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- Concorso in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario
Affrontiamo il caso della avviamento a selezione dalle liste di collocamento, ovvero la modalità di assunzione dei Comuni e altri Enti con procedure selettive richiedenti qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. (art. 35 co. 1 lett. B d.lgs 165/2001 e legge 56/1987 art. 16). Sul punto si deve registrare un orientamento predominante secondo cui in caso di ricorso il Giudice competente è quello ordinario e non il Tar. Difatti, la procedura selettiva non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero quando il candidato partecipi ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56,, per l’avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente « chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione » (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia « è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione » (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432). segui la pagina sui social con articoli quotidiani D’altro canto simili conclusioni sono pacifiche anche nella giurisprudenza del Tar Roma, non potendosi reputare sussistente la giurisdizione solo in virtú del fatto che vi è un atto promanante da un’amministrazione pubblica che determina l’esclusione: invero, secondo Tar Lazio, sez. I- quater , 15 marzo 2021, n. 3115 Leggi pure: concorso ordinario farmacie casi e questioni Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario Concorsi in Comune la lista di collocamento ed il Giudice Ordinario « neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, come sostenuto da parte ricorrente », atteso che « la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell’amministrazione, trattandosi l’attività di quest’ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all’avviamento alla selezione ai fini dell’assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell’ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario ». Leggi pure: "Concorso il rischio del ricorso collettivo" "Concorsi pubblici ed Esame da avvocato" "graduatoria come recuperare punteggi" Va anche precisato che la Corte di Cassazione in una risalente pronuncia del 2017 n. 11906 aveva già avuto modo di precisare che “in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della legge n.56 del 1987 e successive modificazioni l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva di certazione; Leggi pure: "il ricorso contro l'esclusione dal concorso" "concorso SNA guida al ricorso" "il dialogo competitivo con la Pubblica amministrazione" il suddetto diritto all’assunzione del lavoratore avviato ex art. 16 cit. sorge soltanto all’esito del completamento del procedimento sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance”; Leggi pure: "Nuovi concorsi farmacisti" "Concorso Ordinario Farmacisti casi e questioni" Annullamento del concorso Comunale e perdita di chance, quando è possibile il risarcimento? la “chance” – della cui perdita si chiede il risarcimento, sull’assunto che tale perdita sia stata cagionata da un illegittimo comportamento della P.A. – consiste nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e quindi di ottenere l’assunzione. Per darne prova, anche per presunzioni, assume un grande rilievo la posizione occupata dall’interessato nella lista, visto che in base agli artt. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994 e 16 della legge n. 56 del 1987, per le qualifiche professionali ivi contemplate non è stabilita una procedura selettiva-concorsuale, ma una semplice chiamata per l’avviamento professionale dalle liste di collocamento secondo l’ordine di iscrizione nelle liste medesime. Hai un caso da affrontare? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Concorsi
- E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia?
Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla possibilità di derogare ad una rigida perimetrazione delle sedi farmaceutiche a vantaggio dei flussi quotidiani di spostamenti di cittadini nel Comune, riportiamo stralci di giurisprudenza utile ad individuare una soluzione al quesito. Farmacie, é possibile giustificare una revisione di pianta organica sulla base dei flussi quotidiani di spostamento dei cittadini anche a discapito del rapporto abitanti per sede? La risposta alla luce della recente giurisprudenza appare positiva anche in vista dei limiti imposti alla verifica giurisdizionale rimessa al Tar. E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? E' possibile derogare alla perimetrazione della farmacia? In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia Per il caso specifico della Regione Emilia Romagna poi la la legge Regionale 2/2016 all’art. 3 stabilisce che: “ La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti dalla disciplina statale ” e le stesse linee guida regionali evidenziano che ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie “ il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria ”, potendosi quindi far riferimento a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Leggi pure: la donazione modale della farmacia e la risoluzione per inadempimento E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci in altri termini, “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Ed il ruolo del TAR sulle revisioni della pianta organica delle farmacie? la discrezionalità esercitata in materia dal Comune risulta sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore di fatto (vedi Tar Bologna, sentenza n. 554 del 2018, Consiglio di Stato, sentenze n. 8759 del 2021 e n. 2652 del 2018) Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico
- Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche
In premessa evidenziamo che la nuova procedura di cui ci si occupa è quella del dialogo competitivo oggi disciplinata dall’art. 74 del Codice dei Contratti. Le procedura del dialogo competitivo è sempre più utilizzata dalle stazioni appaltanti per la sua flessibilità e possibilità di avere piu' fasi colloquiali con le imprese. La norma infatti prevede che nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Ed inoltre che anche prima dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. (art. 74 co. 4 d.lgs 36/2023). Tale procedura è massimamente espressiva della esigenza di flessibilizzazione delle procedure di gara, come risulta vieppiù confermato dal generale criterio di cui all’art. 1, comma 2, lett. z) della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, che recita: “ forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo , il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità ”. Il suo presupposto legittimante si rinviene nella complessità dell'appalto da aggiudicare o nella presenza di situazioni di oggettiva impossibilità per le pubbliche amministrazioni di definire “ i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridiche/finanziarie ” (considerando 31 della direttiva 2004/18/UE; cfr. anche Corte di Giustizia UE, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 299). Il dialogo competitivo presenta numerosi punti di contatto, anche di disciplina, con la procedura competitiva con negoziazione, di cui al precedente art. 73 del Codice, essendo anch’esso caratterizzato dalla predisposizione di un bando di gara o un avviso di selezione, nel quale sono indicate le esigenze dell'amministrazione e i requisiti richiesti, e rispetto al quale ciascun operatore può presentare domanda di partecipazione. Ora, per quanto qui rileva, la disciplina di cui al citato art. 74 prevede, al comma 3, che “ le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo . L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108 ” e che “ il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante ” il quale “ prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze ” (art. 74, comma 5, primo periodo). Leggi il blog in tema di "appalti ed impresa" e trova il tuo caso altrimenti contattaci Appare condivisibile – e sotto questo profilo ulteriormente idonea a distinguere il dialogo dalla procedura negoziata – la considerazione dottrinale riportata nella sentenza Tar Cagliari n. 231/2025 per cui non vi sarebbe qui, vale a dire nel dialogo competitivo , un vero “oggetto” dell'appalto, non potendo ancora essere definito all'avvio della procedura, stante il suo carattere innovativo ed essendo la procedura finalizzata dunque a definire detto oggetto tra amministrazione e operatori del mercato. Il dialogo competitivo come nuova frontiera per le stazioni appaltanti pubbliche Leggi pure: "Appalto e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria" Nella fase del dialogo