intervento diretto del Prefetto in caso di inerzia degli uffici comunali per i casi di abusi edilizi da rimuovere con demolizione accertata. Infatti in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento esecutivo di abbattimento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Al fine di coordinare i rapporti tra Prefettura e Comune, è inoltre previsto che entro il termine di 180 giorni i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Va tuttavia precisato che il potere del Prefetto è un potere "sussidiario" ed in caso di inerzia da parte del Comune, tant'è che la Cassazione nella pronuncia 46194/2021 ha precisato che la nuova legge (120/2020) non ha inciso sulle attribuzioni del giudice dell’esecuzione di sospendere o revocare l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna. L'intervento del Prefetto quindi rimane un rimedio "ulteriore" e soggetto a precisi limiti. Legale Oggi

  • Aste: L'acquisto dell'immobile all'asta

    L'acquisto di un immobile oggi è una prassi molto diffusa, meno pratico invece è capire come procedere all'acquisto di un bene sia esso mobile o immobile con la procedura telematica dettata dal Governo tramite la piattaforma nazionale del Portale Telematico. Per prima cosa è necessario individuare l'immobile che interessa, o il bene mobile che si intende acquistare. E' possibile consultare gli avvisi oggi disponibili sui siti nazionali governativi o privati, ne esistono diversi da astegiudiziarie.it ad idealista.it a kijiji.it casa.it o immobiliare.it, o altri, (ci scusino se non citati) ogni sito rimanderà all'asta di riferimento ove è necessario verificare una serie di dati e precisamente: tipo di asta, telematica o tradizionale, data di vendita, data di presentazione dell' offerta , modalità di pagamento, soglia minima di offerta. Questi dati servono a confezionare la domanda, ma non sono sufficienti. Sarà necessario infatti individuare ancora il professionista incaricato, sia esso un Notaio, un Avvocato o un Commercialista, nonché l'autorità di riferimento, Tribunale, il luogo ed il numero di registro. Quest'ultimo - il numero di registro - è infatti utile per rintracciare la pratica presso il Tribunale ove è avviata la procedura, ma attenzione per accedere all'intero fascicolo consigliamo l'ausilio di un legale che segua la pratica. Non è ancora tutto. E' necessario quindi una volta individuati tutti i dati su riportati, consultare la documentazione dell'asta e precisamente l'avviso di vendita redatto dal professionista con tutte le indicazioni per procedere alla domanda di partecipazione ed alla somma minima necessaria per procedere (di solito il 10% della somma offerta), e la somma base chiamata offerta minima, solitamente individuata nel 75% della somma base d'asta. Non dimenticate però che l'atto piu' utile per avere una visione di cio' che si sta cercando di acquistare sarà la Consulenza del Tecnico depositata in Tribunale, e pubblicata unitamente all'avviso di asta sui siti internet descritti, o reperibile a richiesta presso il Delegato alla vendita. Nella Consulenza Tecnica e nella relazione notarile ad essa annessa, sarà possibile rintracciare la "storia" dell'immobile, la consistenza urbanistica, i rapporti con i creditori ipotecari ed ogni altra informazione degna di nota. La consulenza tecnica sarà quindi la carta di identità dell'immobile da acquistare. Tornado all'offerta invece, la somma pari al 75% del prezzo base sarà infatti sufficiente - ove siate fortunati - solo ove non vi siano offerte poste alla base d'asta, e non ci sia quindi la gara sulle offerte, ove prevista. Sarà quindi poi necessario procedere alla presentazione dell'offerta, nelle modalità stabilite, che saranno tradizionali cartacee o, come piu' spesso ora accade, telematiche, tramite PEC. Una volta partecipata alla gara, buona fortuna e vinca il migliore! Se hai domande su come orientarti nelle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, sia telematiche che tradizionali contattaci e potremo guidarti passo per passo. L'acquisto dell'immobile all'asta conviene ma attenzione ai passaggi necessari per l'offerta telematica. Leggi la guida. Studio Legale Angelini Lucarelli LegaleOggi

  • Farmacia e Stress da tamponi, non si poteve prevedere?

