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- Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia
Ci viene chiesto di approfondire la tematica dell’acquisto e della vendita della #farmacia il cui contenuto contrattuale é spesso collegato a meccanismi legali contabili complessi, vediamo un caso pratico. Se hai un caso leggi il blog o contattaci per assistenza Una delle principali clausole in cui ci si imbatte a vendita di aziende come le farmacie che hanno un fatturato importante e spesso altalenante in quanto legato a momenti storici ciclici (si pensi al periodo Covid) é la clausola di aggiustamento del prezzo volta per l’appunto a modificare il prezzo di vendita e di acquisto dopo l’accordo. Leggi pure: Le azioni a tutela della concorrenza in farmacia La clausola di aggiustamento del prezzo (o price adjustment clause) é una disposizione contrattuale spesso inserita nei contratti di compravendita di farmacie o in generale di azienda o partecipazioni societarie per adeguare il prezzo di vendita a determinate variabili economiche o finanziarie, che possono cambiare tra la firma del contratto e il closing (o anche successivamente). Finalità e Funzionamento della clausola di aggiustamento del prezzo per una farmacia Questa clausola serve a: Ridurre il rischio per acquirente e venditore derivante da variazioni patrimoniali, reddituali o finanziarie dell’azienda tra la firma e il closing. Leggi pure Farmacie che copiano Farmacie quali rimedi? Assicurare che il prezzo rifletta in modo equo la situazione reale della azienda al momento del passaggio di proprietà Principali Tipologie di Aggiustamento del Prezzo nella vendita aziendale 1. Aggiustamento in base al capitale circolante netto Il prezzo viene ricalcolato considerando variazioni di crediti, debiti e scorte rispetto a un valore di riferimento stabilito. Se il capitale circolante netto é superiore al target, il prezzo aumenta; se è inferiore, diminuisce. 2. Aggiustamento in base al EBITDA o altri parametri finanziari Il prezzo puó essere rivisto in base al EBITDA (utile operativo lordo) o ad altri indicatori di performance aziendale. 3. Aggiustamento basato sul debito netto Se l’azienda ha più debiti del previsto, il prezzo viene ridotto, mentre se ha meno debiti potrà essere aumentato. 4. Meccanismi di Earn-Out su cui si tornerà più avanti Cosa é Earn out Spieghiamolo con esempio Una parte del prezzo dipende dai risultati futuri dell’azienda. Il venditore riceve un importo aggiuntivo solo se vengono raggiunti determinati obiettivi. Modalità di Calcolo e Risoluzione delle Controversie (non giudiziali) Le parti stabiliscono un metodo di calcolo dettagliato e i principi contabili da applicare. Spesso è previsto un periodo di verifica post-closing con possibilità di contestazione da parte dell’acquirente. In caso di disaccordo, si ricorre a periti indipendenti o arbitrati. Seguici on Line Questa clausola é particolarmente utile in operazioni complesse e quando l’azienda è soggetta a variazioni significative nel breve termine. L’applicazione della clausola di aggiustamento del prezzo nella compravendita di una #farmacia richiede particolare attenzione a #variabili economico-finanziarie specifiche del #settore. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia Hai un quesito? Contattaci Elementi chiave nell’aggiustamento del prezzo di una farmacia possono essere: 1. Capitale circolante netto (CCN) farmacia Un aspetto centrale riguarda la gestione delle scorte di magazzino (farmaci, parafarmaci, prodotti cosmetici, omeopatici, ecc.) , che rappresentano una parte rilevante del valore aziendale. Il prezzo puó essere aggiustato in base alla quantità e al valore delle scorte al closing, rispetto a un valore pattuito al momento della firma. Elemento fondamentale é la corretta contabilizzazione del magazzino e l’allineamento periodico. 2. Debito netto della farmacia La farmacia potrebbe avere debiti verso fornitori, banche o il fisco. Se al closing il debito è superiore a quello atteso, il prezzo viene ridotto; se inferiore, puó essere aumentato. 3. Fatturato e marginalità farmacia Se il fatturato o il margine operativo lordo (EBITDA) si riducono tra firma e closing (es. per perdita di clienti o concorrenza di una nuova farmacia nelle vicinanze ), l’acquirente potrebbe prevedere un meccanismo di riduzione del prezzo. A seguito del concorso farmacie che ha portato all’apertura di molte nuove sedi di farmacia, una clausola che tuteli l’acquirente contro il depauperamento del territorio dipendente da nuove aperture (entro i confini legali previsti) rappresentato un valido baluardo di difesa, valido solo ove appositamente previsto in fase di trattativa. É quindi importante approfondire il caso delle possibili nuove aperture di farmacie nelle vicinanze prima di individuare un prezzo 4. Eventuale Earn-Out farmacia Come già anticipato Un venditore potrebbe accettare di legare parte del prezzo a risultati futuri, ad esempio: Raggiungimento di un certo fatturato entro 12-24 mesi dal closing. Mantenimento di un livello minimo di vendite di farmaci con SSN ( Servizio Sanitario Nazionale ). Fidelizzazione della clientela abituale . 5. A normativa e rischi legali Se emergono problemi autorizzativi o sanzioni da parte di ASL o altre autorità sanitarie tra la firma e il closing, tale evento potrebbe influenzare il prezzo finale. Come tutelarsi nel contratto di vendita della farmacia É utile a tal fine ricordare che vi sono stati casi di avvio di procedimenti di revoca/annullamento di autorizzazioni della farmacia ( leggi qui ) a distanza di mesi/anno a seguito di dichiarazioni infedeli da parte dei farmacisti candidati al concorso in tema di incompatibilità o di incompatibilità sopraggiunte in corso di esercizio. Tali eventi andranno ponderati nella trattativa. Leggi pure il sito specialistico in diritto farmaceutico Sarà cruciale verificare che la farmacia sia in regola con le normative, in particolare per la normativa in tema di incompatibilità (articolo 7 ed 8 della legge 362/1991) e rispetto dei vincoli sulle società di capitale nel settore farmaceutico. ( Legge 4 agosto n. 124 del 2017) Vediamo un esempio pratico del settore farmaceutico di vendita di una farmacia Orientarsi nel contratto di vendita della farmacia Un #farmacista intende vendere la sua farmacia per 2 milioni di euro, con un accordo che preveda: Scorte iniziali stimate di magazzino di €200.000 Debiti stimati verso fornitori € 100.000 Se, al closing ovvero alla data prestabilita: 1. Le scorte risultano della minor somma di € 150.000 l’acquirente potrà chiedere una riduzione del prezzo di € 50.000 2. Il debito verso fornitori aumentato a 130.000 dai 100 mila stimati, il prezzo potrebbe ridursi di altri 30.000 euro. 3. Se, nei sei mesi successivi, il fatturato diminuisse del 10% rispetto ai dati storici, ( ad esempio sulla media dell’ultimo triennio) il contratto potrebbe prevedere una riduzione ulteriore (o una compensazione postuma). Per le penali rimandiamo ad altro post Leggi il blog o seguici sui social Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Tutela contro la violazione del proprio nome commerciale, l'azione inibitoria
