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  • La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110

    Come si determina l'indennità di avviamento ex art. 110 del R.D. 1265 del 1934 per le farmacie? Esistono metodi univoci per la determinazione dell'indennità di avviamento farmacie? Quanto alle modalità di computo del valore aziendale - in ambito schiettamente commerciale - deve riconoscersi l'esistenza di metodi diversi di quantificazione del valore aziendale, sotto il profilo dell'avviamento commerciale. La differenza basilare è quella tra metodi definiti #patrimoniali, #reddituali, #misti e #finanziari. Nei metodi patrimoniali, ovviamente, si attribuisce valore al patrimonio dell'azienda ceduta, mentre nei metodi reddituali, ci si concentra sulla valorizzazione dei flussi reddituali attesi. Nel primo caso, il valore dell'azienda viene assunto come funzione del patrimonio, mentre nell'altro, come funzione del flusso di reddito, come avviene per il rendiconto finanziario delle società di capitali, ai sensi dell' art. 2525-ter c.c. (Rendiconto finanziario). Nel metodo patrimoniale complesso si prende in considerazione l'eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell'azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali. Ciò in quanto una parte degli investimenti è stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di beni di medio e lungo periodo, come pure il know how aziendale (Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9075). La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110 La liquidazione ed i criteri di calcolo dell'indennità di avviamento Farmacie ex art. 110 Si è sul punto rilevato che la molteplicità dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perché, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al sindacato di legittimità in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili (Cass., sez. V, 6 maggio 2015, n. 9075; Cass., sez. I, 23 luglio 1969, n. 2772). Leggi pure: "calcolo di indennità farmacie per gestioni farmacie di breve durata" Inoltre, per la Cassazione ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale (Cass., sez. I, n. 2772 del 1969, cit.). Ma tali criteri commerciali puri sono sempre applicabili al caso delle Farmacie e dei farmacisti in tema di quella indennità ex art. 110 Tuls che ha connotati pubblicistici? La risposta è negativa. Un primo datato orientamento reputava, infatti, che tale tipologia di avviamento commerciale, in realtà, fosse già in re ipsa ricompreso nella cessione della farmacia, derivando ex lege, come una sorta di cristallizzazione di tale tipologia di posta nel bilancio aziendale. Si è, infatti, affermato che "pure se non può condividersi il rilievo secondo cui l'obbligazione relativa al pagamento dell'indennità di avviamento abbia natura di debito di valore, trattandosi di obbligazione ex lege rivolta a compensare non già una perdita di avviamento... ma , unicamente, il fatto della sopravvenuta disponibilità dell'esercizio con il passaggio ad altri della sua titolarità" . (Cass., sez. I, 8 settembre 1995, n. 9477; Cass., 17 ottobre 1986, n. 6099; Cass., n. 424 del 1977; n. 3492 del 1975; n. 2945 del 1971; di recente in giurisprudenza di merito cfr. Trib. Cagliari, 21 aprile 2021). Più recentemente, la Corte, nell'ambito del subentro dell'attività farmaceutica a seguito di successione ereditaria, ha ritenuto che tale attività non può non risentire del fatto che si tratta di un bene inerente ad un'azienda in cui, accanto ai profili privatistici, convergono spiccati caratteri pubblicistici. Tali vincoli influenzano inevitabilmente il margine di profitto conseguibile dall'esercente e "non consentono di equiparare l'iniziativa economica di un farmacista a quella di un qualunque altro imprenditore" (Cass., sez. n. 2, 22 ottobre 2015, n. 21523). Tuttavia, in questa fattispecie la questione atteneva soprattutto alla determinazione del quantum delle indennità di avviamento, affermandosi che "l'avviamento di una farmacia non può essere calcolato in base ai criteri di valutazione dei beni il libero commercio"; quindi con i criteri restrittivi di cui all'art. 110 TULS. Alla prima tesi, se n'è contrapposta un'altra che ha invece fatto riferimento espresso all'avviamento commerciale, proprio delle società e dell'impresa (Cass., sez. I, 23 maggio 1978, n. 2561). Si è dunque sostenuto (Cass., sez. I, 26 giugno 1995, n. 7220; di recente nella giurisprudenza di merito cfr. C. App., Venezia, 18 luglio 2022, n. 1638) che, anche in base all'interpretazione letterale dell'art. 110 TULS, per ""reddito... imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'Irpef..." non può che intendersi che il reddito imponibile prodotto dall'impresa farmacia". Di conseguenza, "per "reddito accertato agli effetti dell'Irpef e non può intendersi il reddito della farmacia decurtato del tutto quanto sia consentito detrarre allo specifico contribuente che effettua la dichiarazione, ma soltanto il reddito della farmacia decurtato di quanto è stato necessario spendere per la sua produzione" (Cass., n. 7220 del 1995). Tale necessarietà va intesa "quale strumentalità obiettiva per la produzione del reddito, nel senso che la spesa deve costituire il mezzo necessitato per detta produzione e non il mezzo che il gestore ha usato discrezionalmente, e cioè soggettivamente, per la produzione stessa" (Cass., n. 7220 del 1995). In quella fattispecie la Corte ha ritenuto che "allorché il gestore si faccia coadiuvare da altri che prestino la loro mera attività nella gestione della farmacia, mentre costituisce spesa detraibile - al fine della determinazione del reddito imponibile de quo - il compenso da corrispondersi al coadiutore secondo la normativa vigente o secondo il mercato specifico ambientale, non può concretare tale spesa l'utile che il gestore, in virtù di un contratto di associazione in partecipazione, corrisponda l'associato" (Cass. n. 7220 del 1995). Tale ultima interpretazione ha ricevuto un autorevole avallo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 333 del 1988, già citata, per la quale l'indennità di avviamento "consiste nell'incremento o addirittura nella creazione del bene fondamentale dell'avviamento". Una sintesi coerente delle due interpretazioni e avvenuta da parte di questa Corte con la sentenza n. 13891 del 19 settembre 2003. Si è rammentato che, in realtà, nell'ordinamento vigente prima del RD n. 1265 del 1934 non era previsto l'avviamento, in quanto "la disciplina dell'esercizio della farmacia era informata dal principio della personalità della gestione, subordinata al rilascio di autorizzazioni". La precedente disciplina era