qui in esame dunque, è data la possibilità all'amministrazione e agli operatori di dialogare di tutti i profili rilevanti per il futuro contratto: come affermato in giurisprudenza, “ il sistema del dialogo competitivo … comporta una continua interazione tra ditte partecipanti e stazione appaltante, il che implica di necessità il mancato rispetto di alcune disposizioni riguardanti la tempistica e la procedura caratteristiche delle gare in generale ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 15 novembre 2012, n. 420); a presidio comunque della par condicio dei concorrenti , “ le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate ” (art. 70, comma 7). Leggi pure: "Società di costruzione permuta ed i rischi del contratto per il privato" Conclusa la fase del dialogo ed individuate la (o le) soluzioni ammissibili, previa informazione ai partecipanti rimanenti, si avvia la fase della gara in senso stretto, nella quale “ la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo ” (art. 74, comma 5, secondo periodo). Ti può anche interessare: "Gara di appalto quando impugnare sin da subito il bando Il dialogo competitivo nel codice degli appalti Anche in questa fase si evidenziano comunque le particolarità della procedura in esame, in quanto la stazione appaltante può richiedere chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti delle offerte, anche se “ i chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio ” (art. 74, comma 5, ultimo periodo). Segui la pagina on line La stazione appaltante pubblica può usare tale procedura al fine di avviare - ad esempio - con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo, di cui all’art. 74 del D. Lgs. 36/2023, al fine di individuare la migliore proposta tecnica per l’individuazione di un immobile, da acquisire inizialmente in locazione da adibire a propria sede istituzionale, con locali idonei a diversi usi tutti compatibili e finalizzati allo scopo istituzionale della Società pubblica. La presente procedura, avviata ai sensi degli artt. 74 del dlgs 36/2023, potrà così articolata: - una prima fase in cui l’Amministrazione riceverà le domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati al fine di verificarne i requisiti richiesti per l’ammissione; - una seconda fase in cui l’Amministrazione avvierà il dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in maniera precisa i contenuti della proposta progettuale che sarà successivamente posta per il prosieguo della presente procedura. A conclusione delle prime due fasi, nel caso in cui l’Amministrazione abbia individuato la soluzione progettuale rispondente alle proprie esigenze, ne seguirà una terza nella quale gli operatori economici già ammessi al dialogo saranno invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica. La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. Dialogo competitivo e contratto di disponibilità L' articolo 74 e l' articolo 197 del D.Lgs. 36/2023, pur trattando argomenti diversi, possono essere collegati nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici. Ecco come: Articolo 74 (Dialogo competitivo): Disciplina una specifica procedura di aggiudicazione, il dialogo competitivo, utilizzata per appalti particolarmente complessi. Si concentra sulle modalità di selezione dei partecipanti e sullo svolgimento del dialogo tra stazione appaltante e operatori economici. Articolo 197 (Contratto di disponibilità): Definisce e disciplina il contratto di disponibilità, una tipologia contrattuale utilizzata per la realizzazione e gestione di opere pubbliche. Regola aspetti come il corrispettivo, i rischi e le responsabilità delle parti. La relazione tra i due articoli può emergere in contesti in cui: La stazione appaltante, per la complessità dell'opera da realizzare con un contratto di disponibilità, decide di utilizzare la procedura del dialogo competitivo (art. 74) per selezionare l'operatore economico. In questo caso, le regole del dialogo competitivo (art. 74) si applicheranno alla fase di selezione, mentre le disposizioni specifiche del contratto di disponibilità (art. 197) regoleranno la fase di esecuzione del contratto. In sintesi, l'art. 74 disciplina una procedura di selezione, mentre l'art. 197 disciplina una tipologia contrattuale. Possono quindi coesistere nel caso in cui per la selezione di chi eseguirà un contratto di disponibilità si usi il dialogo competitivo All'evidenza dunque, la procedura in esame esalta il potere discrezionale dell'amministrazione, le affida il compito e il potere di interloquire con gli operatori economici, tanto nella prima fase, quanto nella seconda, seppur in quest'ultima, ovviamente, non vi è dubbio che tale potere sia meno pervasivo e debba essere letta con particolare attenzione la clausola citata che limita il potere della p.a. di richiedere, in particolare, perfezionamenti delle offerte presentate. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Amministrativo ed degli Appalti
- Farmacie revisione o conferma della pianta organica?
Facendo eco ad alcune richiede anche di Enti in merito alla revisione o alla conferma della pianta organica ci viene chiesto quando é necessario procedere ad una effettiva revisione piuttosto che confermare semplicemente l’assetto esistente. Farmacie e Comune quando é necessario procedere ad una effettiva revisione della pianta organica al posto di delibere meramente confermative dell’organizzazione comunale? la domanda nasce dalle critiche potenziali a carico di delibere di revisione che altro non sono che la conferma dell’assetto territoriale esistente e della verifica della rispondenza dell cartografia alla perimetrazione lessicale del territorio. Farmacie quando i flussi quotidiani giustificano il sacrificio del perimetro In termini legislativi ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475 del 1968: “ 1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate ”, sicché risulta pacifico sulla base di tale disposizione generale che anche nelle aree scarsamente abitate deve essere garantito l’accesso al servizio sanitario , potendo quindi il Comune disporre l’apertura di farmacie in deroga al criterio demografico sopra richiamato, risultando comunque prevalente l’esigenza di garantire a tutti la fruibilità del servizio farmaceutico. (Tar Bologna 208/2025). Leggi pure: il deblistering in farmacia E con riferimento al potere dell’Ente Comunale di stabilire le sedi dove dislocare le farmacie, anche in deroga al predetto criterio demografico, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere la sussistenza di un’ampia discrezionalità amministrativa , stante la ratio di garantire la capillarità del servizio farmaceutico, obiettivo che impone di non ritenere rigido il criterio del numero di abitanti per ciascuna farmacia , potendo quindi il Comune determinare l’ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, anche di chi non è residente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018, n. 223/2018 e TAR Bologna 208/2025). Leggi il blog in diritto farmaceutico e trova il tuo caso specifico altrimenti contattaci Quindi per arrivare alla risposta possiamo proporre condivisibile giurisprudenza secondo cui " per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l'interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L'intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una "disfunzionalità" dell'attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall'istruttoria eseguita dal Comune" (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795) " (vedi Tar Palermo, sentenza n. 2916 del 2021). in altri termini tra revisione e conferma della localizzazione della sede “ per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al Comune stabilire le zone nelle quali collocare le nuove farmacie con un’attività che, a dire il vero, “risulta svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi” ”, (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3410 del 2022), essendo quest’ultimo il principale criterio da utilizzare in materia (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 4391 del 2014, n. 618 del 2018), a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1976 del 2020). Segui la pagina on Line con articoli quotidiani Ne deriva che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è come visto quella di assicurare una più capillare presenza delle farmacie sul territorio per garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (vedi T.A.R. Napoli, sentenza n. 5691 del 2021, T.A.R. Bologna, sentenza n. 471 del 2022). Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Diritto Farmaceutico
- Farmacie: la fusione tra società la fusione tra Farmacie.