Nel caso in cui un'azienda o un imprenditore subisca la violazione dell'uso di un proprio marchio o del nome commerciale in una determinata zona, la tutela è rappresentata dall'azione inibitoria, ovvero una azione chiesta al Tribunale al fine di "bloccare" quindi inibire l'uso del marchio o della dizione commerciale abusivamente perpetrata da un concorrente. La caratteristica dell'azione inibitoria risiede nel fatto che questa è una azione "tipica" prevista dall'art. 131 del codice della proprietà intellettuale il quale la prevede come azione provvisoria, quindi riferita ad un successivo giudizio che dopo la sua proposizione deve essere avviato nel merito per comprendere chi ha ragione e chi ha torto tra colui che ritiene di essere "violato" chi ha effettuato tale azione. Mentre il procedimento di "inibitoria" è quindi veloce e cautelare, quello di merito è un procedimento ben piu' complesso ed articolato. Sussiste quindi un annoso quesito, l'azione inibitoria come procedimento cautelare è sempre subordinato ad un successivo passaggio di merito? Per rispondere a tale domanda che porta con sé la durata della procedura , potenzialmente alla durata di anni è necessario scendere nel tecnico e differenziare tra le azioni previste nel codice della proprietà industriale, quindi tra le azioni tipiche e quelle invece generali anticipatorie di pronuncia, previste dall'art. 132 comma 4 del Codice della Proprietà Industriale. L’Inibitoria ed i procedimenti cautelari sono sempre vincolati ad un successivo giudizio di merito? In tema di diritto d’autore i procedimenti provvisori assumono un ruolo centrale per la tutela delle violazioni, si pensi alla richiesta di inibitoria così come gli altri procedimenti cautelari. Tali procedimenti però sono subordinati dopo una fase d’urgenza ad un vero e proprio processo di merito. Tale regola vale per la domanda di inibitoria ma vale anche per tutti i procedimenti anticipatori della disposizione richiesta? Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale ai sensi dell'art 131 cpi Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. L’inibitoria nel diritto d’autore ed il problema del processo di merito Cosa accade al procedimento di inibitoria una volta conclusa la fase cautelare d'urgenza? Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine indicato ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare di inibitoria perde la sua efficacia ai sensi dell'art 132 cpi Ma tale decadenza dell’efficacia vale anche per i tutti procedimenti urgenti non inibitori emessi ai ai sensi dell’art 700 cpc? Sembra di no in quanto le disposizioni di decadenza non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può ma non deve iniziare il giudizio di merito, ai sensi dell'art 132 comma 4 del codice della proprietà industriale. Secondo il codice della proprietà intellettuale (artt. 131 e 132 D.lgs 30/2005) mentre i procedimenti inibitori hanno una efficienza provvisoria subordinata al successivo procedimento di merito, i procedimenti 700 cpc quali processi anticipatori sono già di per sé idonei ad anticipare la sentenza di merito, risultando quindi svincolati da un successivo giudizio di merito. (Corte App Roma 5748/2022). Di tale ricostruzione e della relativa compatibilità o violazione con il diritto dell’Unione Europea o (articolo 9 punto 5 direttiva 2004/48 CE) non né convinta la Cassazione che con l’ordinanza 3332/2025 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europa. Possiamo quindi concludere affermando che l'inibitoria è la risposta alla domanda dell'imprenditore che si ritiene violato nel proprio diritto d'autore/proprietà intellettuale/industriale. Tale procedura tuttavia allo stato attuale appare sempre subordinata ad una successiva fase di "merito" che invece non sempre è prevista per tutti quei procedimenti atipici previsti dall'art. 132 comma 4 del codice della proprietà industriale e che quali provvedimenti "anticipatori" appaino già di per sé risolutivi, con vantaggi in termini di tempo e costi. La scelta del tipo di provvedimento da richiedere nelle procedure del diritto d'autore e tutela della proprietà industriale avrà un impatto dirimente almeno fintanto che la Corte di Cassazione abbia risolto il dubbio interpretativo sulla corretta applicazione della direttiva Europea 2004/48 articolo 9 in relazione al diritto interno Italiano. Seguici sui social se hai un quesito contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Le Modiche immobiliari non autorizzate ed i rischi per la vendita
Se si pone in vendita una casa o in generale un immobile con irregolarità anche lievi ma tali da rendere l’immobile difforme da quanto presente a livello catastale , ad esempio un bagno realizzato senza regolare CILA , si potrebbe incorrere in diversi rischi di natura legale, contrattuale ed economica. Ecco i principali: 1. Problemi Legali e Contrattuali • Dichiarazione Mendace nell’Atto di Vendita : Durante la vendita, devi dichiarare che l’immobile è conforme alle normative urbanistiche e catastali. Se il bagno non è regolarizzato, tale dichiarazione sarebbe falsa, e l’acquirente potrebbe rivalersi su di te per danni. • Annullamento della Vendita : L’acquirente potrebbe chiedere l’annullamento del contratto di compravendita o una riduzione del prezzo, sostenendo che l’immobile non è conforme a quanto dichiarato. 2. Responsabilità Civile • Risarcimento Danni : Se l’acquirente scopre l’irregolarità dopo l’acquisto, potrebbe citarti per ottenere un risarcimento dei costi di sanatoria o di eventuali lavori necessari per rendere l’immobile conforme. 3. Impedimenti alla Vendita • Notaio e Banca : Il notaio che redige l’atto di vendita potrebbe bloccare la transazione se scopre che l’immobile non è conforme. Inoltre, un potenziale acquirente che richiede un mutuo potrebbe non ottenerlo a causa dell’irregolarità. Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita Modiche immobiliari non autorizzate i rischi per la vendita 4. Difficoltà nella Valutazione dell’Immobile • Perdita di Valore : Gli immobili con irregolarità edilizie sono generalmente svalutati, poiché l’acquirente sarà consapevole dei costi e dei rischi associati alla sanatoria. 5. Sanzioni da Parte del Comune • L’acquirente o te, come venditore, potreste essere soggetti a controlli da parte del Comune. In caso di accertamento, potresti essere chiamato a sanare l’irregolarità pagando le sanzioni previste, esempio CILA in sanatoria (art 37 dpr 380/2001) Cosa Fare per Evitare Problemi • Sanatoria Prima della Vendita : Regolarizza il bagno prima di mettere l’immobile in vendita, presentando la documentazione necessaria al Comune (CILA in sanatoria o accertamento di conformità). • Aggiornamento Catastale : Una volta sanato, aggiorna la planimetria catastale per garantire che l’immobile sia venduto in regola. • Trasparenza con l’Acquirente : Se decidi di vendere senza sanare, informa l’acquirente dell’irregolarità e specifica nel contratto che l’immobile è venduto “ nello stato di fatto ”. Tuttavia, questo potrebbe scoraggiare i compratori. Sanare l’abuso prima della vendita è la soluzione migliore per evitare rischi e garantire una transazione tranquilla e sicura. Hai un quesito? leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacia: quali diritti vanta il candidato al concorso.