improntata al canone "della libera trasferibilità e (all'apertura) della farmacia previo inoltro alla PA di una mera comunicazione". Solo con la legge n. 468 del 1913 si è stabilito a carico del concessionario subentrante una farmacia, non di nuova istituzione, "l'obbligo di rilevare dal precedente titolare, o dei suoi eredi, gli arredi, le provviste e le dotazioni inerenti all'esercizio", senza però prevedere nulla in ordine all'avviamento "sia in considerazione del carattere personale della autorizzazione, sia dell'impossibilità di conformare la disciplina secondo i criteri propri "della libera concorrenza commerciale senza danno della pubblica incolumità"" (Cass., n. 13891 del 2003). Con l'art. 110 TULS del RD n. 1265 del 1934 "il contenuto dell'obbligo è stato esteso all'avviamento, mediante la previsione dell'indennità" (Cass. n. 13891 del 2003). Con l'importante precisazione per cui tale disposizione "costituisce una significativa espressione dell'acquisizione da parte del legislatore della consapevolezza sia della convergenza nella gestione della farmacia di interessi pubblici ed interessi privati, sia della peculiarità dell'attività svolta rispetto a quella espletata da tutti gli altri professionisti del settore della sanità". Ciò perché il farmacista "anche quando spedisce la ricetta medica, utilizza sostanze spesso del valore rilevante che egli cede al cliente, contro il pagamento di un prezzo nel quale è compreso anche il compenso per la prestatore professionale" (Cass. n. 13891 del 2003). Leggi pure: indennità di avviamento farmacie tra principio pubblicistico e privatistico Con l'importante precisazione per cui tale disposizione "costituisce una significativa espressione dell'acquisizione da parte del legislatore della consapevolezza sia della convergenza nella gestione della farmacia di interessi pubblici ed interessi privati, sia della peculiarità dell'attività svolta rispetto a quella espletata da tutti gli altri professionisti del settore della sanità". Leggi pure per il tuo interesse: "No ad indennità ex art. 110 per farmacia chiusa da tempo" "Farmacia successione, divisione ed indennità" Ciò perché il farmacista "anche quando spedisce la ricetta medica, utilizza sostanze spesso del valore rilevante che egli cede al cliente, contro il pagamento di un prezzo nel quale è compreso anche il compenso per la prestatore professionale" (Cass. n. 13891 del 2003). Successivamente, con l'evoluzione della scienza, ha assunto marcata prevalenza la vendita del prodotto confezionato, divenuto assorbente dell'interattività. Per tale ragione "si è imposta la rilevanza nella farmacia del profitto dell'esercizio dell'impresa commerciale, in quanto attività svolta attraverso un complesso di beni strumentali a questo scopo (azienda), non avente una funzione meramente ancillare, che ne ha perciò giustificato l'assoggettamento alla disciplina civilistica". E tuttavia, pure nell'ambito di questa evoluzione, "sono rimasti fermi alcuni dei caratteri salienti derivanti dal coinvolgimento nell'attività di interessi pubblici, nonché dalla sua strumentalità necessaria con l'assistenza sanitaria e con la cura della salute pubblica, i quali hanno giustificato la perdurante previsione di un regime pubblicistico". Una volta richiamati i due orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, questa Corte ha ritenuto che gli stessi "non sono affatto in contrasto tra loro, e comunque devono essere apprezzati alla luce dell'esigenza di bilanciamento, imposta dalla ratio della norma e dal contesto di riferimento nel quale sorte va applicata, tra il principio pubblicistico della personalità e della intrasmissibilità dell'esercizio correlata alla peculiarità di un'attività regolamentata in quanto coinvolge interessi pubblici con il diritto all'avviamento che si giova di questa disciplina pubblicistica, in quanto influenzata da fattori obiettivi, legati alla limitazione numerica degli esercizi ed alla ubicazione della sede ed alla conformazione del bacino di utenza". È stata nel tempo acquisita piena consapevolezza "in ordine alla peculiarità dell'attività, della rilevanza nel suo svolgimento dell'azienda e delle imprescindibilità di apprezzare appieno quei caratteri tipici dell'impresa commerciale che la connotano". Si è sottolineato che l'attività di esercizio della farmacia pone in rilievo l'azienda e la riferibilità d'essa "di alcuni caratteri tipici dell'esercizio dell'impresa commerciale, sia del fatto che, tradizionalmente, è stato consentito l'abbinamento all'impresa farmaceutica di attività connesse, in armonia con l'evoluzione conosciuta da questa attività". È stata dunque valorizzata la circostanza che nell'ambito dell'attività di farmacia possono essere vendute tipologie di prodotti diversi dei farmaci, sì che nel reddito della farmacia va ricompreso "quello derivante dalla vendita di tutti questi prodotti che il farmacista è legittimato a vendere che concorrono evidentemente a costituire l'avviamento del quale si avvantaggi farmacista subentrante". Questa Corte, poi, ha ritenuto che la quantificazione del reddito va effettuata sulla scorta delle dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui la gestione abbia avuto durata almeno pari a un quadriennio (Cass., n. 13891 del 2003). Ove la durata sia inferiore, si lascia un margine di apprezzamento al giudice di merito, con la possibilità di individuare altri elementi - diversi dalle dichiarazioni dei redditi - per il computo dell'avviamento. Risulta maggiormente condivisibile la tesi giurisprudenziale da ultimo richiamata che è in grado di contemperare gli interessi privatistici, relativi allo svolgimento di un'impresa commerciale, con gli interessi pubblicistici, strettamente connessi alla tutela della salute pubblica, e che giustificano l'esistenza di una disciplina vincolistica, perlomeno per taluni aspetti. Leggi pure: "Farmacia e società mista l'indennità è dovuta al gestore uscente?" In questa sede non è in discussione la modalità di quantificazione dell'indennità di avviamento, in quanto costituisce risultato pacifico dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità quello per cui, nel caso in cui l'esercizio della farmacia abbia avuto una durata almeno quinquennale, è sufficiente, ai fini del computo dell'indennità di avviamento, il riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dal precedente gestore della farmacia, mentre in caso di non raggiungimento del termine quinquennale, è possibile fare uso di ulteriori elementi, al di fuori dei limiti di cui all'art. 110 TULS. Cass. 3374/2025. Seguici on line o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune

    É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale. É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli. L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. Leggi pure: Farmacia comune il ricorso contro l’aggiudicatario Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta il candidato escluso? Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025 Leggi pure: Revisione pianta organica su istanza del farmaciasta Concorso farmacie la rinuncia di un associato e le conseguenze pratiche In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che << rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso. Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza. In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento: - dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso; - tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407) >>. Segui la pagina sui social Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che << …l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata… >>. Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025 In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente. Leggi il blog in diritto farmaceutico Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale. Cerca il tuo caso nel blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia comunale il ricorso contro l’aggiudicazione

    Ci viene chiesto se la possibilità per il secondo in graduatoria di ricorrere avverso l'aggiudicazione della farmacia comunale disposta con gara pubblica sia possibile solo all'esito dell'accesso agli atti. Volendo semplificare, il quesito nasce dal fatto che per il secondo classificato nella gara per la concessione della farmacia comunale la mancata ostensione dei documenti renderebbe difficile la formulazione dei motivi di ricorso, da qui il quesito, come coordinare l'accesso agli atti e quindi l'ottenimento dei documenti con il rigido termine di scadenza del ricorso al TAR? In via preliminare è opportuno evidenziare che nel caso di una gara anche di carattere europeo per l'affidameno in concessione pluriennale della farmacia comunale o di una gara per la fornitura di servizi si ritiene di poter applicare il termine breve inerente i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo che riduce i tempi di ricorso a 30 giorni. (sul punto ed in tema di concessione della farmacia Comunale già il Tar Brescia si è conformato sentenza n. 99/2022) a tal proposito il T.A.R. Catania, del 2024 n.1339 cosi sostiene: “il Collegio richiama gli esiti a cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 12/2020, la quale ha chiarito, per quanto qui d'interesse, che la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale del termine per notificare il ricorso giurisdizionale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; in altri termini, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale solamente quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per formulare i motivi di ricorso , mentre quando detta conoscenza non sia necessaria il ricorso deve essere notificato nel termine ordinario di 30 giorni. In senso analogo, Cons. Stato, sempre del 2024 la n. 2882, ha affermato che: “ nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una richiesta scritta. Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale Segui la pagina sui social e rimani aggiornato gratuitamente La proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere , allorchè i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Segui la pagina on Line Ricorso contro l'affidamento della farmacia comunale : A fronte di una tempestiva istanza d’accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione del provvedimento d’aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni , così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni. Leggi pure: Il deblistering in farmacia Nell’evenienza in cui, invece, l’amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”. Quindi possiamo concludere che ove sia necessario un accesso agli atti al di poter sviluppare i motivi di ricorso, il termine di impugnazione deve ritenersi prorogato proprio per consentire l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso. Sperando di aver chiarito i termini della vicenda vi invitiamo a leggere il blog o a contattarci per un quesito su un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • incompatibilità nella professione di agente immobiliare

    Ci occupiamo di un caso specifico relativo alla presunta incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio l'incompatibilità tra la professione di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio Il Consiglio di Stato (n.1925/2025) chiamato a risolvere una delicata questione circa la presunta incompatibilità nel concreto tra l'attività di mediatore e quella di amministratore di condominio ha evidenziato, che quando un agente immobiliare svolge contemporaneamente l’attività di amministratore di condominio può nascere il rischio che le unità immobiliari amministrate siano indebitamente “favorite” rispetto alla platea di quelle disponibili, con la conseguenza che l’imparzialità propria del mediatore venga meno. In sostanza un professionista che gestisce numerosi condomini potrebbe essere indotto ad orientare i potenziali acquirenti verso i locali inseriti negli immobili da lui gestiti, trascurando, di conseguenza, altre opportunità abitative ugualmente interessanti. incompatibilità nella professione di agente immobiliare Per altro verso, dal punto di vista del consumatore, forse sarebbe più efficace, ed economicamente vantaggioso, avere un’unica figura professionale che segue l’acquirente sia nel momento dell’acquisto, che nella successiva fase di gestione dell’immobile, visto che, in fatto, i sistemi per aggirare le incompatibilità possono essere molteplici (rapporti di parentela, ecc.), con il risultato del raddoppio delle figure professioni e quindi dei costi a carico dell’utente finale. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha altresì rilevato che la nuova disciplina contenuta nell’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 garantisce (proprio nell’ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l’oggetto della mediazione stessa. L’incompatibilità diviene infatti relativa e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell'attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni). In ogni caso l’incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente. La sesta sezione ha altresì precisato che “ il Collegio, nel mentre esclude la ricorrenza dei presupposti per procedere alla diretta disapplicazione della normativa nazionale contestata, in quanto le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione non sono né immediate né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, ravvisa la sussistenza di una questione interpretativa relativa all’esatto ambito interpretativo da riconoscere ad atti normativi dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità con essi di un provvedimento legislativo nazionale ”. Alla luce delle considerazioni svolte la Sezione ha sollevato questione di pregiudizialità, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti: A) Se l’art. 5, comma 3, della L. 39/1989, come riformulato a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2175, deve intendersi oggi pienamente conforme al diritto comunitario specie in ragione dell’avvenuta archiviazione della procedura di infrazione che ha interessato tale questione. B) Se i principi e gli scopi dell’articolo 59, paragrafo 3, della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE), nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE e più in generale dell'articolo 49 T.F.U.E. ostano ad una normativa come quella italiana di cui all’art. 5, comma 3, della L. 39/1989 che sancisce in via preventiva e generale l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini sul presupposto del mero esercizio congiunto delle due attività e senza, quindi, la necessità per le Camere di Commercio di svolgere alcuna verifica a posteriori riferita in concreto all’oggetto delle mediazioni svolte e senza che ciò risulti motivato da un “motivo imperativo di interesse generale” specificatamente individuato e comprovato o comunque senza la dimostrazione della proporzionalità della prevista incompatibilità generale rispetto allo scopo perseguito. C) Se l’agente immobiliare può comunque svolgere anche l’attività di amministratore di condominio salvo il caso in cui non cerchi di vendere/acquistare, il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi. Leggi il blog e trova il tuo caso Con la sentenza del 4.10.2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che: 1) L’articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura. 2) L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente. Se non trovi la risposta contattaci, avrai un preventivo specifico per il Tuo caso Alla luce di tale pronuncia, il Consiglio di Stato ritiene di concludere che la Corte di Giustizia ha sancito che un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare è contraria ai principi ed al diritto dell’Unione europea; ne discende l’illegittimità dei provvedimenti che sanciscano aprioristicamente l'incompatibilità tenuto anche conto del fatto che, per quel che consta, che è necessario valutare nel caso pratico se il soggetto intermedi gli immobili che, contemporaneamente, gestisce, sicché non sussiste alcuna ragione per vietare a priori l’esercizio contestuale delle due attività. Segui la pagina sui social e rimani aggiornato Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Il decentramento della farmacia e le nuove sedi