Farmacia fusione tra sedi e la sorte dell'autorizzazione. La fusione delle farmacie, M&A pharmacy. Scopriamo il meccanismo di fusione tra farmacie, la fusione per incorporazione delle Società a capo delle farmacie. É possibile trasmettere una autorizzazione per mezzo di una fusione tra farmacie? É possibile fondere due società differenti tra di loro? La società incorporante otterrà benefici dalla incorporazione? Per rispondere a tali quesiti seppure i modo sintetico possiamo dire che la fusione per incorporazione (in inglese M&A) è il principale modo di acquisizione societaria nel meccanismo commerciale, sin dal principio riservato a Banche ed Assicurazioni e poi via via alle società commerciali. Il motivo deriva dalla possibilità di "incorporare" ovvero fondere le due società o più società senza passare per la vendita ma attraverso un rapporto di cambio che determini la fusione di una società in un altra denominata incorporante. Per il mondo della Farmacia questo é un fenomeno oggi possibile solo a seguito della riforma del 2017 che ha trasportato nel diritto farmaceutico tutto il mondo di diritto societario. Per rispondere ad un quesito posto, precisiamo che La fusione delle farmacie é ben diversa dalla Trasformazione in quanto i soggetti coinvolti sono due mentre nella trasformazione si tratta della stessa azienda che muta di forma ad esempio da partita iva singola ad Srl uninominale. Ecco quindi che é possibile fondere due società in una sola ovvero incorporare la società X nella società Y mediante un rapporto di fusione contenuto nel progetto di fusione che possa avvantaggiare a livello economico ad esempio la società Y incorporata, ad esempio una Farmacia Urbana di un centro Storico in una società X di maggiori dimensioni. E l'autorizzazione della farmacia? Come elementi di carattere amministrativo l'autorizzazione dovrà far parte del meccanismo di fusione, ed ove la società incorporante abbia i requisiti giuridici, ad esempio l'oggetto sociale unico ed esclusivo per la Farmacia (secondo le indicazioni del Consiglio di Stato) non si ravvedono problematiche affinché venga riconosciuta mediate una delibera di presa d'atto (Tar Roma n. 14193 2022 in tema di presa d'atto). Si segnala altresì che secondo il parere del Ministero della Salute 31.03.2020 n. 2076 permane l'obbligo di presa d'atto da parte della amministrazioni pubbliche sia per le variazioni societarie che per la modifica della compagine sociale. Diritto Societario In Farmacia Rimane il nodo della incorporazione da parte di società commerciali , stante peculiari divieti indiretti come ad esempio quello inerente una società che detenga quote di case di cura o cliniche, atti che quindi avrebbero il limite di essere affetti da abuso di diritto per illecita dello scopo raggiunto. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Ecco quindi che possiamo affermare come il diritto societario, e le fusioni tra società (merger & acquisition M&A) siano sbarcare nel mondo del diritto farmaceutico. Scopri gli articoli gratuiti nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Eredità, la donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento
Affrontiamo un caso complesso di carattere ereditario nel quale il farmacista defunto aveva donato in vita la propria Farmacia come azienda ad una società costituita dai propri figli, con l'onere ( donazione modale) che questa Farmacia desse adeguate provviste alla ex coniuge ed effettuasse alcuni specifici investimenti. Venuti a mancare sia il donante che la donataria, uno dei figli chiede della possibilità di agire contro la Farmacia Azienda responsabile a suo dire di non aver rispettato l'onere-modale imposto dal padre defunto al momento della donazione. Da qui il quesito, la donazione modale in favore di una Farmacia può essere impugnata da uno degli eredi? La risoluzione della donazione modale è ammissibile in caso di una clausola prevista nel contratto notarile di donazione? Come noto ai sensi dell'art. 793 cc della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere imposto sulla donazione può essere domandata dal donante ovvero dai suoi eredi. Quindi per il primo quesito trova risposta positivo nel testo della legge. In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale contratto costa di elementi costitutivi, quali lo spirito di liberalità e l'incontro di volontà delle due parti, e di elementi accidentali. Con riferimento alla donazione modale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso-onere al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio che non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005, n.13876). E' possibile quindi donare ad un soggetto – anche società – apponendo a tale donazione un peso, per l'appunto un onere che questi dovrà adempiere con le attività ricevute in donazone. In linea di diritto quindi è possibile donare la propria azienda ad una società ed imporre a questa l'adempimento di alcune volontà prestabilite dal donante. Il quesito che viene posto però è riferito alla possibilità di chiedere la risoluzione quindi lo scioglimento della donazione modale per l'inadempimento da parte del donatario ricevitore dei beni degli obblighi imposti in sede di costituzione della donazione. In sintesi cosa accade se la società che ha ricevuto l'azienda – farmacia non adempie ai propri obblighi dopo la morte del donante? E' possibile risolvere la donazione modale per inadempimento? La donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento La donazione modale e la domanda di risoluzione per inadempimento Infatti, la donazione modale ( art. 793 cod. civ. ) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, costituendo il modus solo una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione . In termini più precisi, è stato osservato che, sotto il profilo strutturale, il modus-onere integra un elemento accessorio della donazione volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione che non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (cfr. Cass., 18 dicembre 1986, n. 7679; v., ancora di recente, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1039 che, sia pur in tema di comodato gratuito, ribadisce l'inapplicabilità al modus dell'istituto della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa, "istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus""). Leggi pure: "L'impresa familiare e la trasformazione in srl" Peraltro, in mancanza di espliciti limiti codicistici, si deve ritenere che l'onere possa avere ad oggetto sia un dare, sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi, ma anche dell'onerato. Pertanto, l'onere imposto dovrà presentare i requisiti che l' art. 1174 c.c. quindi suscettibile di valutazione economica e corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Deve, infatti, ritenersi che l'onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico e come tale giuridicamente coercibile con la conseguenza che il donatario è tenuto alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Deve essere, inoltre, soggiunto che, nell'ambito della donazione modale, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata perchè il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione. Rapporto di valore tra donazione ricevute e valore dell'obbligo ricevuto. Infatti, in ordine al rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall' art. 793, comma 2, c.c. , rimane comunque un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa e tramutata in causa di impoverimento. Se, invece, i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti e di una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata in base al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere. Trib. Avellino 1184/23 Leggi pure: "testamento successione e quote di legittima" La donazione modale, inoltre, si distingue per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti dal vitalizio oneroso che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e legate da un nesso di interdipendenza. La donazione, infatti, a cui acceda un onere comporta l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza, peraltro, condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. Il modo od onere, quindi, non rende incerta la liberalità, che viene fatta puramente e semplicemente, ma accede alla medesima, senza influire sul suo contenuto giuridico, sebbene l'adempimento del modo incida sugli effetti economici dell'attribuzione patrimoniale fatta a titolo gratuito nel senso che il valore dell'onere grava su quanto ricevuto dal donatario riducendone l'entità (cfr. Cass. 18 febbraio 1977 n. 739). Leggi pure: "La rinuncia all'eredità ed il danno per i creditori" Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che la parte che agisce per la risoluzione è tenuta a dimostrare l'esistenza di un titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonchè il fatto d'inadempimento e la sua gravità ai sensi dell' art. 1455 c.c. incombendo, invece, sul donatario la dimostrazione che lo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Leggi pure: "Famiglia divorzio ed eredità" Con riferimento al requisito della gravità dell'inadempimento, infatti, secondo la giurisprudenza " In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus" (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014 n.14120). Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che le norme in esame delineano "... l'istituto della clausola risolutiva espressa come proprio dei contratti sinallagmatici, per i quali soltanto la risoluzione è configurata come effetto automatico dell'inadempimento, quale che ne sia la gravità, mentre per il modus, che accede invece a un negozio a titolo gratuito, non è stabilita una analoga disciplina, sicché resta ferma la necessità che il suo inadempimento, per poter comportare la risoluzione, non abbia scarsa importanza : è significativo che l' art. 793 c.c. consente al donante o ai suoi eredi di "domandare" la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di liberalità, con terminologia analoga a quella utilizzata per l'azione costitutiva nell' art. 1453 c.c. , senza disporre in ordine alla risoluzione stabilita dall' come effetto "di diritto", oggetto quindi di sentenza di accoglimento di domanda di semplice accertamento..." con la conseguenza che l'indagine sull'importanza dell'inadempimento del modus non può essere omessa dal giudicante in base all'erroneo presupposto dell'applicabilità nella specie dell' art. 1456 c.c. le cui disposizioni non si estendono all'ipotesi prevista dall' art. 793 c.c. Leggi pure: "La successione dell'impresa" Sempre in ordine al requisito dell'importanza dell'inadempimento devono essere richiamati i principi generali che impongono al giudice di tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale avuto riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio: quello oggettivo, volto alla verifica sul se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto. La gravità, infatti, deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). Infine, anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (cfr. Cass. n. 3742/2006). Seguici on line "Mentre l'azione di adempimento dell'onere imposto dalla donazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (in quanto è la volontà del donante che viene protetta e si chiede che venga realizzata), la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere anzidetto può essere esclusivamente proposta dal donante o dai suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall'atto di donazione , rimanendo esclusa la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto... in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell'opportunità di richiedere la risoluzione per l'inadempimento soltanto al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi, considerati come continuatori della personalità del donante e, quindi, gli unici in grado di apprezzare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il loro dante causa"(cfr. Cass. 1036/2000). Leggi il blog e trova il tuo caso Possiamo quindi concludere affermando che la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi e valutata dal giudice secondo i principi generali in tema di gravità. Diversamente invece sarà possibile esperire solo l'azione mentre per l'adempimento dell'onere può agire, oltre sia il donante in vita, sia qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento
Affrontiamo un caso complesso di carattere ereditario nel quale il #farmacista defunto aveva donato in vita la propria #Farmacia come azienda ad una #società costituita dai propri figli, con l'onere ( donazione modale) che la stessa #Farmacia desse adeguate provviste alla ex coniuge ed effettuasse alcuni specifici investimenti. Venuti a mancare sia il donante che la donataria, uno dei figli chiede della possibilità di agire contro la Farmacia Azienda responsabile a suo dire di non aver rispettato l'onere-modale imposto dal padre defunto al momento della donazione. Da qui il quesito, la donazione modale in favore di una Farmacia può essere impugnata da uno degli eredi? La risoluzione della donazione modale è ammissibile in caso di una clausola prevista nel contratto notarile di donazione? Come noto ai sensi dell'art. 793 cc della domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere imposto sulla donazione può essere domandata dal donante ovvero dai suoi eredi. Quindi per il primo quesito trova risposta positivo nel testo della legge. In punto di diritto, è opportuno evidenziare che la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale contratto costa di elementi costitutivi, quali lo spirito di liberalità e l'incontro di volontà delle due parti, e di elementi accidentali. Con riferimento alla donazione modale la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso-onere al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio che non snatura l'essenza di atto di liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005, n.13876). Leggi pure: "La farmacia nel testamento oggetto di contestazione" E' possibile quindi donare ad un soggetto – anche società – apponendo a tale donazione un peso, per l'appunto un onere che questi dovrà adempiere con le attività ricevute in donazione. In linea di diritto quindi è possibile donare la propria azienda ad una società ed imporre a questa l'adempimento di alcune volontà prestabilite dal donante. Hai un caso specifico? Contattaci Il quesito che viene posto però è riferito alla possibilità di chiedere la risoluzione quindi lo scioglimento della donazione modale per l'inadempimento da parte del donatario ricevitore dei beni degli obblighi imposti in sede di costituzione della donazione. Leggi pure: "La successione ereditaria della farmacia" In sintesi cosa accade se la società che ha ricevuto l'azienda – farmacia non adempie ai propri obblighi dopo la morte del donante? E' possibile risolvere la donazione modale per inadempimento? La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento La donazione della farmacia e la risoluzione per inadempimento Infatti, la donazione modale ( art. 793 cod. civ. ) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, costituendo il modus solo una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione . In termini più precisi, è stato osservato che, sotto il profilo strutturale, il modus-onere integra un elemento accessorio della donazione volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione che non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso (cfr. Cass., 18 dicembre 1986, n. 7679; v., ancora di recente, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1039 che, sia pur in tema di comodato gratuito, ribadisce l'inapplicabilità al modus dell'istituto della risoluzione contrattuale in forza di clausola risolutiva espressa, "istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus""). Leggi pure: "L'impresa familiare e la trasformazione in srl" Peraltro, in mancanza di espliciti limiti codicistici, si deve ritenere che l'onere possa avere ad oggetto sia un dare, sia un fare, sia un non fare e che possa essere posto a vantaggio non solo del donante o di terzi, ma anche dell'onerato. Pertanto, l'onere imposto dovrà presentare i requisiti che l' art. 1174 c.c. quindi suscettibile di valutazione economica e corrispondente ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. Deve, infatti, ritenersi che l'onere si concreta nella costituzione di un rapporto obbligatorio in senso tecnico e come tale giuridicamente coercibile con la conseguenza che il donatario è tenuto alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto . Deve essere, inoltre, soggiunto che, nell'ambito della donazione modale, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata perchè il modus non può impoverire in modo completo il vantaggio attribuito dalla donazione. Rapporto di valore tra donazione ricevute