Accade sempre più spesso che un candidato, o una associazione di candidati al concorso farmacie avanzi quesiti in termine di diritti, il quesito è: Ma avendo partecipato al concorso farmacie, di quali diritti dispongo nei confronti dell'amministrazione regionale? Per rispondere a tale domanda bisogna fare un passo indietro. Infatti i diritti saranno tutti quelli riconosciuti in epoca precedente all'avvio del concorso dalla stessa lex specialis, ovvero il Bando di concorso, la regola "sovrana" della procedura per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. In attesa di conoscere gli esiti del concorso straordinario , e del prossimo #concorso #farmacie #ordinario, ove presumibilmente finiranno tutte le sedi non assegnate nel decennio 2012-2022, oggi la domanda piu' frequente risiede nei "diritti" degli aspiranti farmacisti, visto che coloro che sono diventati titolari poco o nulla hanno ancora da chiedere alla procedura. Allora la prima risposta è quella di essere correttamente informati sull'esito e sull'andamento della procedura. Accade sempre piu' spesso infatti che nelle Regioni con basso numero di interpelli, i candidati farmacisti abbiano perso le speranze in quanto sono trascorsi anche 2 anni dal precedente interpello. Concorso Farmacie, quali sono i diritti dei candidati. Sarebbe opportuno che le Regioni attivassero un servizio "allert" di informazione a cadenza prefissate, come accade nelle procedure concorsuali o liquidatorie delle imprese, e che rendano disponibili informazioni aggiornate a cadenza periodica, esempio 3/6 mesi, sia sull'andamento della procedura in corso sia per l'esito degli interpelli, (che in realtà già accade) sia soprattutto per le sedi non accettate e quant'altro utile. Le informazioni in realtà vi sono ma non sono sempre di facile consultazione, non vi è una calendarizzazione a meno di non riferirsi solo all'esito dell'interpello in sé considerato. In ogni caso è sempre ammessa la strada della richiesta tramite PEC al servizio farmaceutico regionale, o nei casi piu' "gravi" con una istanza di accesso agli atti o di accesso civico. Quello che invece manca è l'informazione preventiva. Quanti interpelli vi saranno? Quante possibilità ho ancora? Cosa vuole dire sede di farmacia soggetta a ricorso o sub iudice? Quanto costa avviare una nuova sede? Quali sono le sedi sono soggette ad indennità ex art. 110, e ed a quanto ammonta? Tali domande sono evase solo a seguito di apposita indagine e spesso per arrivare ad una unica risposta è necessario consultare specialisti del settore, sebbene dette domande siano di routine. Home Esistono rimedi dati dalla Giustizia Amministrativa, come le Istante, i ricorsi contro il Silenzio delle Regioni, le Auto Tutele, ma non sempre una procedura amministrativa è nelle corde del candidato farmacista che ignaro dovrà rivolgersi ad un professionista per esercitare i propri diritti. Ecco quindi che sarebbe auspicabile per il prossimo concorso ordinario farmacie nel 2023 o 2024 avere date certe, interpelli sicuri a numero prefissato e calendarizzati, in modo da poter organizzare la propria vita nel successivo decennio senza rincorrere notizie sparse e disomogenee sull'intero territorio nazionale, come sta accadendo ora con la questione della scadenza delle graduatorie del Concorso Straordinario esaurito in alcune regioni, ed in itinere in altre, a causa di una legge "a posteriori" MA regolatrice della vigenza delle graduatorie. Seguici su anche sui Social. Studio Legale Angel ini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli
- Concorso Ordinario ed incompatibilità Farmacisti
Perché le incompatibilità previste dall'art. 8 della legge 362 del 1991 sono ancora così attuali anche dopo l'apertura del mondo della farmacia e dei farmacisti al sistema imprenditoriale societario? Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Dal punto di vista ella coerenza complessiva del sistema, del resto, deve escludersi che la portata delle novità normative di cui si è fatta latrice la l. n. 124/2017 sia tale da determinare la vanificazione della ratio cui l’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 era (ed è, come si vedrà) funzionale. Al fine di chiarire le ragioni di tale conclusione, è d’uopo premettere qualche cenno sull’evoluzione legislativa registratasi in materia. La disposizione in tema di incompatibilità di cui si tratta è stata introdotta contestualmente alla previsione della possibile titolarità dell’esercizio della farmacia privata in capo a società (in origine solo di persone) (art. 7, comma 1, l. cit.). All’epoca in cui fu prevista tale possibilità, la gestione della farmacia da parte della società titolare del relativo esercizio doveva rispondere ai medesimi principi di personalità e professionalità che governavano la gestione e la titolarità individuale, essendo prescritto che solo i farmacisti iscritti all’albo potessero essere soci della società titolare dell’esercizio farmaceutico (art. 7, comma 2, l. n. 361/1992) e che la direzione della farmacia gestita dalla società fosse affidata ad uno dei soci che ne era responsabile (art. 7, comma 3, l. cit.). Era inoltre previsto che ciascuna società (di persone, come si è detto) potesse essere titolare dell’esercizio di una sola farmacia (art. 7, comma 5, l. cit.) e che ciascun farmacista potesse partecipare ad una sola società titolare dell’esercizio di farmacia (art. 7, comma 6, l. cit.). Le incompatibilità dei farmacisti in chiave evolutiva Concorso Ordinario ed incompatibilità Farmacisti In tale contesto normativo, si spiega che il legislatore abbia nel contempo introdotto i necessari contemperamenti tra il nuovo spazio di libertà organizzativa concessa ai farmacisti – non più legati ad una gestione strettamente individuale e monocratica della farmacia, essendo data ad essi la possibilità di associarsi ai fini di una più efficiente e sostenibile gestione collettiva – e l’esigenza che tale possibilità non incidesse sul corretto – dal punto di vista essenzialmente della tutela dell’interesse dei fruitori – esercizio del servizio farmaceutico. In un quadro normativo in cui la società di farmacisti, al pari del farmacista-persona fisica (ex art. 112, comma 2, T.U.LL.SS.), poteva essere titolare di una sola farmacia, e la stessa gestione societaria era fortemente caratterizzata in chiave personalistica , era invero del tutto plausibile, sul piano della coerenza complessiva del sistema, che il legislatore si prefiggesse di evitare commistioni tra gestioni individuali e societarie in capo allo stesso farmacista, le quali, dietro lo schermo della diversa soggettività (sebbene non personalità, trattandosi di società di persone) giuridica tra soci e società , avrebbero dato luogo ad un sostanziale