    1) La pianta organica della farmacia La pianta organica è lo strumento di pianificazione territoriale delle Farmacie che compete ai Comuni come Enti piu' prossimi al cittadino al fine di localizzare le sedi di farmacie nel territorio dell'ente. il rapporto farmacie - abitanti è stato modificato dalla riforma del 2012 che ha previsto l'istituzione di una sede di farmacia ogni 3.300 abitanti, detto metodo si definisce "demografico" in quanto il rapporto farmacie abitanti è legato al numero degli abitanti. Cerchiamo però di fare un po’ di chiarezza tra revisione della pianta organica, perimetro, trasferimento e decentramento della farmacia ai sensi dell’art 2 della legge 475/1968 ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1, secondo cui Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.  La  popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso. Ciò implica che la seconda sede scatta al raggiungimento di 4950 abitanti e non di 6.600. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La pianta organica ed i pareri obbligatori I punti di riferimento sono quindi da una parte i pareri obbligatori ma non vincolanti dell'ordine dei farmacisti e delle aziende sanitarie locali, (leggi qui in tema di pareri per la revisione della pianta organica)  e dall'altro l'individuazione delle esigenze della popolazione volte a garantire l'accessibilità al servizio farmaceutico. Revisione del numero di farmacie e controllo del rapporto abitanti/farmacie Leggi pure: I locali distaccati della farmacia il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. La revisione è un obbligo comunale - sicché in caso di inerzia - il farmacista interessato potrà sollecitare l'avvio del procedimento e ricorrere al TAR con il meccanismo dell'art. 117 cpa in caso di inerzia. Leggi pure: La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti Attenzione, il Comune è vincolato all'avvio del procedimento e non al merito del procedimento, il cui contenuto rimane di discrezionalità amministrativa. Il decentramento della farmacia e l'istituzione delle nuove sedi 2) il trasferimento della farmacia all’interno della propria sede prevista in pianta organica Quanto al tema del trasferimento l'art. 1 comma 2 della legge 475 del 1968 prevede che Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. 3) il decentramento della farmacia in luoghi di nuova istituzione al di fuori della sede assegnata in pianta organica Da non confondere con il trasferimento della farmacia è il decentramento della farmacia ai sensi dell'art. 5 della legge 362 del 1991 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare,  sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti,  competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo,  tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Hai un quesito? consulta il blog gratuito 4) l’istituzione della farmacia con il criterio topografico in deroga al numero di abitanti Istituzione di farmacie con metodo Topografico o speciale articolo 104 rd. 1265 del 1934 L' articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Leggi pure: Farmacie e calo demografico Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero. Leggi pure: "Farmacie e le deroghe ai principi di perimetrazione per i flussi quodiani" Si tratta di farmacie che non seguono il rapporto sede/abitanti ma la topografica del territorio che giusticica l'istituzione di una sede di farmacia anche li dove il rapporto demografico non è sufficiente. E' il caso di centri abitanti dislocati su un vasto territorio con centri abitati a valle ed a monte, oppure in frazioni che sono difficilmente raggiungibili. Leggi: Farmacie e l'istituzione con medoto topografico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento

    Perché il contratto preliminare di acquisto immobiliare trascritto non è una garanzia in caso di fallimento? Ci viene chiesto di illustrare il meccanismo relativo al contratto preliminare registrato di vendita immobiliare ed il motivo per il quale tale contratto non sarebbe sufficiente a tutelare l'acquirente in caso di fallimento della società di costruzione. Diritto immobiliare e tutela dell'acquirente Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento Il punto di partenza non può che essere la legge fallimentare essendo il presente caso incentrato sul meccanismo di tutela dell'acquirente in caso di fallimento o liquidazione giudizilae della società di costruzione. Leggi pure: Assicurazione decennale sull'immobile Per i rapporti pendenti l’art. 72 legge fall. stabilisce la regola generale secondo cui “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”. Contratto preliminare di immobile da costruire e fallimento: Come poi precisato la previsione si applica anche al contratto preliminare di vendita immobiliare , fatto salvo quanto previsto nell'art. 72-bis per i contratti relativi a immobili da costruire. Per la vendita immobiliare soccorre inoltre - in generale - il settimo comma dell’art. 72, il quale prevede che,  ove a fronte di un preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ. vi sia stato lo scioglimento da parte del curatore,   “l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.”. È bene rammentare a tal riguardo che la Corte di Cassazione ha chiarito che l’afferente privilegio speciale sul bene immobile , che assiste ai sensi dell'art. 2775-bis cod. civ. i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., essendo subordinato a una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Sicché, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente per la restituzione di caparre o acconti, benché assistito da privilegio speciale, è collocato in grado inferiore rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Cass. Sez. 1 n. 17141-16). In sostanza è principio fondamentale che in ipotesi di scioglimento dal contratto resta prevalente il diritto derivante dall’iscrizione ipotecaria. Sul piano della disciplina normativa il dato diverge nel caso del preliminare avente a oggetto un immobile per uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero un immobile per uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente stesso. In questa situazione l’ultimo comma dell’art. 72 ha introdotto una deroga rispetto alla potestà del curatore di sciogliersi dal vincolo: “le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente”. È bene ribadire che la deroga non attiene (ovviamente) al meccanismo tipico del preliminare, ma solo alla dianzi citata (ordinaria) potestà di scioglimento dal contratto. Come esattamente osservato dall’ordinanza interlocutoria, l’effetto che ne deriva è che il curatore, in presenza di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., avente a oggetto un immobile con la destinazione suddetta, non ha possibilità di scegliere se subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendosi tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Leggi l'approfondimento su fallimento ed ipoteche Egli succede necessariamente nel contratto, ex lege,  e quindi è tenuto a darvi esecuzione. V. - Da qui il problema se, considerata l’esistenza di un simile obbligo di legge, possa dirsi che l’alienazione effettuata in questi casi dal curatore fallimentare sia tale da rientrare essa stessa – ancora ex lege - nell’ambito dell’attività liquidatoria: di quell’attività, cioè, che il curatore è tenuto a compiere nel corso della procedura concorsuale. La risposta affermativa si basa sul rilievo che la vendita fatta dal curatore è da considerare come tale anche se non effettuata secondo le regole della esecuzione concorsuale, o (come dice l’ordinanza interlocutoria) a mezzo di procedure competitive. Ma non è tutto, ci si chiede quindi quale sia lo scopo dell'art. 72 della legge fallimentare Leggi pure: L'immobile all'asta e l'acquisto dal precedente proprietario La norma citata ha avuto (e ha) l’obiettivo di tutelare il promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare di acquisto della casa di abitazione. E tuttavia questa finalità rileva solo a fronte del rischio di sopravvenienza del fallimento. Nella legge fallimentare il promissario acquirente resta tutelato dalla anteriorità della trascrizione del preliminare in vista dell’eventualità della dichiarazione di fallimento del promittente, non in rapporto alla posizione dei terzi titolari di anteriori diritti di prelazione. La trascrizione del preliminare neutralizza quel rischio nel senso che, ai fini dell’adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare, il fallimento è come se non ci fosse. Ma attenzione la tutela rispetto al creditore ipotecario è cosa diversa. Ed infatti un conto è la protezione dell'acquirente dal fallimento della società di costruzione altro è invece il "grado" di tutela del promissario acquirente verso gli istituti bancari che avevano concesso ipoteca e credito alla società fallita o liquidata. In tale ottica quindi una recentissima sentenza della Cassazione ha evidenziato come sia sottratto al curatore fallimentare il potere di poter stipulare il contratto definitivo in caso di esistenza di un preliminare registrato e ciò non in quanto il preliminare non sia valido bensì in quanto le vendite durante le procedure fallimentari devono seguire - ai sensi del'art. 107 della Legge fallimentare - il principio dell'offerta piu' vantaggiosa e quindi dell'asta previsto per le procedure competitive. Solo tramite tale meccanismo quindi si verrebbe ad attivare il meccanismo di purgazione ovvero per dirla in parole piu' pratiche, di cancellazione dell'immobile dalle ipoteche degli istituti di credito. (Cass. 7337/2024). Leggi il blog o contattaci per un caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli

  • l'assicurazione decennale dell'immobile

    il decreto legge 122/2005 detta disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. ai sensi dell'art. 4 Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell' articolo 1669 del codice civile , derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Ma in cosa consiste tale garanzia assicurativa? Come noto, l'assicurazione contro i danni è un'assicurazione di cose, mentre l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni. Il rischio coperto dalla prima è il deterioramento di un bene, quello coperto dalla seconda è l'impoverimento dell'assicurato conseguente all'insorgenza d'una obbligazione risarcitoria. Nell'assicurazione di cose elemento essenziale del contratto è il valore ed è vietata la soprassicurazione a pena di nullità; nell'assicurazione di r.c. il massimale non è elemento essenziale del contratto, e non è vietata l'assicurazione a massimale illimitato. Per sostenere dunque che l'art. 4 D.Lgs. 122/05 imponga al costruttore la stipula d'una polizza che copra anche la sua responsabilità civile, sarebbe necessario un inequivoco riferimento nella legge ad una copertura del patrimonio del costruttore. l'assicurazione decennale dell'immobile L'assicurazione decennale dell'immobile L'art. 4 D.Lgs. 20.6.2005 n. 122 non si occupa però del patrimonio del costruttore. La norma stabilisce che il costruttore di un immobile ha l'obbligo di "contrarre e consegnare all'acquirente", al momento della stipula del contratto di vendita, "una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente (...) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere". Leggi pure Il contratto di compravendita dell'immobile Da questo testo si desume che: a) la polizza deve essere una polizza per conto altrui, ex art. 1891 c.c.: tanto si desume dall'espressione "a beneficio dell'acquirente"; b) l'acquirente è il soggetto assicurato: tanto si desume, oltre che da quanto appena detto, anche dal fatto che la polizza debba essere a lui consegnata. Infatti, poiché il contratto di assicurazione richiede lo scritto ad probationem (art. 1888 c.c.), se davvero il costruttore dovesse ritenersi "assicurato" la previsione della consegna della polizza sarebbe priva di senso, dal momento che consegnando la polizza il (preteso) assicurato perderebbe la possibilità di provare l'esistenza dei propri diritti scaturenti dal contratto; Leggi pure Immobile all'asta e rapporti con il precedente proprietario c) il rischio che deve essere obbligatoriamente coperto a spese e cura del costruttore ed a beneficio dell'acquirente è rappresentato dai danni "materiali e diretti all'immobile": dal che si desume che si tratta d'una assicurazione contro i danni. Quanto, poi, all'espressione "danni di cui (il costruttore) sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale ecc.", essa designa non il rischio assicurato, ma il tipo di danni oggetto di copertura. La norma va letta dunque come se dicesse: i danni coperti sono quegli stessi danni descritti dall'art. 1669 c.c. ecc. Leggi pure Immobile da costruire contratto di prenotazione o preliminare? Infine, quanto all'espressione secondo cui la polizza debba coprire anche "i danni ai terzi", essa va intesa nel senso che il contratto debba coprire non solo i danni all'immobile, ma anche la responsabilità del proprietario per i danni a terzi causati dal vizio costruttivo dell'immobile. Rispetto al costruttore, infatti, l'acquirente giammai potrebbe ritenersi "terzo", dal momento che è la sua controparte contrattuale. Leggi pure: acquisto immobiliare e deposito fiduciario al notaio La polizza prevista dall'art. 4 D.Lgs. 122/05 è dunque una polizza multirischio , stipulata dal costruttore per conto di chi spetta, ed avente ad oggetto la copertura di: (a) i danni all'immobile; (b) la responsabilità civile del proprietario per danni a terzi causati dai difetti dell'immobile. Non è coperta, invece, la responsabilità civile del costruttore (appaltatore) nei confronti dell'acquirente, né quella del committente dei lavori, del progettista o del direttore dei lavori. Ciò vuol dire, da un lato, che la stipula della polizza non impedisce all'acquirente di azionare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore; e dall'altro che quest'ultimo non potrà pretendere che l'assicuratore lo tenga indenne dalle pretese dell'acquirente. Dell'eventuale pagamento dell'indennizzo potrà tenersi conto al solo fine di ridurre il risarcimento dovuto dal costruttore. (Cass. 4745/2025) Leggi il blog trova il tuo caso o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli diritto immobiliare diritto assicurativo