    Le farmacie durante le festività natalizie sono state prese letteralmente d'assalto causa della normativa anti covid che prescrive la necessità di un tampone antigenico ove non si sia in possesso del Green Pass rafforzato, per intenderci quello rilasciato dalle autorità a seguito della doppia ed in alcuni casi tripla dose di vaccino anti Covid - 19. Vi sono poi i casi dei guariti che avevano ricevuto già una doppia dose, anch'essi quindi in possesso del Green Pass rafforzato, pass obbligatorio per poter accedere agli eventi natalizi come cene e feste. E le Farmacie? sono diventate il presidio n.1 anti covid, giusto, ma attenzione al sovraccarico di lavoro che ha portato tutto il sistema delle Farmacie sotto stress ed in alcuni casi ad un vero e proprio assedio, come il caso della Lombardia ove la Regione ha assicurato una vera e propria task force pubblica per garantire lo svolgimento dei tamponi molecolari ed antigenici, e sempre in Lombardia è stato poi chiesto proprio alle farmacie di allungare i tempi e gli orari per poter eseguire test. Non solo. Sarà anche richiesto ai medici di famiglia di poter sottoporre ai tamponi i propri pazienti. Oppure il caso dell'Abruzzo ove l'assessore alla Sanità ha diramato un comunicato in cui si invita ad effettuare il Test molecolare di conferma solo per l'accertamento della variante Omicron, si legge nel comunicato della Regione Abruzzo “Si raccomanda ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti – si legge nel documento – di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili”, come ad esempio la necessità di effettuare una valutazione preliminare per la possibile presenza di variante Omicron" Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico Attra-2, l’autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti, secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari vigenti. La disposizione regionale si è resa necessaria alla luce dell’insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l’eventualità di falsi negativi. Ma come si fa a mettere in atto una simile disposizione? si vedrà! Nel frattempo In tutte le grandi città Italiane si registra lo stop alle prenotazioni per i tamponi, stante la presenza di lunghe file di attesa per procedere al tampone davanti alle farmacie. Nell'ultima settimana di Dicembre nelle farmacie lombarde sono stati effettuati oltre 865 mila tamponi, con una media giornaliera che supera i 123 mila test. (fonte ansa). E le farmacie sono chiamate a questo immane sforzo operativo con il proprio organico ordinario, il tutto come effetto distorto dell'ultima normativa anticovid varata a Dicembre. Farmacia e Tamponi Covid Legale Oggi

  • Stress da problemi Legali?

    Prima di avviare una pratica legale, una negoziazione oppure una causa, è necessario comprendere i rischi ed i benefici, nonché i costi a cui si può andare incontro in caso di sconfitta o di rigetto della domanda. Spesso infatti capita di avere aspettative non realizzabili oppure paure eccessive. Calcolare i costi e le opportunità di riuscita è il primo passo per avviare una controversia legale. Scrivi a Legale Oggi, esponi il tuo quesito e quale è il tuo scopo, ed avrai una valutazione complessiva della vicenda e l’indicazione delle possibili strade da percorrere anche con il legale da Te scelto. Lo studio di fattibilità sui costi e benefici è infatti il primo passo da intraprendere per risolvere il problema senza stress dovuti a tempi e costi nascosti. Legale Oggi offre uno studio di fattibilità prima di avviare ogni pratica a soli 29 euro, sceglierai tu poi la strada da percorrere ed il professionista di fiducia. Legale Oggi Dubbio o problema legale. Inquadra il problema, non perdere tempo! Sei un Avvocato o un consulente legale? il Blog "Legale Oggi" fornisce collaborazione anche ad Avvocati e Consulenti per l'inquadramento e la risoluzione della controversia.

  • L'interdittiva antimafia può essere rivolta ad una persona fisica non imprenditore?