cumulo di distinti esercizi farmaceutici in capo al medesimo professionista, facendogli dismettere la veste professionale, caratterizzante la figura ed orientata alla tutela primaria dell’interesse alla salute degli utenti, per assumere quella propriamente imprenditoriale, ispirata al perseguimento del lucro. Le incompatibilità dei farmacisti in chiave evolutiva Inoltre, il diretto coinvolgimento gestionale del socio, tipico della struttura organizzativa della società di persone (all’epoca unico schema, come si è detto, per attuare la gestione collettiva della farmacia), giustificava la preclusione, posta dalla suindicata norma in tema di incompatibilità , alla contestuale partecipazione a diversi esercizi farmaceutici, in un caso nella veste individuale e in un altro in quella societaria, onde evitare la perdita di “efficacia” nella gestione che la suddivisione delle energie del farmacista tra più sedi farmaceutiche avrebbe determinato. Non trascurabile altresì, quale obiettivo del legislatore del tempo, quello di prevenire situazioni di conflitto di interesse conseguenti alla titolarità, diretta o indiretta, di più esercizi farmaceutici in capo allo stesso farmacista, il quale avrebbe potuto essere indotto ad assumere decisioni gestionali ispirate da interessi alieni rispetto a quello del più efficace e corretto svolgimento del servizio farmaceutico. Da questo punto di vista, invero, la normativa palesa la concezione dell’attività farmaceutica che aveva il legislatore del tempo, secondo la quale ciascun esercizio farmaceutico doveva essere considerato come una entità a sé stante, Il descritto assetto normativo subiva una prima revisione ad opera del d.l. 4 luglio 2006 , n. 223, per effetto del quale, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, veniva in primo luogo ampliato (fino a 4 farmacie, ex art. 7, comma 4-bis, l. n. 362/1991) il previgente limite numerico alla titolarità delle farmacie da parte delle società (di persone o anche delle società cooperative a responsabilità limitata) che avessero ad oggetto esclusivo la gestione di una farmacia, la partecipazione alle quali restava comunque riservata ai farmacisti iscritti all’albo, mentre veniva del tutto rimosso il limite numerico alla partecipazione di ciascun farmacista a società titolari di farmacia. Invero, la possibilità per la società di farmacisti di essere titolare di più di un esercizio farmaceutico attiene al piano meramente patrimoniale e gestionale dell’ ”azienda” farmacia , ferma restando la connotazione personale e professionale della relativa direzione, la quale continuava, ai sensi dell’art. 7, comma 3, ad essere “affidata ad uno dei soci che ne è responsabile” e garantiva l’indipendenza del servizio, nel suo concreto svolgimento a favore degli utenti, da criteri di carattere meramente speculativo-imprenditoriale. Allo stesso modo, la possibilità per il farmacista di partecipare a più di una società titolare di farmacia concorreva alla emersione, sul piano ordinamentale, di una nuova figura di “ farmacista-imprenditore ”, in quanto interessato più alla gestione (imprenditoriale, appunto) del servizio farmaceutico, avvalendosi dello schema societario , che alla sua concreta erogazione a favore degli utenti, senza intaccare l’esigenza di conservare apposite garanzie – come appunto l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) l. n. 362/1991 – a tutela del “farmacista-professionista del farmaco” e custode principale dell’interesse degli utenti del servizio. Deve anzi ritenersi che l’ampliamento delle possibilità di ricorso al modulo societario ai fini della titolarità e della gestione delle farmacie, derivante dalla novella legislativa poc’anzi menzionata, rafforzasse la ratio sottesa alla suddetta previsione di incompatibilità, in quanto, contribuendo a delineare più nettamente la distinzione tra le due figure di farmacista (quella del “farmacista-imprenditore” e quella del “farmacista-professionista”), imponeva l’esercizio di una opzione di base a chi intendesse operare nel settore farmaceutico, la quale trovava appunto espressione (e sanzione) nella disposizione innanzi citata in tema di incompatibilità. CdS 6137/22 Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico avv Aldo Lucarelli
- Farmacia, autotutela, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
L'autotutela della Pubblica Amministrazione è un istituto molto noto nel campo del diritto amministrativo. E' una rielaborazione dello stesso potere già esercitato dalla Pubblica Amministrazione che nel riesaminare la medesima fattispecie su "altri" presupposti già esistenti o sorti successivamente, si riappropria di quanto già autorizzato e/o concesso, e cio' alla luce di circostanze nuove o sopravvenute, oppure esistenti ma non palesate. Hai un quesito? Consulta i nostri articoli a tema l'autotutela da parte della Regione, servizio farmaceutico , oppure la revoca di un provvedimento precedentemente emesso, o ancora, la pronuncia di decadenza immediata di un provvedimento autorizzazione sono momenti delicati nella vita di ogni operatore economico, quale puo' essere il farmacista, il grossista farmaceutico, l'industria autorizzata alla produzione (d.lgs 219/2006 artt. 50 e 100). Vediamo in quali casi è pronunciata la decadenza dall'autorizzazione della farmacia, secondo il testo unico, e quali sono i possibili rimedi. Farmacia: la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica ai sensi del testo unico: a)per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva; b)per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato all'obbligo di pagamento dell'indennità al farmacista uscente di sede provvisoria. (oggi non è applicato tale principio) c)per volontaria rinunzia dell'autorizzato; d)per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. Contattaci per ogni esistenza la decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità. Oggi tale attività è svolta dalla Regione per mezzo del dirigente autorizzato, il quale emanerà apposito decreto, ricorribili davanti al TAR ove vi sia l'assenza di preventivo contradditorio con il farmacista titolare interessato adeguata e concreata indagine istruttoria. Solitamente svolta con l'ausilio dei NAS o degli ispettori ASL per quel che concerne le attività di farmacovigilanza. Il mancato esperimento delle due fasi su richiamate, rende il decreto impugnabile ed annullabile davanti al Tar in quanto adottato senza le minime garanzie previste dalla legge, non essendo sufficienti generici richiami alla legge, o astratte formule, ma essendo necessario individuare la causa specifica, la reiterazione del fatto commesso, che non deve essere quindi episodico o occasionale, la mancanza di adeguate giustificazioni e quindi una istruttoria