e valore dell'obbligo ricevuto. Infatti, in ordine al rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall' art. 793, comma 2, c.c. , rimane comunque un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa e tramutata in causa di impoverimento. Se, invece, i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti e di una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata in base al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere. Trib. Avellino 1184/23 Leggi pure: "testamento successione e quote di legittima" La donazione modale, inoltre, si distingue per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti dal vitalizio oneroso che è un contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e legate da un nesso di interdipendenza. La donazione, infatti, a cui acceda un onere comporta l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. Leggi pure: "La rinuncia all'eredità ed il danno per i creditori" Quanto all'onere della prova, deve essere ricordato che la parte che agisce per la risoluzione è tenuta a dimostrare l'esistenza di un titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, nonchè il fatto d'inadempimento e la sua gravità ai sensi dell' art. 1455 c.c. incombendo, invece, sul donatario la dimostrazione che lo stesso è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Leggi pure: "Famiglia divorzio ed eredità" Con riferimento al requisito della gravità dell'inadempimento, infatti, secondo la giurisprudenza " In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus" (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014 n.14120). Con la sentenza in esame la Cassazione ha precisato che le norme in esame delineano "... l'istituto della clausola risolutiva espressa come proprio dei contratti sinallagmatici, per i quali soltanto la risoluzione è configurata come effetto automatico dell'inadempimento, quale che ne sia la gravità, mentre per il modus, che accede invece a un negozio a titolo gratuito, non è stabilita una analoga disciplina, sicché resta ferma la necessità che il suo inadempimento, per poter comportare la risoluzione, non abbia scarsa importanza : è significativo che l' art. 793 c.c. consente al donante o ai suoi eredi di "domandare" la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di liberalità, con terminologia analoga a quella utilizzata per l'azione costitutiva nell' art. 1453 c.c. , senza disporre in ordine alla risoluzione stabilita dall' come effetto "di diritto", oggetto quindi di sentenza di accoglimento di domanda di semplice accertamento..." con la conseguenza che l'indagine sull'importanza dell'inadempimento del modus non può essere omessa dal giudicante in base all'erroneo presupposto dell'applicabilità nella specie dell' art. 1456 c.c. le cui disposizioni non si estendono all'ipotesi prevista dall' art. 793 c.c. Leggi pure: "La successione della farmacia" Sempre in ordine al requisito dell'importanza dell'inadempimento devono essere richiamati i principi generali che impongono al giudice di tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale avuto riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio: quello oggettivo, volto alla verifica sul se l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto. La gravità, infatti, deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (cfr. Cass. n. 8212/2020; Cass. n. 4022/2018). Infine, anche nel caso di inadempimento parziale, il giudizio sulla non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (cfr. Cass. n. 3742/2006). Seguici on line "Mentre l'azione di adempimento dell'onere imposto dalla donazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (in quanto è la volontà del donante che viene protetta e si chiede che venga realizzata), la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere anzidetto può essere esclusivamente proposta dal donante o dai suoi eredi e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall'atto di donazione , rimanendo esclusa la legittimazione di qualsiasi altro titolare del diritto... in quanto si è inteso attribuire la valutazione dell'opportunità di richiedere la risoluzione per l'inadempimento soltanto al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi, considerati come continuatori della personalità del donante e, quindi, gli unici in grado di apprezzare le ragioni dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il loro dante causa"(cfr. Cass. 1036/2000). Leggi il blog e trova il tuo caso Possiamo quindi concludere affermando che la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi e valutata dal giudice secondo i principi generali in tema di gravità. Diversamente invece sarà possibile esperire solo l'azione mentre per l'adempimento dell'onere può agire, oltre sia il donante in vita, sia qualsiasi interessato , anche durante la vita del donante stesso. Hai un quesito specifico? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- La pubblicità dei farmaci OTC ed i controlli del Comitato Tecnico Sanitario
In questo articolo ci occupiamo della pubblicità dei farmaci senza obbligo di ricetta e l'uso di riferimenti commerciali come la dizione "più vantaggioso" abbinato al formato di vendita. La normativa sulla pubblicità presso il pubblico per i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (art. 115 d.lgs. 219 del 2006), è ammessa previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute. La disciplina concernente il rilascio dell’autorizzazione è dettata dai commi 2 e seguenti dell’art. 118 d.lgs. n. 219 del 2006, ove è previsto il previo parere del Comitato tecnico-sanitario di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n. 44 che ha sostituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La richiesta di pubblicità va effettuata secondo le linee guida del Ministero della Salute (qui il link, ) La pubblicità dei farmaci OTC La pubblicità dei farmaci OTC ed i controlli del Comitato Tecnico Sanitario Con riferimento in generale alla pubblicità di un medicinale l’art. 114 del d.lgs. n. 219 del 2006 detta i seguenti principi: “1. E' vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti. 2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. La pubblicità di un medicinale: a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà; b) non può essere ingannevole.” Inoltre a norma dell’art. 116 del d.lgs. n. 219 del 2006 “la pubblicità di un medicinale presso il pubblico: a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale; b) comprende almeno: 1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive; 2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale; 3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.” Inoltre ai sensi del successivo art. 117 “1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che: a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2; e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini ; f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimila il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; h) induce a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza «naturale»; i) può indurre ad una errata autodiagnosi; l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione; m) utilizza in modo improprio, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte. parimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116, comma 1, lettera a), non è consentita la divulgazione di messaggi e di testi il cui intento pubblicitario è occultato dalla ridondanza di altre informazioni. Con decreto del Ministro della salute può essere stabilito che i messaggi pubblicitari autorizzati ai sensi dell'articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.” Costituiscono dunque principi e canoni di riferimento per l’espressione del parere da parte del Comitato e della conseguente autorizzazione ministeriale le prescrizioni normative di cui ai richiamati articoli 114, 116 e 117 del d.lgs. n. 219 del 2006. Segui la pagina on line In un recente caso davanti alla giustizia amministrativa é stata ritenuta una ingerenza eccessiva e quindi illegittoma quella del Ministero che avrebbe vietato l'uso della definizione di "più vantaggioso" riferita ad una confezione di un farmaco da banco nella specie un farmaco di auto medicazione da banco. Tar Roma 5459/2025 Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Socio di Farmacie la pluripartecipazione