    Ci è stato posto un interrogativo semplice nella forma ma complesso nella sostanza, il punto della vicenda verte sulla questione se la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società, possa essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo. Si premette la risposta per poi scendere nel dettaglio della normativa, e la risposta non puo' che essere negativa al suddetto interrogativo. L'interdittiva antimafia non puo' essere applicata ad una persona fisica che non sia imprenditore oppure operatore economico. Questa la sintesi a cui è giunta la giustizia amministrativa, infatti..se è vero che le informative interdittive sono applicabili anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, va considerato che l’accertamento antimafia sulla persona fisica (anche nella veste di direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A. ovvero, come nel caso concreto, l’iscrizione ad un Albo. Come ha avuto modo di focalizzare una recente pronuncia del Tar di Reggio Calabria infatti - la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/11, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (art. 84, comma 2), mentre l'informazione antimafia consiste “nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”, (art. 84, comma 3); - ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. n. 120/2014, “le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)”. In particolare, si legge alla lettera f) che non devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - il citato art. 67 prevede che l’applicazione di una misura di prevenzione impedisce di ottenere “iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” e che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da tali autorizzazioni. Sulla esclusione dell'applicabilità alla persona fisica slegata dall'attività di impresa depongono poi elementi di carattere testuale e logico-sistematico: a) la definizione di informativa antimafia interdittiva, emergente dal tenore letterale del menzionato art. 84 c.a.m. che, rispetto alla comunicazione, “presenta un quid pluris individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa…interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione” (cfr. parere n. 1060 del 12 maggio 2021 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato). b) l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 c.a.m a seconda che i destinatari dell’interdittiva siano un’impresa individuale (comma 1) ovvero associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (comma 2). La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale a significare eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o societaria organizzati dalla mafia, onde prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale; ed infatti, per la ditta individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi; per le società, associazioni, consorzi, etc., la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, etc… oltre a tutti i familiari conviventi. Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, l’informazione interdittiva antimafia riguarda specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”.. ipotizzare l’interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe forzare inammissibilmente la tenuta costituzionale del sistema antimafia, fuoriuscendo dai limiti “strutturali” dell’istituto dell’informazione interdittiva che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell’ordinamento penale (v. artt. 32 bis e ss. c.p.), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di “prevedibilità” della sanzione; Legale Oggi cfr. Tar Reggio Calabria n. 3/2022 e CdS Adunzanza plenaria 6.04.2018 n. 3

  • Arbitrato e Società: E se gli arbitri non rispettano i termini?

    L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale. Sempre piu' spesso, sia in ambito Societario, Bancario ed Assicurativo, la modalità di risoluzione delle controversie è la devoluzione ad un procedimento arbitrale. Esistono altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra cui la Negoziazione Assistita e la Mediazione, l'uso dell'una o dell'altra procedura dipenderà dagli interessi in gioco, visto che in alcuni casi prescritti dalla legge la Mediazione o almeno il tentativo di mediazione è obbligatorio, si pensi al caso delle ipotesi di malasanità. Ove invece la scelta è rimessa alla libera determinazione delle parti accade sovente che sia l'arbitrato la modalità piu' utilizzata, soprattutto in tema di diritto societario e di dispute interne alle società. Non è infatti raro trovare negli statuti societari predisposti da commercialisti, avvocati o notai, una clausola di compromesso arbitrale a cui devolvere la controversia insorta tra i soci o tra le cariche sociali. Ricordiamo che è costante la giurisprudenza in tema societario della non devolvibilità in arbitrato delle risoluzione di controversie su diritti indisponibili, e di annullamento di delibere societarie relative all'approvazione del bilancio annuale. (Cass. Civ. 13031/14). Fatta tale premessa, scopo del presente articolo è quello di focalizzarsi sui tempi dell'arbitrato. Infatti come disposto dall'art. 820 del codice di procedura civile gli arbitri dovranno pronunciarsi entro un termine stabilito dalle parti, ed accettato nella convenzione di arbitrato. La convenzione di arbitrato è quell'atto in cui l'arbitro, d'accordo con le parti chiamate, indica le modalità di svolgimento dell'arbitrato, e le regole da seguire che potranno essere di puro diritto o secondo equità. Rimane quindi il nodo del termine; Se non è disposto dalla convenzione di arbitrato è la stessa legge che fissa il termine finale in 240 giorni dalla accettazione dell'incarico, termine entro cui l'arbitro è chiamato a depositare la propria decisione, appunto il "lodo" arbitrale. Il termine puo' essere prorogato su richiesta delle parti, o in casi specifici come la necessità di assumere delle prove nel limite di 180 giorni. (art. 820 cpc). L'arbitrato attenzione che non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di procedimento frutto di autonomia negoziale. Ma cosa accade se non viene rispettato il termine per la pronuncia dell'arbitrato? La risposta è prevista dalla combinazione degli articoli 821 e 829 cpc ai sensi dei quali il lodo è nullo ove non sia rispettato il termine prescritto o vi sia una proroga illegittima, ma attenzione, tale nullità si verifica solo se la parte che intende approfittarsi della norma, prima della deliberazione del lodo, abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza e quindi l'ipotesi di nullità. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento. La ratio della norma è chiara, questa infatti impone alla parte che voglia denunciare la nullità del lodo per mancato rispetto del termine, di dichiarare la propria volontà di eccepire la nullità ben prima di conoscere l'esito del lodo, ed evitare così di proporre eccezioni di nullità solo strumentali all'esito del lodo infruttuoso. Su tale aspetto si è occupata spesso la Cassazione, anche in un nostro recente caso, ed ha statuito che: "in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sè sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);" Ti è piaciuto l'argomento? hai un quesito particolare da sottoporre? L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale.