ed analisi concreta, all'esito del quale l'amministrazione, per mezzo del proprio dirigente è chiamata ad effettuare un provvedimento amministrativo di decadenza dell'autorizzazione o nei casi piu' gravi un vero e proprio procedimento di revoca dell'amministrazione, quale attività svolta dalla Pubblica Amministrazione in autotutela, a cui però soggiacciono tutte le garanzie partecipative del farmacista, come l'invito al contraddittorio. Archivio Post di Diritto Farmaceutico Ricordiamo infatti che il provvedimento di decadenza ex art. 113 T.U.L.S. È illegittimo ove il decreto sia adottato “senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” Hai un quesito? Contattaci Il TAR chiamato dal ricorrente, sarà onerato di verificare la rispondenza del caso astratto – fattispecie al caso concreto contestato, l'adeguatezza dell'istruttoria e l'ad eguatezza del provvedimento irrogato. Il Tar quindi opererà una verifica della adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, secondo i corollari dell'art. 97 della Costituzione secondo cui la P.A. Deve rispettare i canoni di imparzialità e buon andamento. La censura del TAR si verificherà quindi quando non sia mostrato l'iter logico giudico, e l'adeguatezza della istruttoria espletata dall'amministrazione. Archivio Post Diritto Farmaceutico Puo' anche interessarti: "Farmacia, Autorizzazione, e Fallimento". Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La vendita aziendale e l’ aggiustamento del prezzo
Parliamo della vendita aziendale ovvero del complesso dei beni dell’imprenditore o della sua famiglia. L’individuazione del prezzo di vendita é un momento chiave che spesso dipende da complessi meccanismi economici legali aziendali che richiedono particolare attenzione ‼️ in fase di trattativa. Nel presente post parliamo delle clausole che possono modificare il prezzo di vendita o adeguarlo agli eventi che possono verificarsi tra la data di accordo e la data di vendita effettiva. Le clausole nei contratti di cessione/trasferimento di azienda Una clausola molto utilizzata é la clausola di aggiustamento del prezzo di vendita. Le clausole di aggiustamento del prezzo, o " price adjustment ", nei contratti di compravendita, specialmente in quelli di aziende o partecipazioni societarie, sono meccanismi contrattuali che consentono di modificare il prezzo di vendita dopo il perfezionamento della transazione (closing). L'obiettivo è allineare il prezzo finale al valore reale dell'azienda (es farmacia) al momento del closing, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute nel periodo tra la firma del contratto e il closing stesso. Ecco come funzionano generalmente: * Periodo di riferimento: * Viene definito un periodo di tempo, di solito tra la data di firma del contratto e quella del closing, durante il quale l'attività aziendale continua ad essere gestita dal venditore. Variazioni patrimoniali: * Si considerano le variazioni del patrimonio netto, del capitale circolante o di altri indicatori finanziari rilevanti dell'azienda. Queste variazioni possono essere dovute a diversi fattori, come risultati operativi, debiti, crediti, variazioni delle scorte, ecc. Meccanismo di calcolo : * Il contratto stabilisce un meccanismo di calcolo per determinare l'aggiustamento del prezzo. Questo meccanismo si basa sulla differenza tra il valore dell'azienda alla data di riferimento (di solito una data antecedente al closing) e il valore al momento del closing. Aggiustamento : * L'aggiustamento può comportare un aumento o una diminuzione del prezzo, a seconda delle variazioni riscontrate . Se il valore dell'azienda è aumentato, l'acquirente potrebbe dover pagare un importo aggiuntivo; se è diminuito, il venditore potrebbe dover restituire una parte del prezzo già pagato. Controversie Per evitare controversie, è fondamentale che il contratto definisca in modo chiaro e dettagliato il meccanismo di aggiustamento, i criteri di valutazione e le procedure di risoluzione delle eventuali contestazioni. Finalità delle clausole di aggiustamento del prezzo sono così sintetizzabili: Equità : * Garantiscono che il prezzo finale rifletta il valore reale dell'azienda al momento del trasferimento, tutelando gli interessi sia del compratore che del venditore. Flessibilità : * Consentono di gestire l'incertezza legata alle variazioni che possono verificarsi nel periodo tra la firma del contratto e il closing . Accordi : Facilitano il raggiungimento di un accordo tra le parti, permettendo di superare eventuali divergenze sul valore dell'azienda. È importante avere un legale e un consulente finanziario per la redazione e/o la contrattazione di clausole di aggiustamento del prezzo chiare e precise, in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi, se avete domande non esitate a contattarci . Vediamo ora nel dettaglio la normalizzazione del prezzo di vendita / acquisto La " clausola di normalizzazione del prezzo " è un meccanismo inserito nei contratti di compravendita, specialmente in quelli relativi a transazioni complesse come l'acquisizione di aziende (sedi industriali). Essa mira a garantire che il prezzo finale rifletta il valore effettivo dell'azienda alla data del closing, neutralizzando gli effetti di eventi o circostanze anche non ordinarie che potrebbero aver influenzato i risultati finanziari nel periodo interinale (il periodo tra la firma del contratto e il closing). Ecco alcuni aspetti chiave: Obiettivo: * L'obiettivo principale è "normalizzare" i risultati finanziari dell'azienda, eliminando distorsioni che potrebbero alterare la valutazione del suo valore intrinseco. Eventi straordinari : Questi eventi possono includere, ad esempio, cambiamenti significativi nella legislazione fiscale, eventi catastrofici, controversie legali di grande impatto, o altre situazioni che non rientrano nella normale attività operativa dell'azienda. Meccanismo di calcolo: La clausola specifica come questi eventi straordinari devono essere identificati e come il loro impatto finanziario deve essere calcolato e sottratto dai risultati finanziari del periodo interinale. La vendita aziendale e l’ aggiustamento del prezzo Esempio pratico per un’azienda industriale 🏭 che ha subito perdite a causa di eventi atmosferici (agricoltura) o per eventi straordinari (inondazione) Se un'azienda subisce una perdita significativa a causa di un evento naturale eccezionale, la clausola di normalizzazione può consentire di escludere questa perdita dal calcolo del prezzo di aggiustamento, in modo che l'acquirente non debba pagare un prezzo inferiore a causa di un evento non ricorrente. Clausola di Normalizzazione Differenze con le clausole di l'aggiustamento del prezzo : Mentre le clausole di aggiustamento del prezzo si concentrano sulle variazioni ordinarie del capitale circolante o di altri indicatori finanziari, la clausola di normalizzazione si focalizza spesso su eventi straordinari che potrebbero distorcere il quadro finanziario. In sintesi, la clausola di normalizzazione del prezzo aggiunge un livello di protezione sia per l'acquirente che per il venditore, assicurando che il prezzo finale sia basato su una valutazione più accurata e rappresentativa della reale performance dell'azienda. Hai un quesito o un caso pratico? Necessiti di assistenza? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Le penali nella vendita della farmacia