socio di piu' farmacie, il socio unico di piu' farmacie e la pluri proprietà di farmacie Che differenza c'è tra la pluri partecipazione in diverse società di Farmacia e lo svolgimento delle attività nelle Farmacie? E' possibile avere la proprietà di piu' farmacie? Il quesito nasce da alcune segnalazioni a cui rispondiamo precisando che Possono essere titolare di farmacie le persone fisiche e le società di capitali (L. 124/2017). I modelli societari prescelti sono quelli tipici del diritto civile, i piu noti ed usati sono la SNC (società in nome collettivo caratterizzata dalla presenza di due amministratori soci) e SaS (caratterizzata per la duplicità di soci persone fisiche, Accomandati ed Accomandatari) per le società di persone, e SRL e Spa meglio note come società di capitali ove il patrimonio - con personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei soci è rappresentato da quote o azioni liberamente cedibili. Ti può anche interessare: "Farmacia quale modello societario" Se le società di persone sono meglio identificabili con i soggetti che le popolano - i soci - le società di capitali sono maggiormente impersonali, autonome e votate ad attività imprenditoriale data la facilità di trasferimento del titolo (quota o azione) che del governo societario, si pensi al Consiglio di Amministrazione. Ti può anche interessare: "Farmacia Srl ed i conflitti tra i soci" La scelta del modello societario NON è secondaria in quanto anche le "incompatibilità" si rifletteranno differentemente a seconda del modello societario si pensi alla differenze tra Snc e SaS o tra Srl e Sapa (società in accomandita per azioni). La partecipazione alle società titolari di farmacia (di cui all'articolo 7, legge 362/1991) è incompatibile: A) con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. B con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; C) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Farmacie soci anche non farmacisti L'apertura alle società di capitali, anche per le farmacie private, si è accompagnata inoltre, sempre nella riforma del 2017, al venir meno ovvero all'abolizione, per tutti i tipi societari, della previsione che in precedenza imponeva che i soci, delle società che gestiscono farmacie, dovessero essere a loro volta farmacisti, come anche alla rimozione del limite delle quattro licenze in capo ad una stessa società, limite sostituito dal divieto, meno pregnante, di controllare una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma ed il cui rispetto è sottoposto ai poteri di indagine, istruttoria e diffida dell'AGCM. E' importante a tal proposito sottolineare che i commi 158 e 159 della legge 124 del 2017 hanno precisato che (tutti) i soggetti che oggi possono essere titolari di farmacia ( le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata) possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Il controllo di tale pluri partecipazione è rimesso alla l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158, quindi il limite del 20%, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge. Tale legge - ovvero i commi 157 -158 e 159 L. 124/2017 - hanno ridefinito il perimetro tra "incompatibilità e partecipazioni" in quanto da una parte con il comma 157 è stato ridisegnato il perimetro dell'art. 7 della legge 362 del 1991 secondo cui dal 2017 " Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone, fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata.." Poi è stato inserita la precisazione che: «La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica... Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8" (quindi oltre alla informazione scientifica e ed attività medica anche b) la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; e c) qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.." dall'altro è stato inserito il limite del 20 % quale tetto alla pluri proprietà su base regionale. Da questi incisi deriva che: se da un lato possono essere titolari all'esercizio della farmacia privata (tutti) i soggetti sopra descritti, dall'altro questi soggetti ai fini della titolarità (ovvero tutti quelli inidicati nell'art. 7 co. 1 L. 362/91 sia persone fisiche che società) sono incompatibili con 1) informazione scientifica ed attività medica (ivi inclusa case di cura ed rsa) 2) posizione di titolare/gestore provvisorio/collaboratore di altra farmacia, 3) rapporto di lavoro pubblico e privato (non prevalente diremmo oggi dopo le pronunce del 2020 Corte Cost. n. 11 e interpretazione del Tar Toscana sulla SaS per un mediatore n. 233/2020 come ripreso anche dal Tar Brescia). Da qui è pienamente condivisibile il contenuto del parere espresso dal Ministero della Salute del 2018 (7 marzo) secondo cui le incompatibilità si estendono a tutti ovvero sia a società che ai soci, soprattutto ove si paventi l'idea di una partecipazione di Farmacia in Farmacia sicuramente vietata dalla legge. Più farmacie una sola proprietà In tale senso sembra esprimersi anche il CdS del 2018 parere n. 5 punto secondo cui: "...Questi ultimi, del resto, risultano chiaramente concepiti per soci che, al momento della scrittura della norma, dovevano, necessariamente, essere farmacisti. In tal modo, portando alle estreme conseguenze questa tesi, si potrebbe affermare che il sistema sanzionatorio ivi previsto riguarderebbe esclusivamente coloro che, soci o direttori responsabili, siano farmacisti iscritti all'albo. A conferma di ciò si fa notare che la sospensione nella direzione della farmacia prevista dal comma 3 dell’art. 8 per il caso di violazione si riferisce a soggetti con tale qualifica. Per converso, il regime di incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, riguarderebbe qualsiasi socio" " ..In conclusione, l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione." Ecco quindi che NON si può partecipare né direttamente né indirettamente alle società titolari di farmacie ove si ricada nelle previsioni descritte.. Ma.. E quindi la pluri partecipazione nelle Farmacie come funzionerebbe? A parere di chi scrive, la norma di riferimento è il comma 158 della legge 124/2017 dopo però la lettura orientata dei precedenti commi già descritti e quindi, "I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, quindi (non i farmacisti, bensì persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata) possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma." Quindi il controllo, sia esso diretto, oppure indiretto a norma dell'art. 2359 del c.c. è ammesso per tutti quei "SOGGETTI" indicati nell'art. 7 co. 1 della Legge 362/1991 dove per "Soggetto" si deve intendere un soggetto di diritto anche nella forma delle società non identificato con un farmacista. Chiara quindi la differenza tra "Soggetti" che possono essere "titolari di farmacie" i quali subiscono quindi le incompatibilità in relazione però alle altre farmacie e i Soggetti che possono controllare fino al 20 % delle sedi, non interferendo con altre farmacie dove però per altra farmacia, ad avviso di chi scrive, non andrà intesa l'unità locale, bensì l'azienda idenficata dalla paritata iva; da qui nasce il meccanismo della fusione per incorporazione come meccanismo principale di acquisizione, che fonderà la farmacia target nella stessa azienda della farmacia principale. Ed infatti a corollario di tali passaggi vi è anche differenza di chi è il controllore deputato a far rispettare la norma: se per le incompatibilità sussiste un controllo da parte delle ASL/ASP e delle Regioni con le modalità di seguito descritte; per le plurime partecipazioni con il tetto del 20% sussiste il controllo da parte della Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (art. 1 comma 159 L. 124/2017). Prima di chiudere va precisato ancora che le Società titolari di farmacie devono avere un oggetto sociale esclusivo per la Farmacia, oggi codice Ateco 47.73.10, e che lo Statuto della società (art. 7 co. 1 Legge. 362/1992) deve anche essere comunicato (per il controllo) alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche in ordine alla compagine sociale ed alle variazioni della stessa. Società di Farmacia - oggetto esclusivo - la Fusione per incorporazione - creazione di unità locali Le società titolari dell'esercizio di farmacie private devono avere questa attività come loro oggetto sociale esclusivo e, quand'anche i soci possano non essere farmacisti, è pur sempre necessario che la direzione della farmacia continui invece ad essere affidata ad un farmacista, anche non socio, che ne è responsabile. Ti può anche interessare: Le incompatibilità nel diritto farmaceutico Al fine di mantenere l'oggetto sociale esclusivo e contemperare l'esigenza di crescita societaria , non trattandosi di società di investimento, è ipotizzabile il meccanismo della " fusione per incorporazione" della società veicolo (farmacia da acquisire) da parte della farmacia madre, (farmacia principale) il tutto sotto la condizione sospensiva del via libera da parte della Autorità sanitaria in termini di autorizzazione sanitaria, anche nei casi in cui la società target sia una Farmacia Comunale ( ove ammesso dalla delibera consiliare). seguici sui social Possiamo quindi concludere che Titolarità - Gestione - Partecipazione e controllo sono termini che si intrecciano e si incontrano continuamente nel sistema del diritto farmaceutico Italiano. Leggi il Blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli rappresentazione senza valore di consulenza - opinioni personali di studio dell'autore - caso di studio ed esemplificazione