  • Edilizia ed Urbanistica: L’impugnazione da parte del vicino.

    Stop ai ricorsi per solo principio! Il Consiglio di Stato prende posizione e sottolinea come debba sussistere un concreto interesse alla impugnazione per un ripristino concretamente utile da parte del vicino e non è sufficiente una mera legittimazione emulativa... è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato; L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo. Adunanza Plenaria CdS 22/2021 Legale Oggi L'impugnazione da parte del vicino;

  • Marchi e Brevetti: il requisito della novità che non è una novità!

    Questa la sintesi della ricostruzione operata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5666/21 che ha precisato come “in tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novità intrinseca non postula un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a precedenti cognizioni ed invenzioni, ma può ravvisarsi anche nel caso di un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti” Sempre però che la combinazione di elementi già acquisiti realizzi una novità rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile» (Cass. 12510/2015) La Cassazione si sofferma poi sulla differenza tra “modelli di utilità” ed “invenzioni di perfezionamento” e quindi, in conclusione, sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d'uso, grazie a soluzioni che migliorano l'efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come «invenzioni di perfezionamento o di combinazione» tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi. Legale Oggi Cass. 5666/2021 Diritto Autore Marchi e Brevetti

  • Società: avviso di convocazione inesatto, quali conseguenze alla delibera dell'assemblea?

    Il caso posto alla nostra attenzione riguarda l'ipotesi in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea NON riporti in modo analitico quello che sarà l'oggetto della discussione in assemblea, con la particolarità che a mancare è proprio il punto relativo alla "approvazione del bilancio". Ci viene chiesto quindi quale sia la conseguenza della delibera di una assemblea convocata per l'approvazione del bilancio? L'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea della Società a Responsabilità Limitata è il momento più importante della vita sociale. Tale peculiarità e prescritta nell'art. 2364 a mente del quale quindi all'assemblea compete per l'appunto l'approvazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Cosa accade se l'avviso di convocazione previsto dall'art. 2366 in tema di Spa, ma utilizzato anche per le SRL non riporti gli argomenti che tratterà l'assemblea? E' bensì esatto che, per non paralizzare la discussione, gli argomenti non espressamente indicati nell'ordine del giorno sono ammessi, ma purché si tratti di argomenti impliciti, consequenziali o accessori rispetto a quelli previsti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269; Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14814) ha infatti chiarito che l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. Proprio a questo principio si è attenuta la recente giurisprudenza in un caso simile quando ha rilevato che l'ordine del giorno concernente modifiche nell'atto costitutivo con l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci sul versante dell'amministrazione della società, non consentiva, per la sua delimitazione di oggetto e specificità di ambito, di ricomprendere anche una competenza della assemblea a deliberare su un oggetto diverso, attinente al diritto di taluni soci di nominare i membri del collegio sindacale, trattandosi di un tema nuovo e logicamente non incluso in quello espressamente indicato. Cass. Civ. 14766/2016. In tali casi quindi la convocazione potrebbe ritenersi inesistente, in quanto non preannuncia quella che sarà la discussione in assemblea, con la dirimente conseguenza della "nullità della delibera di discussione" prevista dall'art. 2379 cc. Sulla nullità della delibera priva di una corretta informazione dovuta ad un incompleto avviso di convocazione si segnala la sentenza Cass. Civile 22987 del 16 settembre 2019 che considera impugnabile nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di SRL “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni”, trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’art. 2379 c.c.(dettato in tema di SPA). A conferma del principio sopra richiamato in tema di “nullità”, va considerato che l’art. 2479 bis c.c., chiaramente ed inderogabilmente prevede non solo che la convocazione vi debba essere, ma ne prescrive anche il contenuto minimo e cioè “la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”. Le argomentazioni esposte portano a ritenere percorribile la strada della "nullità". Legale Oggi a cura dell'avv. aldo Lucarelli

Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

www.studiolegaleoggi.com/privacy

  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page