Nel contratto di cessione di una farmacia , é possibile inserire penali per garantire l’ adempimento degli obblighi post-vendita, tra cui la produzione dei documenti contabili necessari per la determinazione del prezzo definitivo e per eventuali verifiche da parte dell’acquirente. Le penali nella vendita della farmacia Le possibili Penali in cui ci si può imbattere nel Contratto di Cessione della Farmacia sono: 1. Penale per Ritardata o mancata consegna dei documenti contabili Il venditore si impegna a fornire entro un termine prestabilito (es. 30-60 giorni dal closing) la documentazione contabile completa, come: Bilanci Registri IVA Libro giornale Situazione aggiornata del magazzino Estratti conto bancari Penale possibile: una somma fissa per ogni giorno di ritardo (es. 100-500 al giorno, fino a un massimo di 5-10% del prezzo di vendita, oltre tale soglia scatta infatti l’ipotesi della risoluzione dell’accordo) 2. Penale per Irregolarità o inesattezze nei documenti contabili Se i documenti forniti risultano incompleti, inesatti o falsati, con impatto sulla determinazione del prezzo, il contratto puó prevedere: Una riduzione automatica del prezzo proporzionale alla differenza tra dati dichiarati e reali. Una penale fissa (es. 2-5% del prezzo di vendita). Obbligo di risarcire eventuali danni (es. multe fiscali o perdite subite dall’acquirente). 3. Obbligo di assistenza post-vendita e accesso ai documenti Il venditore puó essere obbligato a fornire assistenza o collaborazione per un periodo (es. 3-6 mesi) per rispondere a richieste su contabilità , rapporti con ASL e fornitori. La mancata collaborazione puó prevedere una penale forfettaria (es.€ 10.000-20.000) da detrarre sul prezzo di acquisito stante la difficoltà per l’acquirente di gestire l’azienda nei primi mesi di attività post contratto. 4. Mancato rispetto del meccanismo di aggiustamento del prezzo ( vedi altro post al riguardo) Se il venditore non fornisce i dati necessari per il calcolo degli aggiustamento del prezzo (es. valore esatto delle scorte di magazzino), l’acquirente potrà: Applicare un valore minimo stimato a suo favore. Prevedere una penale per ogni mese di ritardo. Risolvere il contratto 5. Risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave In caso di mancata consegna dei documenti essenziali o false dichiarazioni contabili, si potrà prevedere una clausola che consenta all’ acquirente di richiedere l’annullamento della vendita e/o il risarcimento del danno. Vediamo ora un esempio di Clausola Penale sulla Produzione dei Documenti Contabili “ Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente, entro e non oltre 30 giorni dalla data del closing, tutta la documentazione contabile e fiscale necessaria per il calcolo dell’aggiustamento del prezzo e per la gestione della farmacia, tra cui bilanci, registri IVA, situazione del magazzino e contratti con fornitori. In caso di ritardo nella consegna, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all’Acquirente una penale di € 200, per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.000. ” Leggi pure: Il contratto di vendita della farmacia attenzione alle clausole nascoste In caso di mancata consegna oltre 60 giorni, l’Acquirente avrà diritto a trattenere dal prezzo di vendita un importo pari al valore stimato dei documenti mancanti, salvo il risarcimento di ulteriori danni. I casi sopra rappresentati sono frequenti tuttavia ogni contratto é a sé, per ogni esigenza specifiche, possiamo strutturare una clausola su misura per il tuo caso oppure analizzare quella che proposta dall’acquirente. Contattaci per ogni esigenza Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Il dispensario farmaceutico e le proposte migliorative
contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione - Appalto di lavori - Miglioria - Variante Cosa é una offerta migliorativa in una gara pubblica? Come si distingue una offerta migliorativa rispetto ad una variante? É possibile configurare una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico? É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune? Seguici on Line Per rispondere a tali domande riprendiamo i passi di una recente sentenza della giurisprudenza amministrativa (Tar Campania 506/25) secondo cui: La rivisitazione delle lavorazioni a base di gara attraverso l’offerta e la specificazione dei materiali utilizzati può costituire una prestazione migliorativa in chiave qualitativa la cui ammissibilità trova riscontro (oltre che, nel caso specifico, nella disciplina di gara) nella nozione stessa di “miglioria” per come elaborata in giurisprudenza in contrapposizione a quella di “variante”. Difatti, le prestazioni migliorative consistono in soluzioni tecniche che investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, configurandosi come integrazioni e precisazioni che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. Leggi pure Il dispensario farmaceutico a chi tocca gestirlo? Segui il blog In motivazione la sezione ha precisato che il disciplinare di gara consentiva espressamente offerte migliorative consistenti in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell’opera facendo espresso riferimento, nel prosieguo, alle “caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente”. É possibile applicare il principio dell’offerta migliorativa al dispensario farmaceutico offerto da un Comune? Offerta migliorativa e dispensario farmaceutico Rispondere alla terza domanda a questo punto é direttamente conseguente, ed infatti é possibile avere una offerta migliorativa anche in ambito sanitario farmaceutico, si pensi al caso di una assegnazione di un dispensario farmaceutico offerto dal Comune a più farmacisti ugualmente vicini al presidio interessato, il farmacista offerente un servizio extra o un prolungamento di orario potrà, ad avviso di ciò scrive, essere considerato vincitore grazie al principio dell’o “offerta migliorativa” a meno che ciò non sia contrario all’avviso di gara pubblicato. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602; 5 febbraio 2021, n. 1080; 12 maggio 2020, n. 2969. Fonte giustizia amministrativa.