  • Concorsi farmacisti i casi pratici

    Ci occupiamo nel presente post di alcuni aspetti “tipici” del concorso farmacie, sia di quello ordinario in dirittura di partenza in molte regioni che del colpo di coda di quello straordinario ancora esistente almeno per quanto attiene alle fasi processuali delle controversie in corso. Parte 1) Concorso Ordinario Farmacie Il numero esatto di domande al concorso ordinario per farmacie non è fisso e può variare a seconda della regione che bandisce il concorso. Tuttavia, in genere, la prova scritta prevede 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel bando. Ti può anche interessare: É possibile modificare il perimetro della farmacia ? Ad esempio , il bando di concorso ordinario per farmacie della Regione Emilia-Romagna prevede una prova scritta con 100 domande a risposta multipla su argomenti di: * Legislazione farmaceutica * Chimica farmaceutica e tossicologia * Farmacologia * Tecnica farmaceutica * Farmacognosia * Patologia e fisiopatologia * Igiene e sanità pubblica Seguici on Line È sempre consigliabile consultare attentamente il bando di concorso specifico della regione di interesse per avere informazioni precise sul numero di domande e sulle materie oggetto d'esame. Leggi tra i nostri centinaia di casi per farmacisti affrontati oppure contattaci per il tuo caso specifico  #farmacia #farmacisto La scelta della sede farmaceutica nel concorso ordinario avviene generalmente dopo la pubblicazione della graduatoria  dei vincitori. La procedura può variare leggermente a seconda della regione, ma il processo standard prevede questi passaggi: Leggi pure: Concorsi in Comune da liste da avviamento e la competenza del Giudice Ordinario * Pubblicazione della graduatoria: Una volta concluse le prove del concorso, viene stilata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti dai candidati. Dalla data di pubblicazione decorrono 60 giorni per l’eventuale ricorso Tar in caso di disaccordo sulla correzione. É da tener presente che nelle ultime esperienze la Commissione  di valutazione ha attribuito un punteggio su base 100  di cui 50 punti riservati alla prova attitudinale, 35 punti per titoli relativi all’esercizio professionale e 15 punti per i titoli di studio e di carriera. Farmacie e la revisione della pianta organica * Interpello : I candidati vengono chiamati in ordine di graduatoria per esprimere le loro preferenze sulle sedi farmaceutiche disponibili messe a concorso. Farmacie l’acquisto dell’azienda ed il modello contrattuale * Assegnazione : La sede viene assegnata al candidato con il punteggio più alto che l'ha indicata come preferenza. Se più candidati hanno scelto la stessa sede, la precedenza viene data a chi ha un punteggio più alto in graduatoria. Leggi pure La revoca dell’autorizzazione della farmacia * Accettazione : Il vincitore deve accettare la sede assegnata entro un termine stabilito, solitamente entro 15 giorni decorsi i quali decade dalla scelta. Concorsi farmacisti i casi pratici Concorsi farmacisti i casi pratici Punti importanti da considerare: * Elenco delle sedi disponibili:  Il bando di concorso specifica l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili, con indicazioni sulla loro ubicazione e caratteristiche (es. urbana o rurale). Leggi pure: Concorso farmacie quali diritti vanta un candidato? Concorso Ordinario Farmacie casi e questioni * Preferenze : I candidati possono esprimere un certo numero di preferenze tra le sedi disponibili. È fondamentale valutare attentamente le proprie opzioni, poiché una volta espresse, le preferenze non possono essere modificate. Nella preferenza delle sedi é necessario porre adeguata attenzione alle sedi non di nuovo insediamento per le quali quindi é dovuta obbligatoriamente indennità. Leggi pure Farmacie la donazione della sede e la risoluzione per inadempimento Concorso per Sedi di nuova istituzione Per le sedi per le quali è specificato “ sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) che costituisce un costo a volte assolutamente non trascurabile visto che la determinazione non é rimessa alla Regione ma é lasciata alle parti ed alla competenza del giudice ordinario in coso di disaccordo. Ti può anche interessare: Farmacie art 110 indennità al farmacista uscente * Punteggio : Il punteggio ottenuto nel concorso è determinante per l'assegnazione della sede, quindi è importante prepararsi al meglio per ottenere un buon risultato. Ti può anche interessare: Vendita della Farmacia il Preliminare di vendita delle quote * Consultare il bando : per comprendere se ci sono clausole escludenti come ad esempio la precedente partecipazione al concorso straordinario o l’ ottenimento di una precedente sede da concorso. Sul concetto di clausola escludente da impugnare leggi pure qui * Informarsi sulle sedi: Raccogliere informazioni sulle sedi disponibili, valutando fattori come la posizione geografica, il potenziale bacino d'utenza, la presenza di altre farmacie nelle vicinanze, ecc. Leggi pure: Farmacia concorso ordinario Vs concorso straordinario Valutare le proprie priorità:  Decidere quali sono i fattori più importanti nella scelta della sede come vicinanza a casa, opportunità di crescita professionale, qualità della vita, la redditività della zona, i servizi offerti dai concorrenti. Apertura Farmacia assegnata a concorso ordinario L’apertura della sede assegnata deve avvenire nel termine di 180 giorni compresa la fase autorizzatativa Una importante differenza rispetto al concorso ordinario é riservata alla titolarità della farmacia ottenuta tramite concorso ordinario che è individuale : quindi l’istanza di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia può essere presentata esclusivamente dall’assegnatario della sede farmaceutica e l’autorizzazione viene rilasciata al medesimo soggetto. Decorsi 3 anni dall’apertura della farmacia, la titolarità individuale potrà essere trasferita a società o ad altro titolare (art. 12 L. 475/1968). Parte 2) Concorso Straordinario Farmacie l'ultima pronuncia in tema di associazione Riportiamo un passo di una recentissima sentenza sicialiana che come "colpo di coda" del terminando concorso straordinario farmacie valorizza la posizione del singolo associato rinunciante rispetto alla posizione assunta dall'intera compagine. E' quindi legittima la rinuncia da parte di un singolo associato che informa l'Ente Regionale della volontà di recesso dalla associazione, prima della assegnazione, e tale determinazione travolge l'intera associazione. Leggi il blog in diritto farmaceutico Ci precisa la sentenza che l’art. 11, comma 5, del D.L. n. 1/2012 prevede espressamente che, in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento di una gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni. Non è invece prevista la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario. Concorso straordinario Farmacie la rinuncia di un associato travolge l'associazione Concorso Straordinario la logica dell'associazione La norma si fonda su una logica chiara: i candidati che partecipano in forma associata possono cumulare i propri titoli per ottenere un punteggio più elevato, proprio perché si presentano come un’entità stabile e unitaria. Se tale unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato l’attribuzione del punteggio e, quindi, l’assegnazione della sede. Leggi pure: Concorso Ordinario e Concorso Straordinario Farmacie Recesso di un associato, gli altri associati possono rimanere in corsa? Consentire la prosecuzione in forma ridotta, a seguito del venir meno (per qualsiasi causa) di uno dei componenti dell’associazione, equivarrebbe ad alterare l’esito della selezione, riconoscendo la sede a soggetti che, sulla base dei soli titoli individuali, non avrebbero ottenuto l’assegnazione. segui la pagina on line In tal modo si svuoterebbe di significato l’intera fase valutativa e si lederebbe il principio di parità tra i concorrenti, penalizzando chi disponeva di titoli pari o superiori rispetto a quelli dei singoli componenti dell’associazione, ma non ha potuto beneficiare del cumulo. In sintesi, la composizione originaria del gruppo rappresenta un elemento essenziale per la validità dell’assegnazione: ogni modifica intervenuta prima del termine triennale previsto dalla legge comporta il venir meno dei requisiti richiesti e determina, ove la sede sia già stata assegnata, la decadenza dalla stessa; nei casi, invece, in cui l’assegnazione non si sia ancora perfezionata, come nella fattispecie in esame, comporta l’esclusione del gruppo dalla procedura. Il singolo associato e la capacità rappresentativa del referente nel concorso straordinario farmacie Come già evidenziato.. la figura del referente non comporta un’esclusività nella capacità rappresentativa dell’intera associazione, ma solo una funzione di coordinamento procedurale. Ti può anche interessare: Concorso Straodinario e la somma dei titoli Nel caso di specie, la comunicazione è stata resa da, soggetto pienamente legittimato in quanto parte dell’associazione, ed è stata trasmessa per iscritto, a mezzo PEC, con contenuto inequivocabile. Non vi era alcuna disposizione, né normativa né regolamentare, che imponesse l’utilizzo esclusivo della piattaforma ministeriale per tale tipo di dichiarazione unilaterale . Trattandosi di atto sostanziale, incidente sulla volontà individuale del singolo componente, la forma adottata deve ritenersi senz’altro adeguata allo scopo. Tar Sicilia - Palermo n. 759 2025 In sintesi il percorso "associativo" determina la caducazione dell'intera partecipazione quando il vincolo viene sciolto prima dei tre anni dall'autorizzazione o dell'assegnazione. E' solo il caso di precisare che nel concorso ordinario farmacie in corso di svolgimento in alcune regioni Italiane, l'autorizzazione è rivolta al singolo partecipante, il cui vincolo rimane triennale ai sensi dell'art. 12 della legge 475 del 1968 ai sensi del quale: " È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità." Hai un quesito? Leggi il blog, trova il tuo caso oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio

    Cosa é il mutuo solutorio? A cosa serve il mutuo solutorio ? É legittimo il meccanismo del mutuo per estinguere un debito pregresso? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande in tema di debito aziendale. Il mutuo solutorio  per pagare debiti pregressi é una operazione contabile lecita a nulla rilevando che l’imprenditore non disponga delle somme erogate, che vengono immediatamente utilizzate dalla Banca per estinguere debiti pregressi. Ma é legittima tale operazione?  Sì in quanto Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario. Il mutuo per estinguere un debito pregresso mutuo solutorio É questa la sintesi della recente pronuncia della Cassazione che ripercorrendo le argomentazioni sul mutuo di scopo ed il mutuo con valore solutorio ne ha ha sottolineato la legittimità anche ai fini delle procedure esecutive per il titolo di mutuo, vediamo il percorso giurisprudenziale. il cosiddetto mutuo solutorio,  (Cass 5151/2024) stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico; Leggi il blog l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; il perfezionamento del contratto di mutuo, infatti, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass. n. 16377 del 2023, citt.); Leggi il blog e trova il tuo caso  l’effettività della traditio - consegna  è in tal caso del resto dimostrata dal fatto che l’impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l’effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;  il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego  della somma mutuata  (il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito essendo anzi previsto dall’ordinamento: artt. 182-bis e 182-quater l.f.) e dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma; Segui la pagina né un tale impiego può considerarsi di per sé illecito  in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali e la sanzione dell'inefficacia (Cass. n. 4694 del 22/02/2021,);  il mutuo solutorio non può quindi essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo. Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 2022, cit.), «sostenere che il mutuo   solutorio  esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo, riducendosi ad una “partita contabile”, è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una " partita contabile" , come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal ». Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Farmacia debiti pagati con mutuo solutorio Il mutuo solutorio non é un mutuo di scopo.   Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Leggi pure I locali distaccati della farmacia Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto:  ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l’imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo  in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione cass 2025 n 5841. Mutuo solutorio e frode ai creditori Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Leggi pure: Farmacia e nuovo dispensario farmaceutico Una tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità,  non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).  Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli,  ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022;). Le considerazioni sopra svolte possono riassumersi nei seguenti principi di diritto:  «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo». Cass 5841/2025 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare

    Va precisato che l’attività di farmacia è oggetto di una professione liberale, e come tale può essere svolta solo da un professionista abilitato. In particolare, per esercitare l’attività di impresa di farmacia privata, il farmacista abilitato deve dotarsi di un apposito titolo concessorio emesso dalla Pubblica amministrazione sia a seguito di concorso farmacie che di normale abilitazione e successivo acquisto della farmacia. Le domande che vengono poste sono le seguenti: quale è la sorte del farmacista imprenditore in caso di fallimento della parte "aziendale" ? Hai un quesito o una tematica specifica? Contattaci Vi è interferenza tra la disciplina della legge sulle farmacie e la disciplina fallimentare? L’imprenditore che eserciti, in forma individuale o societaria, attività di farmacia privata, in quanto attività imprenditoriale, consistente in gran parte nella vendita al pubblico di prodotti, medicali e non, può, secondo le regole generali, essere sottoposto a fallimento ove versi in stato di insolvenza . I due piani, dello svolgimento dell’attività imprenditoriale e della abilitazione amministrativa, sono correlati ma al contempo autonomi, nel senso che la farmacia consta di una attività imprenditoriale, che può essere svolta da imprenditore individuale o, a seguito delle modifiche normative introdotte per attuare le regole sulla concorrenza, apportate, da ultimo, dalla L. n. 124 del 2017, anche in forma societaria, ed anche da parte di società di capitali (nel qual caso si potrebbe verificare la divaricazione tra la figura del direttore responsabile, anche non socio, che deve essere un farmacista abilitato, ed i soci, che possono anche non essere farmacisti). Essa svolge al contempo un pubblico servizio. Ti può anche interessare: Società e fallimento dei soci Amministratori quando sono responsabili della gestione Il ruolo del Consiglio di Amministrazione in una Srl Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare Da questa duplice natura discende che, da un lato, l’imprenditore (nel caso in esame, imprenditore individuale) in quanto tale ben può incorrere nel fallimento, e dall’altro, al contempo esistono ed operano regole (in particolare, dettate dalla L. n. 362 del 1991, recante Norme di riordino del settore farmaceutico) a totale degli utenti del servizio, che li garantiscono affinchè esso non si interrompa, essendo prevista, in tutti i casi tassativi di impedimento temporaneo, la possibilità di procedere alla nomina di un sostituto , nonchè, per le ipotesi di sospensione del farmacista dall’albo professionale, rimedi atti a garantire la prosecuzione del servizio, quali la nomina di un commissario. segui la pagina su facebook Quindi la declaratoria di fallimento del farmacista quale imprenditore, individuale o in forma societaria che sia, è giudizio autonomo e distinto rispetto alle sorti della concessione amministrativa all’esercizio dell’attività farmaceutica, che potrebbe essere autonomamente revocata per vicende non pertinenti al fallimento. Leggi il blog in diritto di impresa Il fallimento della Farmacia e del farmacista titolare : Conclusivamente va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la questione fallimentare e l'assogettabilità del farmacista imprenditore alle norme concorsuali. Sul punto Cass. 11292/2021. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge

    Con orientamento oramai consolidato e che nel 2025 viene confermato la Corte di Cassazione, ritiene che la condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato di attribuzione dell’assegno in sede di divorzio (poi seguita dalla relativa pronuncia) - al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). Segui il blog trova il tuo caso o fai un quesito Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge: La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011). Il trattamento di fine rapporto è attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, è ex lege chiamato a godere pro quota di tale trattamento anche l’ex coniuge del lavoratore, se ha ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024). segui la pagina on line La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato. In applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Segui la pagina instagram dedicata al diritto di famiglia Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass. Sentenza n. 34050 del 12/11/2021). Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970. Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l’effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo «ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge». Divorzio quando matura il diritto al Tfr per l'ex coniuge In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l’insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, diviene esigibile quando quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass. Sentenza n. 5719 del 23/03/2004). Ti può anche interessare: Famiglia Divorzio ed Eredità Farmacia e l'affitto del locale di famiglia L'assegno di mantenimento Non è, però, necessario che l’importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione. Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022). Leggi pure: Famiglia l'assegno divorzile e la stabile convivenza Eredità e donazione Testamento successione e quota di legittima Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 Cass. Civile 8325 del 30.03.2025) Hai un quesito? Contattaci Leggi i post in diritto di famiglia e consulta i nostri numerosi casi svolti nell'archivio post di diritto di famiglia Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli

  • La croce verde della farmacia e le violazioni

    Parliamo di Croce Verde della #farmacia e dei possibili profili di violazioni in tema di Croce Verde Quale ruolo ha il Comune in tema di Croce Verde? Con riferimento al primo aspetto, l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, prevede testualmente che «al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: “farmacia” e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere». La norma contempla, pertanto, il diritto di utilizzo della insegna in esame soltanto alle farmacie. Ne consegue che è illegittimo l’utilizzo della medesima insegna da parte delle parafarmacie. Accertata l’illegittimità dell’impiego sopra descritto, occorre stabilire se il Comune ha l’obbligo di ordinarne la rimozione. A tale proposito, deve ritenersi che l’ente comunale abbia l’obbligo di vietare tale impiego e dunque di ordinare la rimozione sia in ragione del dovere di vigilanza nella fase di attuazione dell’autorizzazione rilasciata all’esercizio della relativa attività sia in ragione del dovere di reprimere tutte le forme di abusivismo nell’utilizzo di impianti pubblicitari. Leggi pure La normativa della Croce Verde della Farmacia Ne consegue che il Comune ha il dovere di iniziare e concludere il procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla legge. Nella specie, decorrendo il dies a quo dall’emanazione della legge che impone in maniera chiara l’obbligo di non impiegare l’insegna in esame, deve ritenersi che il termine massimo previsto dalla legge n. 241 del 1990 sia scaduto e, pertanto, l’amministrazione si trovi in una situazione di inadempimento. É possibile quindi segnalare la violazione al Comune ed all’Ordine dei Farmacisti. Ed il Comune in tema di procedimento amministrativo sarà tenuto a rispettare i termini della legge 241/1990 e sopportare le conseguenze amministrative in caso di silenzio inadempimento. Sul punto leggi pure Farmacie si può contestare il silenzio del Comune sulle istanze Occorre a questo punto stabilire se al contenuto minimo dell’accertamento giudiziale nel rito speciale avverso il silenzio, rappresentato dalla verifica circa la violazione del dovere di provvedere, possa, nella specie, seguire anche il sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, in sintesi accertato il Silenzio del Comune, quali sono i poteri del Tar? L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che «il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione». La croce verde della farmacia e le violazioni Come è noto questa norma disciplina l’azione di adempimento nel processo avverso il silenzio, che consente al privato di ottenere un sentenza di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto. Cerca nel blog il tuo caso con il motore di ricerca La disposizione in esame condiziona, per evitare indebite ingerenze del giudice in valutazioni di esclusiva spettanza dell’amministrazione, il legittimo esercizio dell’azione in esame alla ricorrenza di due alternativi presupposti, costituiti dalla sussistenza di un potere vincolato ovvero di un potere che, pur essendo nel complesso discrezionale, si connoti per avere, nella specie, l’amministrazione procedente espresso il proprio giudizio valutativo residuando soltanto, in mancanza di adempimenti istruttori complessi da effettuare, lo svolgimento di attività regolamentate, in tutti i suoi aspetti, dalla legge. Hai un caso? Un dubbio ? Contattaci per una consulenza sul tuo caso Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio in ordine al fatto che il potere comunale sia vincolato, dovendo l’amministrazione limitare il proprio accertamento alla verifica dell’impiego da parte della controinteressata dell’insegna in esame. Ne consegue che il contenuto della decisione si estende anche all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata. Tar Catanzaro 2011 n. 900 Seguici on Line In conclusione il Tar potrà condannare il Comune a concludere il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di rimozione della Croce verde impiegata dalla parte responsabile. Prima di chiudere segnaliamo l’orientamento di alcuni ordini professionali in tema di non conformità di croci verdi recanti banner interni con messaggi pubblicitari e ciò in quanto difformi dallo scopo di cui alla croce verde per come individuata dall’art 5 della richiamata normativa. Sul tema aspettiamo un orientamento univoco. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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