- La trasformazione recessiva della Farmacia da SRL a SNC
diritto farmaceutico a cura dell'avvocato Aldo Lucarelli Dopo l'ondata modaiola del concorso straordinario Farmacie che ha determinato il sorgere di Farmacie basate quasi esclusivamente sul modello “SRL” a seguito della riforma operata dal decreto 124 del 2017 è ora il tempo di assistere ad una inversione di tendenza che vede il ritorno a modelli di gestione piu' diretti economici e snelli come Snc e SaS anche a seguito di trasformazioni chiamate “recessive” per l'appunto da Farmacie SRL a SNC o SaS. Ma perché tale passaggio recessivo dal modello della Farmacia SRL alla SNC? In via preliminare occorre evidenziare che il modello Srl è stato indicato all'epoca anche dal Consiglio di Stato per venire incontro alle esigenze paritetiche (proprietarie e gestionali) che il concorso Monti 2012 imponeva, non era una scelta di ottimizzazione bensì un obbligo organizzativo per coniugare proprietà e gestione dei candidati farmacisti, divenuti soci farmacisti. Segui la pagina per Farmacisti su Facebook con articoli quotidiani Abbiamo quindi assistito alla nascita di SRL con 3/5 soci divenuti ex lege parte di una SRL almeno per un triennio. Ora che il triennio da concorso è scaduto quasi ovunque (eccetto le ultime assegnazioni in corso di apertura vedi Abruzzo Campania etc) è tempo di prendere profitti con vendite infra soci SRL o con cessioni in blocco a volenterosi investitori, nelle note modalità del moltiplicatore su fatturato. Ti può anche interessare: La revisione della pianta organica delle farmacie Esiste però anche un altro fenomeno che è per l'appunto quello messo in atto con la trasformazione ex art. 2500 sexies del codice civile per il passaggio dalla strutturata forma di SRL alla piu' personale forma della Snc, vediamone i tratti salienti. Passo 1: passaggio dalla responsabilità limitata pro quota ad un responsabilità personale. La trasformazione recessiva da SRL a SNC, pur comportando un aumento della responsabilità personale dei soci, può offrire alcuni benefici, soprattutto in determinate situazioni 1. Semplificazione della gestione: Minori adempimenti amministrativi: La SNC ha una struttura più snella rispetto alla SRL, con meno obblighi contabili e amministrativi. Questo passaggio riduce i costi e il tempo dedicati alla gestione dell'azienda che diviene incentrata sulla persona socio e non sulla quota socio. Ricordiamo infatti che nella SNC tutti i soci sono anche amministratori e la fiscalità si applica sulla persona, con la possibilità di avere benefici in termini di detrazioni personali. Maggiore flessibilità decisionale: Le decisioni possono essere prese in modo più rapido e informale, senza la necessità di convocare assemblee o redigere verbali complessi soprattutto nel caso di SRL composte da un CdA 2. Aspetti fiscali: Trasparenza fiscale: Nella SNC, gli utili vengono tassati direttamente in capo ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Questo può essere vantaggioso se i soci hanno aliquote fiscali inferiori a quelle applicate alle società di capitali. Gestione delle perdite: Le perdite della SNC possono essere compensate con altri redditi dei soci, riducendo il carico fiscale complessivo. Sempre in tema di aspetti fiscali (consultare il priorio commercialista) sono da tener presenti le disposizioni previste dall'art. 170 del TUIR secondo cui le riserve costituite prima della trasformazione, sono imputate ai soci: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Le riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve, eccetto il caso di trasparenza fiscale che fosse stato adottato dalla Srl prima della trasformazione ex art. 115 tuir. 3. Rapporti con le banche e i fornitori: Maggiore fiducia: In alcuni casi, la responsabilità illimitata dei soci può essere vista come una garanzia maggiore da parte di banche e fornitori, facilitando l'accesso al credito e ai rapporti commerciali. E' tuttavia importante tener presente il concetto di “continuità” delineato dai principi della Cassazione che con sentenza n. 10598 del 7 maggio 2013 ha ribadito che la trasformazione è una vicenda evolutiva, ma non estintiva, del soggetto giuridico . Ciò significa che i rapporti giuridici preesistenti, sia attivi che passivi, permangono e che la trasformazione non può essere utilizzata per sottrarre l'impresa societaria alla soggezione alle procedure concorsuali tipo fallimento. (Cass. 4737/2020) Scopri il blog con articoli su casi pratici 4. Aspetti successori: Passaggio generazionale facilitato: La SNC può semplificare il passaggio dell'azienda ai successori, grazie alla sua struttura più semplice e alla maggiore flessibilità nella gestione delle quote sociali. 5. Adattamento alle dimensioni della Farmacia: Piccole imprese familiari: La SNC può essere una forma giuridica più adatta per piccole imprese a conduzione familiare, dove la responsabilità personale dei soci è già implicita e la semplificazione della gestione è prioritaria. In termini operativi poi si deve evidenziare che la deliberazione di trasformazione di società a responsabilità limitata in società di persone, quindi SNC o SaS deve essere adottata con le maggioranze previste per le modifiche del proprio statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata . La trasformazione recessiva della Farmacia da SRL a SNC Gli amministratori, che ricordiamo essere tutti i soci nelle Srl da concorso straordinario, devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci dissenzienti mantengono comunque un diritto di recesso (art. 2473 cc) con liquidazione della propria quota, il ché potrà portare chiaramente ad una riduzione del capitale sociale. Leggi pure: Farmacia SNC e cessione quote e concorso I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. segui la pagina on line Conclusione: la trasformazione recessiva di una farmacia da SRL a Snc o SaS è una procedura adatta – ad avviso di chi scrive – per quelle farmacie nate dal concorso straordinario , che non siano destinate ad una cessione speculativa e che, nelle mani di soci familiari o soci che hanno un ottimo rapporto , siano destinate a durare nel tempo con modelli organizzativi piu' flessibili ed economici anche in vista di una successione generazionale. Contattaci per ogni esigenza o consulta il blog gratuito in diritto farmaceutico con centinaia di casi svolti Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea?