- Revisione pianta organica ad istanza del farmacista
Ci viene spesso chiesto se la revisione della pianta organica delle farmacie comunali siano un dovere d'ufficio da parte del Comune oppure se è possibile per il singolo farmacista attivarsi per promuovere tale incombenza. Sovente infatti il Farmacista ha interesse affinché il proprio comune provveda alla verifica della pianta organica, alla verifica dell'oranizzazione territoriale, nonché alla verifica del rapporto popolazione/farmacie sia in casa di aumento del numero della popolazione, sia in caso, assai frequente, di decremento.. Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Sulla problematica della cancellazione di una sede non ancora aperta in quanto vacante per decremento della popolazione abbiamo già discusso in altre sedi, affermando che lì' dove la sede NON sia ancora assegnata e quindi risulti vacante è possibile ipotizzarne la soppressione, sebbene vi siano istanze di senso contrario, lì dove sia stato il concorso ad invididuarne una nuova sede in fase ancora di "scelta" da parte dei candidati che abbiano riposto affidamento. Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Tuttavia per quel che qui interessa, Puo' un farmacista attivarsi con una istanza rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica? Leggi il Blog in diritto Farmaceutico Puo' un farmacista richiedere un provvedimento di soppressione di una sede non ancora aperta? Da questo concetto nasce la domanda in tema di revisione pianta organica ad istanza del farmacista Cerchiamo di fare chiarezza... e’ appena il caso di precisare che, a fronte di una puntuale diffida da parte di un Farmacista o di un gruppo di farmacisti, l’amministrazione comunale è tenuta ad attivare e perfezionare, in senso positivo o negativo, il procedimento finalizzato alla revisione biennale del numero delle farmacie spettanti in base al dato della popolazione residente, potendo, in linea di principio, l’adeguamento di tale numero trovare giustificazione non solo nel caso di incremento demografico, ma anche nell’ipotesi di decremento (sul punto anche una passata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre n. 4085/2016). Seguici On line Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Contrariamente a quanto sostenuto da alcune posizioni comunali, infatti l’attivazione del procedimento di revisione biennale va fatta d’ufficio, atteggiandosi l’istanza del privato interessato come meramente sollecitatoria: in tal senso depone il citato art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie. Non sussiste quindi l'obbligo di modifica della pianta organica in sé ma l'obbligo di revisione. L’obbligatorietà è, quindi, riferita all’attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione. Hai un quesito in diritto farmaceutico e dei farmaci? Contattaci Revisione pianta organica ad istanza del farmacita La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, rispetto al quale può essere esperito, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, il rimedio dell’impugnativa del silenzio (ai sensi dell'art. 117 cpa), che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d’ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l’eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria, sul punto si vedano diverse pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2015; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 24 giugno 2005 e Tar Na 1700/23 ). Revisione pianta organica ad istanza del farmacista Diritto Farmaceutico e pianificazione urbanistica Quindi ai sensi della richiamata disposizione di legge, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere in merito alla diffida presentata dai Farmacisti del territorio, concludendo il procedimento di revisione biennale per anno pari, mediante un provvedimento espresso e motivato che dia conto della sussistenza o meno delle condizioni per effettuare la rimodulazione del numero delle zone farmaceutiche e che adotti le conseguenti determinazioni, il tutto in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Viceversa, va disattesa la pretesa del farmacista all’adozione del provvedimento di modifica soppressione della zona farmaceutica posto che il procedimento di revisione biennale della pianta organica ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell’amministrazione comunale riferita all’equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico – e il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando non si configurino margini di esercizio della discrezionalità, giusta quanto previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a. in tema di rito del silenzio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5543). Ne consegue che SI è ammissibile l'istanza di sollecitazione della revisione della pianta organica comunale dalle Farmacie, ma attenzione cio' non vuol dire che sia pretensibile il risultato, quindi non è ammessa una istanza rivolta ad un risultato di modifica, che in quanto discrezionale è e rimane della pubblica amministrazione ed è soggetto ad una azione giudiziale limitata ai casi di arbitrarietà ed irragionevolezza, ovvero i limiti esterni del giudicato. Seguici per rimanere aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Le prove nei procedimenti antidoping
Analizziamo quali sono le prove nei procedimenti antidoping per trovare un punto di coordinamento tra la normativa penale (art 586 bis cp) e quella sportiva. Le prove nell’antidoping Le prove nell'antidoping sono fondamentali per garantire la lealtà e la correttezza delle competizioni sportive, tutelando la salute degli atleti. Il sistema di controllo antidoping prevede diverse tipologie di prove, raccolte e valutate secondo standard internazionali. Tipologie di prove * Prelievo di campioni biologici: urina e/o sangue, per rilevare la presenza di sostanze proibite. * Analisi dei campioni: effettuate da laboratori accreditati WADA (World Anti-Doping Agency), secondo standard rigorosi. * Test a sorpresa : effettuati in qualsiasi momento e luogo, durante e fuori competizione. * Test mirati: basati su informazioni specifiche o sospetti riguardanti un atleta. * Passaporto biologico: profilo individuale di ogni atleta, con dati ematici e urinari raccolti nel tempo per individuare variazioni sospette. * Indagini: su eventuali violazioni delle norme antidoping, come traffico di sostanze proibite o mancata reperibilità dell'atleta per i controlli. Raccolta e valutazione delle prove secondo procedure precise ovvero: * Procedure standardizzate: per garantire l'integrità e la tracciabilità dei campioni. Le prove nell’antidoping * Catena di custodia: documentazione dettagliata di ogni passaggio, dal prelievo all'analisi, al di dare prova della storicità. * Controanalisi : diritto dell'atleta di richiedere una seconda analisi dello stesso campione. * Valutazione delle prove: da parte di commissioni disciplinari indipendenti, che decidono in caso di violazioni. Standard internazionali delle prove antidoping * Codice Mondiale Antidoping : riferimento per tutte le organizzazioni antidoping. * Standard Internazionali : linee guida per laboratori, procedure di controllo, gestione dei risultati. * Armonizzazione: per garantire uniformità e coerenza nel sistema antidoping globale. Importanza delle prove nelle procedure antidoping * Affidabilità : per accertare con certezza l'eventuale uso di sostanze dopanti. * Validità : per resistere a contestazioni legali. * Coerenza : per garantire parità di trattamento a tutti gli atleti. Le prove nell'antidoping sono un elemento cruciale per contrastare il doping e proteggere l'integrità dello sport , la vicenda diviene più complessa quando é ad intrecciarsi i sono i principi della Giustizia Antidoping (Tribunale Nazionale e Procura Antidoping) con quelli di carattere penale (Tribunale penale ordinario). Sul punto la cassazione 30889/2018 ha precisato che nell’ordinamento penale é necessario il dolo specifico ovvero oltre alla consapevolezza di procurare a sé o ad altri farmaci 💊 non giustificati da condizioni patologiche é necessario che l’agente (lo sportivo) abbia l’intenzione di alterare la prestazione “ agonistica” o di modificare l’esito dei controlli su tali pratiche. La presenza del dolo (specifico e generico) é sempre analizzata dalla giurisprudenza penale tuttavia dopo la sentenza della Corte Costizionale 105/2022 é stata ampliato il vaglio di responsabilità in quanto non é più necessario “il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” così riducendo lo strappo, ad avviso di chi scrive, con la giustizia sportiva che prevedeva una responsabilità di carattere oggettivo. Leggi il blog e non trovi il tuo caso contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- Riconoscimento titoli professionali in Europa e prova attitudinale o tirocinio?
Occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, costantemente diretto alla massima armonizzazione delle procedure di riconoscimento, al fine di dare piena e completa attuazione alle libertà assicurate dagli articoli 45 e 49 TFUE. Sulla base di tale orientamento il giudice nazionale e l’amministrazione sono tenuti a fornire un’interpretazione elastica delle norme nazionali, al fine di non ostacolare la piena e compiuta attuazione delle suddette libertà. La Corte di Lussemburgo ha chiarito, con la sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14, che la libera circolazione delle persone non sarebbe pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento delle libertà garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza. Questa considerazione si applica parimenti quando il cittadino di uno Stato membro ha ottenuto, in un altro Stato membro, una qualifica universitaria, della quale egli intenda avvalersi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Con la successiva sentenza dell’8 luglio 2021, C-166/20 la Corte ha poi precisato che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Infine, con la sentenza del 3 marzo 2022, C-634/20 la CGUE ha fornito un metro interpretativo generalmente valido in tema di riconoscimento dei titoli, statuendo che le direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, e in particolare la Direttiva 2005/36, non possano avere come obiettivo o come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate. Leggi pure "Sanità e Mala Sanità l'errore medico" Venendo alla cornice normativa - dall’art. 14, par. 2, della Direttiva n. 2005/36/CE, secondo cui “ se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascia al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale ”; - dall’art. 22 (“ Misure compensative ”) del D.lgs. n. 206/2007, che subordina il riconoscimento al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; Leggi pure: "Sanitari no vax ed il conflitto con gli ordini professionali" - dall’art. 23 del medesimo D.Lgs., commi 2 e 2 bis , che disciplina lo svolgimento della prova attitudinale, precisando che “ In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi ” e che “ le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. Ci si chiede quindi se un candidato non avendo superato la prova attitudinale per piu' volte possa modificare tale scelta in favore di un tirocini al fine di conseguire un grado di preparazione idoneo a consentirle lo svolgimento della professione in Italia. Leggi pure: "Massaggiatore e Capo bagnino degli Stabilimenti Professionali quale professione" Tale possibilità, inizialmente ritenuta ammissibile dal Ministero della Salute e posta in alternativa rispetto allo svolgimento della prova attitudinale, Leggi pure: "concorso farmacie, l'accesso agli atti ai fini del punteggio" A ben guardare, pertanto, lo svolgimento del tirocinio formativo rappresenta, in concreto, l’unica modalità rimasta a disposizione della parte che non abbia superato la prova attitudinale. Leggi pure: Riconoscimento titoli esteri la normativa per l'insegnante di sostegno A ciò deve anche aggiungersi un dovere per il Ministero di fornito indicazione in merito ad eventuali risoluzioni alternative della problematica, ai sensi del comma 2- bis dell’art. 23 cit., che pone in capo all’Autorità preposta il compito di individuare: “ il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione ”. In mancanza di una prassi consolidata in tale senso, deve ritenersi ammissibile la possibilità di modifica della iniziale scelta dalla prova attitudinale al tirocinio formativo, anche all'esito di un risultato negativo della prova già espletata. (CdS 100/2025.) Leggi il blog e rimani aggiornato Leggi pure lo "Speciale Concorsi Pubblici" Studio Legale Angelini Lucarelli