I trattamenti PMA diventano gratis per tutti in tutta Italia, Ma è davvero così? Articolo a cura dell’avvocato Ilaria Paletti A partire dal 01 gennaio 2025 le procedure di procreazione medicalmente assistita sono finalmente entrate nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La conferenza Stato-Regioni, infatti, con l'approvazione nel nuovo “Decreto Tariffe”ha inserito detti trattamenti tra le prestazioni sanitarie che saranno completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Su tutto il terrirorio nazionale, dunque, in maniera assolutamente uniforme e senza diseguaglianze regionali, sarà possibile accedere a dette prestazioni dietro il pagamento di un ticket che andrà da 100 a 300 euro in base ai trattamenti sanitari richiesti dalle coppie. Detto aggiornamento era atteso in Italia da circa 20 anni. Dalla Legge 40 del 2004, infatti, grazie alla quale sono state rese possibili diverse pratiche di fecondazione, l'ingresso della PMA nei nuovi LEA costituisce una svolta importantissima nella legittimazione delle cure ed al diritto della salute riproduttiva. Ma come funziona concretamente? -possono accedere a detti trattamenti le coppie fino all'età di 46 anni per un massimo di 6 tentativi; -le coppie pagheranno un ticket che andrà, in base al trattamento scelto, da 100 a 300 euro; -i rimborsi per le cliniche convenzionate sarà pari ad euro 2.700,00 per i trattamenti di omologa ed euro 3.000,00 per i trattamenti di eterologa; -tutte le regioni offriranno detti trattamenti allo stesso prezzo. Ma è davvero così nella realtà? Le strutture sanitarie, tuttavia, ritengono insufficienti i fondi stanziati a rimborso dallo Stato, pertanto si teme che alcuni trattamenti potrebbero rivelarsi non adeguati oppure aumentare notevolmente le liste d'attesa. Inoltre ricordiamo che le strutture pubbliche in Italia che effettuano trattamenti PMA sono soltanto 66 e solo 17 in Sicilia e Sardegna. Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea? Cosa cambia per la PMA nel 2025 con le nuove Lea? Sicuramente l'aggiornamento LEA tende ad eliminare le differenze economiche che ostacolano l'accesso alle cure mediche (pensiamo che per un trattamento prima dei nuovi LEA le coppie spendevano in media 5.000,00 a ciclo) tuttavia la strada è ancora lunga per permettere alle coppie di poter usufruire di cure mediche con alti standard qualitativi in tempi brevi. Indubbiamente un grande passo è stato fatto. Avv Ilaria Paletti
- Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia
Ci viene chiesto di approfondire la tematica dell’acquisto e della vendita della #farmacia il cui contenuto contrattuale é spesso collegato a meccanismi legali contabili complessi, vediamo un caso pratico. Se hai un caso leggi il blog o contattaci per assistenza Una delle principali clausole in cui ci si imbatte a vendita di aziende come le farmacie che hanno un fatturato importante e spesso altalenante in quanto legato a momenti storici ciclici (si pensi al periodo Covid) é la clausola di aggiustamento del prezzo volta per l’appunto a modificare il prezzo di vendita e di acquisto dopo l’accordo. Leggi pure: Le azioni a tutela della concorrenza in farmacia La clausola di aggiustamento del prezzo (o price adjustment clause) é una disposizione contrattuale spesso inserita nei contratti di compravendita di farmacie o in generale di azienda o partecipazioni societarie per adeguare il prezzo di vendita a determinate variabili economiche o finanziarie, che possono cambiare tra la firma del contratto e il closing (o anche successivamente). Finalità e Funzionamento della clausola di aggiustamento del prezzo per una farmacia Questa clausola serve a: Ridurre il rischio per acquirente e venditore derivante da variazioni patrimoniali, reddituali o finanziarie dell’azienda tra la firma e il closing. Leggi pure Farmacie che copiano Farmacie quali rimedi? Assicurare che il prezzo rifletta in modo equo la situazione reale della azienda al momento del passaggio di proprietà Principali Tipologie di Aggiustamento del Prezzo nella vendita aziendale 1. Aggiustamento in base al capitale circolante netto Il prezzo viene ricalcolato considerando variazioni di crediti, debiti e scorte rispetto a un valore di riferimento stabilito. Se il capitale circolante netto é superiore al target, il prezzo aumenta; se è inferiore, diminuisce. 2. Aggiustamento in base al EBITDA o altri parametri finanziari Il prezzo puó essere rivisto in base al EBITDA (utile operativo lordo) o ad altri indicatori di performance aziendale. 3. Aggiustamento basato sul debito netto Se l’azienda ha più debiti del previsto, il prezzo viene ridotto, mentre se ha meno debiti potrà essere aumentato. 4. Meccanismi di Earn-Out su cui si tornerà più avanti Cosa é Earn out Spieghiamolo con esempio Una parte del prezzo dipende dai risultati futuri dell’azienda. Il venditore riceve un importo aggiuntivo solo se vengono raggiunti determinati obiettivi. Modalità di Calcolo e Risoluzione delle Controversie (non giudiziali) Le parti stabiliscono un metodo di calcolo dettagliato e i principi contabili da applicare. Spesso è previsto un periodo di verifica post-closing con possibilità di contestazione da parte dell’acquirente. In caso di disaccordo, si ricorre a periti indipendenti o arbitrati. Seguici on Line Questa clausola é particolarmente utile in operazioni complesse e quando l’azienda è soggetta a variazioni significative nel breve termine. L’applicazione della clausola di aggiustamento del prezzo nella compravendita di una #farmacia richiede particolare attenzione a #variabili economico-finanziarie specifiche del #settore. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia Hai un quesito? Contattaci Elementi chiave nell’aggiustamento del prezzo di una farmacia possono essere: 1. Capitale circolante netto (CCN) farmacia Un aspetto centrale riguarda la gestione delle scorte di magazzino (farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici, omeopatici, ecc.) , che rappresentano una parte rilevante del valore aziendale. Il prezzo puó essere aggiustato in base alla quantità e al valore delle scorte al closing, rispetto a un valore pattuito al momento della firma. Elemento fondamentale é la corretta contabilizzazione del magazzino e l’allineamento periodico. 2. Debito netto della farmacia La farmacia potrebbe avere debiti verso fornitori, banche o il fisco. Se al closing il debito è superiore a quello atteso, il prezzo viene ridotto; se inferiore, puó essere aumentato. 3. Fatturato e marginalità farmacia Se il fatturato o il margine operativo lordo (EBITDA) si riducono tra firma e closing (es. per perdita di clienti o concorrenza di una nuova farmacia nelle vicinanze ), l’acquirente potrebbe prevedere un meccanismo di riduzione del prezzo. A seguito del concorso farmacie che ha portato all’apertura di molte nuove sedi di farmacia, una clausola che tuteli l’acquirente contro il depauperamento del territorio dipendente da nuove aperture (entro i confini legali previsti) rappresentato un valido baluardo di difesa, valido solo ove appositamente previsto in fase di trattativa. É quindi importante approfondire il caso delle possibili nuove aperture di farmacie nelle vicinanze prima di individuare un prezzo 4. Eventuale Earn-Out farmacia Come già anticipato Un venditore potrebbe accettare di legare parte del prezzo a risultati futuri, ad esempio: Raggiungimento di un certo fatturato entro 12-24 mesi dal closing. Mantenimento di un livello minimo di vendite di farmaci con SSN ( Servizio Sanitario Nazionale ). Fidelizzazione della clientela abituale . 5. A normativa e rischi legali Se emergono problemi autorizzativi o sanzioni da parte di ASL o altre autorità sanitarie tra la firma e il closing, tale evento potrebbe influenzare il prezzo finale. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia É utile a tal fine ricordare che vi sono stati casi di avvio di procedimenti di revoca/annullamento di autorizzazioni della farmacia ( leggi qui ) a distanza di mesi/anno a seguito di dichiarazioni infedeli da parte dei farmacisti candidati al concorso in tema di incompatibilità o di incompatibilità sopraggiunte in corso di esercizio. Tali eventi andranno ponderati nella trattativa. Leggi pure il sito specialistico in diritto farmaceutico Sarà cruciale verificare che la farmacia sia in regola con le normative, in particolare per la normativa in tema di incompatibilità (articolo 7 ed 8 della legge 362/1991) e rispetto dei vincoli sulle società di capitale nel settore farmaceutico. ( Legge 4 agosto n. 124 del 2017) Vediamo un esempio pratico del settore farmaceutico di vendita di una farmacia Orientarsi nel contratto di vendita della farmacia Un #farmacista intende vendere la sua farmacia per 2 milioni di euro, con un accordo che preveda: Scorte iniziali stimate di magazzino di €200.000 Debiti stimati verso fornitori € 100.000 Se, al closing ovvero alla data prestabilita: 1. Le scorte risultano della minor somma di € 150.000 l’acquirente potrà chiedere una riduzione del prezzo di € 50.000 2. Il debito verso fornitori aumentato a 130.000 dai 100 mila stimati, il prezzo potrebbe ridursi di altri 30.000 euro. 3. Se, nei sei mesi successivi, il fatturato diminuisse del 10% rispetto ai dati storici, ( ad esempio sulla media dell’ultimo triennio) il contratto potrebbe prevedere una riduzione ulteriore (o una compensazione postuma). Per le penali rimandiamo ad altro post Leggi il blog o seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli