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  • sale and lease back le nullità caso per caso

    Il divieto del patto commissorio previsto nel nostro ordinamento dall'art. 2744 cc è il divieto di stipulare patti con cui la proprietà di un bene del debitore dato in garanzia al creditori passi di proprietà in favore di quest'ultimo automaticamente Ed infatti recita l'art. 2744 cc: E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno Il nodo della vicenda riguarda l'applicabilità di tale divieto ai contratti creati dalla prassi bancaria in tema di "sale and lease back" ovvero di quei contratti per cui ad un primo accordo di vendita del bene " sale " ad una impresa bancaria, quest'ultima riconceda immediatamente lo stesso bene in locazione " lease " allo stesso venditore, da qui la definizione di "lease back ", lo scopo di tali contratti è quello di fornire liquidità ad un soggetto che vendendo rimane nel possesso e godimento del bene venduto che a sua volta gli viene concesso in locazione. Il punto è, in caso di mancato pagamento del canone, ovvero del contratto di leasing, siamo dinanzi ad un divieto del patto commissorio ove la proprietà del bene sia stata già ceduta alla società titolare del credito? Nel "sale and lease back" sono stati individuati tre indici che determinerebbero la sussistenza dell'infrazione al divieto del patto commissorio, ma la giurisprudenza piu' recente (28554/24) ha dato man forte alla tesi che si possa configurare tale violazione anche in ipotesi in cui concretamente possa privilegiarsi lo scrutinio della causa concreta del contratto (Cass., 2, n. 19694 del 17/6/2022; Cass. n. 13305 del 2018; Cass., n. 11449 del 2017),  quindi la sostanza della questione dedotta tra le parti. sale and lease back le nullità caso per caso Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28553/2024 riprendendo alcune pronunce precedenti nel premettere che in materia di patto commissorio l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenuto- che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ), in tema di contratto di sale and lease back non è invero necessaria, ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto , la necessaria congiunta compresenza dei I tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale consistenti a) nell'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; b) nelle difficoltà economiche di quest'ultima, c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente. Rilevo fondamentale assume infatti al riguardo la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati (v. Cass., 8/6/2023, n. 16367)  Seguici sui social In conclusione l'indagine sulla violazione del patto commissorio conduce alla necessaria indagine da parte del Giudice di merito chiamato caso per caso, senza automatismi dati dalla presenza di indici. Scopri il Blog e trova il tuo caso nel motore di ricerca Hai un tuo caso contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli

  • Indennità al farmacista uscente. Ma è sempre dovuta?

    #indennità #farmacista #farmacia Quesito: “Salve sono il vincitore di una sede di farmacia di non nuova istituzione, assegnata come vacante ad un gestore provvisorio dal Comune poi confluita a concorso. Una volta vinta la sede dovrò corrispondere l'indennità al farmacista uscente?” La risposta appare affermativa ma attenzione ci sono ALTRI elementi da valutare caso per caso. Per rispondere al quesito partiamo da un presupposto. Nel caso prospettato il Comune aveva indetto una procedura di assegnazione provvisoria con indicazione dell'obbligo di indennità ex art. 110, già quantizzata in apposita perizia. Come noto, l’art. 110, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che “L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio” (assegnando - al successivo comma 2 - alla commissione indicata nel precedente art. 105 il compito di “accertare la somma a tale titolo dovuta”); Al riguardo, la giurisprudenza del Tar Lazio ha avuto modo in più occasioni di affermare che tale disciplina, definibile “speciale”, trova la propria ragione d’essere ove nell' ’avviamento di una farmacia convergono accanto ai profili privatistici, concernenti l’attività di gestione svolta dal farmacista, anche spiccati aspetti pubblicistici tesi ad escludere un’equiparazione tra l’iniziativa economica di un farmacista e quella di un qualsiasi altro imprenditore (Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 21523; TAR Piemonte, Sez. II, 26 luglio 2016, n. 1069); Atteso poi che l’art. 17 della legge n. 475 del 1968, comportante l’estensione dell’operatività dell’art. 110 in argomento anche “ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione” “come corrispettivo dell’incremento di attività dell’esercizio”. Consulta i nostri articoli La gestione provvisoria in qualità di gestore “precario” costituisce o, meglio, va intesa come una semplice “parentesi” nella gestione della farmacia, atta a consentire la prosecuzione dell’attività nel periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività da parte del precedente titolare e la data di apertura del nuovo titolare ed in quanto tale non avente incidenza sul rapporto di continuità con la gestione precedente non è dato, pertanto, dubitare della piena rispondenza alla previsione dell’obbligo di indennità in questione. Inoltre da valutare che il riferimento al gestore “precario” quale destinatario di determinate somme a titolo di indennità vale sotto un profilo formale, poiché sarebbero somme semplicemente dirette a rimediare alla circostanza che le somme spettanti al titolare uscente come indennità risultano essere state anche già anticipate e, quindi, già corrisposte dal gestore precedente. A stemperare tale conclusione tuttavia vi sono ulteriori elementi che per brevità non affronterò in tale sede, ma che si possono sintetizzare nel fatto che: l'indennità al farmacista uscente è stata ritenuta dalla Cassazione Civile 13891/2023 un diritto soggettivo perfetto e quindi soggetto alla disciplina del giudice ordinario nella quantizzazione. La pre-esistenza di una perizia valutativa al momento della vicenda, ad esempio una perizia richiamata in un atto amministrativo come il Bando. Per l'applicazione dell'art. 110 del R.D si ritiene che debbano sussistere i seguenti requisiti ovvero: 1) Avviamento del precedente gestore, quant'anche se provvisorio, 2) Sussistenza di rimanenze di farmacie e parafarmaci, 3) Presenza di arredi e locali da rilevare. L'indennità al farmacista presuppone la sussistenza dei requisiti imposti dall'art. 110 citato, quindi ove detti requisiti non siano presenti nel caso specifico, ad esempio quello della continuità/sussistenza della gestione , si può ipotizzare che non sia automatico ritenere sussistente una indennità, proprio per la mancanza dei presupposti , in tal senso si può ritenere la durata della gestione inferiore ai 5 anni Cassazione 21523/2015. Da ultimo si segnalano leggi regionali, ad esempio quella della Regione Emilia Romagna che hanno sganciano ufficialmente il profilo pubblicistico della apertura della sede, dalle vicende privatistiche tra vecchio e nuovo farmacista, i quali avranno un modulo di contatto e poi dovranno risolversi privatamente la questione. La vicenda quindi andrà valutata caso per caso soprattutto in virtu' della presenza di leggi regionali che indirizzino la vicenda verso altre soluzioni più vicine alla mediazione tra privati. Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli Indennità al farmacista uscente quando è dovuta?

  • Farmacisti e Concorsi i divieti di partecipazione dei 10 anni

    Abbiamo parlato in ogni sede del divieto di assegnazione di una sede da concorso straordinario nel decennio dalla cessione della precedente sede. Così come è stata ampiamente dibattuta la differenza del concetto di cessione di quote (minorietarie di SRL ) rispetto alla cessione di quote di società di persone. Anche la successiva evoluzione di trasferimento o donazione è stata piu' volte affrontata, cosi da ricadere nel "divieto del doppio vantaggio" vietato dalla normativa di settore. Quello che oggi a distanza di anni possiamo constatare è la nascita di un filone giurisprudenziale costante, in tema di "revoca dell'autorizzazione" anche a distanza di tempo, per il vincitore di concorso che medio tempore abbia ottenuto la nuova sede. Ed infatti il Tar Palermo non da ultimo con la sentenza 40/2024 ha ricalcato tutti i "nostri" temi precisando, in un caso di cessione di quote di SNC nel decennio antecedente il concorso, che è legittima la revoca dell'autorizzazione della farmacia anche dopo l'apertura, a causa della violazione del divieto infradecennale di cessione di quote (anche a titolo gratuito) di una farmacia SNC Ed infatti soggiunge il Tar Siciliano -che la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi alla procedura     e che tale "cessione" si presti ad abbracciare anche l’attività modificativa posta in essere con riguardo alla imputazione, proprietaria e gestionale, della farmacia -che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata semantica,  in quanto suscettibile di ricomprendere nel suo ambito espressivo tutti gli atti  che, indipendentemente dal nomen iuris e dalla causa giustificativa, producano l’effetto finale di “separare” la titolarità di un bene  (nella specie, l’esercizio farmaceutico, comprensivo del titolo amministrativo che, in chiave autorizzatoria, ne legittima lo svolgimento e dell’insieme dei rapporti, personali e reali, che ne integrano la componente patrimoniale) dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (…). Ed infatti secondo il Consiglio di Stato n. 6775/2022, “non vi è dubbio che sia riconducibile alla suddetta figura giuridica  (di trasferimento) (anche) l’attribuzione della titolarità della farmacia intesa come “complesso aziendale unitario, comprensivo di tutti i suoi elementi materiali ed immateriali” a titolo di conferimento aziendale  a favore di una società siccome dotata di autonoma personalità giuridica, quale contropartita e modalità di copertura della sottoscrizione pro quota del capitale sociale della neo-costituita società Non assume rilievo,  in senso contrario, la natura giuridica dell’atto, in relazione all’alternativa qualificatoria “gratuità-onerosità” , atteso che, a prescindere dalla estraneità del profilo alla fattispecie normativa, incentrata come si è detto sull’ampia nozione di “cessione”, il cui elemento caratterizzante è relativo all’effetto traslativo dell’atto piuttosto che a quello causale-costitutivo,   non può negarsi che il conferimento della farmacia nella neo-costituita società abbia natura di prestazione corrispettiva finalizzata a compensare, sul piano logico-causale, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, rappresentative della posizione dominicale del socio nei riguardi del patrimonio sociale. in sintesi né la gratuità dell'operazione di trasferimento né il metodo (conferimento) cambiano la sostanza di "cessione" intesa come atto ad effetto traslativo Con la stessa sentenza il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 229/2020, ha ricordato che -con la disposizione normativa sopra richiamata- lo scopo del legislatore è di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale  di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione,  di un doppio vantaggio economicamente valutabile”. Leggi il blog e trova il tuo caso Non rileviamo novità rispetto ai precedenti che abbiamo già commentato bensì rileviamo che si è creato un filone giurisprudenziale costante, in attesa che i concorsi ordinari in corso in alcune Regioni Italiane diano nuovi spunti di sviluppo come ad esempio quello avviato in Emilia Romagna. (Leggi qui). Seguici su facebook Studio Legale Angelini Lucarelli avv. Aldo Lucarelli

  • L'esclusione dell'operatore economico per violazioni fiscali

    Il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 2023, n. al’art. 95, comma 2, così recita: “La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno s i siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, oppure nel caso in cui l’operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione”. Scopri i casi trattati Dal raffronto testuale, emerge che le due disposizioni, infatti, presentano un contenuto similare e declinano entrambi una linea di incontestabile continuità, anche in relazione ai due incisi normativi “sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato” e “ può adeguatamente dimostrare”. In questo scenario normativo così delineato, si staglia la questione dell’entità del potere di verifica istruttorio, posto a carico della stazione appaltante, a fronte di una violazione non definitivamente accertata. La giurisprudenza è chiara sul punto. Si   assume che, a fronte di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi fiscali, la loro ricorrenza non comporta l’esclusione automatica del concorrente dalla gara, ma impone alla stazione appaltante di valutarne discrezionalmente l’incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico, come più volte affermato in giurisprudenza  (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 25 agosto 2023, n. 13441). Violazione non definitivamente accertata in ambito fiscale e potere di verifica istruttorio della stazione appaltante Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la disposizione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e la correlata esclusione presentano un carattere composito, scaturente da una valutazione negativa di moralità del concorrente la cui omissione tributaria viola un fondamentale dovere di solidarietà economico - sociale gravante su ogni soggetto (dovere scaturente dal combinato disposto degli artt. 2 e 53 Cost.),  nonché da una prognosi negativa in ordine alla capacità del concorrente di assolvere esattamente gli oneri economici connessi all’esecuzione dell’appalto, attesa l’esposizione debitoria contestata dall’agenzia delle entrate e la desumibile inclinazione a non assolvere esattamente le obbligazioni su di esso gravanti. (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, sent. 9 novembre 2023, n. 3322). La decisione della stazione appaltante di esclusione del concorrente cui siano imputate violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari deve quindi scaturire da una valutazione di carattere discrezionale in ordine ai requisiti di moralità – nell’accezione sopra ricordata – dell’operatore economico ed alla sua idoneità finanziaria, valutazione che deve quindi basarsi anche sull’entità del debito tributario contestato al soggetto . E sul punto mette conto evidenziare che il legislatore, non certo a caso, ha prescritto nell’art. 80, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 50 del 2016 che la gravità della violazione tributaria sia valutata in ogni caso con riferimento al valore dell'appalto (TAR Catanzaro, 20.06.2024, n. 984). L'esclusione dell'operatore economico per violazioni fiscali Lo stesso Consiglio di Stato rimarca chiaramente che la rilevata sussistenza a carico dell’operatore economico di violazioni non definitivamente accertate, pur se quantitativamente superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore ai fini della loro rilevanza escludente, rapportata come si è visto al valore dell’appalto (siccome “pari o superiore al 10%” dello stesso), non genera un effetto espulsivo automatico, ma è subordinato ad una espressa e motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 24 luglio 2023, n. 7219). Hai un quesito in tema di appalti ed impresa? Leggi il blog oppure contattaci  per un tuo caso La stazione appaltante, pertanto, dopo aver accertato la gravità delle violazioni non definitivamente accertate, è tenuta ad effettuare due ulteriori valutazioni riguardanti il concorrente, in merito: da un lato, alla sua “capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell’appalto, tenuto conto , da un lato, dell’esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell’Erario " e dall’altro lato, alla "sua dimostrata inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico)” Tar Salerno 2033/2024 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • L'associazione di farmacisti nel concorso

    Come si qualifica l'associazione di farmacisti del concorso farmacie? L'associazione deve ritenersi a tempo determinato o a tempo indeterminato? È possibile recedere dall'associazione contro il volere degli altri associati? In tema di associazione (di farmacisti da concorso straordinario) per le caratteristiche imposte dalla lex specialis ovvero il bando di concorso, appare applicabile l'articolo 24 comma 2 del codice civile ad avviso del quale : L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il punto della questione è se l'associazione per la partecipazione al concorso straordinario farmacie debba essere considerata a tempo determinato o meno. Scopri il blog e trova il tuo caso Ad avviso di chi scrive l'associazione di farmacisti per il concorso straordinario farmacie deve considerarsi a tempo determinato, in quanto la scadenza della stessa associazione è data de relato dalla durata del concorso, ovvero 6 anni dalla formazione della graduatoria relativa alla durata stabilita dalla legge per gli interpelli in ciascuna regione. Durata imposta dalla legge del 2017. Altro elemento per considerare l'associazione di farmacisti a tempo determinato è data dal bando per il quale gli associati per poter aprire la propria farmacia hanno dovuto costituire una società rendendo quindi l'associazione in una società (quasi sempre) di capitali. Hai un quesito? Visita il blog con i casi svolti o contattaci per tali due dati derivanti dalla legge e dal bando, chi scrive ritiene che l'associazione di farmacisti debba essere considerata per un determinato scopo (il concorso) ed a tempo determinato. Segui la pagina sui social se tale è lassociazione va da se che sia applicabile la giurisprudenza in tema di recesso dalle associazioni non riconosciute a tempo determinato e quindi secondo risalente giurisprudenza sul tema che si ritiene pertinente al caso di specie, l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa, si pensi proprio al fine iniziale rappresentato dalla partecipazione al concorso straordinario farmacie con lo scopo di sommare i puntegg i, con il conseguente obbligo di soggiacere alle regole del suo ordinamento interno, comporta — come espressione del libero estrinsecarsi dell’autonomia privata in ragione dell’espressa previsione dell’art. 24, comma 2, c.c., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, che consente l’assunzione da parte dell’associato dell’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato -rappresentato dalla durata del concorso - e l’assoggettamento dell’aderente associato alle regole nel loro complesso del concorso e può legittimamente comportare — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà [ positiva] di associazione, dall’art. 18 Cost. — il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell’efficacia dall’atto di recesso dell’associato e quindi la permanenza dell’associato nell’associazione per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi [ e non solo di quelli di natura finanziaria ] anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell’associato dagli scopi e dalle modalità operative dell’associazione. Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all’associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza [ associazioni su base ideologica, politica o religiosa ] — allorché l’associato dissenta dalle finalità dell’associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto [costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost. ] di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari. Cass 4244/1997. Ecco quindi che il recesso non sarà libero vieppiu che lo stesso può ritenersi fonte di pregiudizio per gli altri associati che sono pregiudicati dalla perdita del punteggio e quindi della sede in fase di assegnazione. Elemento questo che si dissolve passati tre anni dall'apertura della sede con la possibilità per i soci di cedere le proprie quote. Leggi il blog in diritto farmaceutico Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli Note frutto di opinioni personali dell'autore

  • Socio di Farmacie la pluripartecipazione

    socio di piu' farmacie, il socio unico di piu' farmacie e la pluri proprietà di farmacie Che differenza c'è tra la pluri partecipazione in diverse società di Farmacia e lo svolgimento delle attività nelle Farmacie? E' possibile avere la proprietà di piu' farmacie? Il quesito nasce da alcune segnalazioni a cui rispondiamo precisando che Possono essere titolare di farmacie le persone fisiche e le società di capitali (L. 124/2017). I modelli societari  prescelti sono quelli tipici del diritto civile, i piu noti ed usati sono la SNC  (società in nome collettivo caratterizzata dalla presenza di due amministratori soci) e SaS  (caratterizzata per la duplicità di soci persone fisiche, Accomandati ed Accomandatari) per le società di persone, e SRL e Spa  meglio note come società di capitali ove il patrimonio - con personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei soci è rappresentato da quote o azioni liberamente cedibili. Ti può anche interessare: "Farmacia quale modello societario" Se le società di persone sono meglio identificabili con i soggetti che le popolano  - i soci - le società di capitali sono maggiormente impersonali, autonome e votate ad attività imprenditoriale  data la facilità di trasferimento del titolo (quota o azione) che del governo societario, si pensi al Consiglio di Amministrazione. Ti può anche interessare: "Farmacia Srl ed i conflitti tra i soci" La scelta del modello societario NON è secondaria in quanto anche le "incompatibilità" si rifletteranno differentemente a seconda del modello societario si pensi alla differenze tra Snc e SaS o tra Srl e Sapa (società in accomandita per azioni). La partecipazione alle società titolari di farmacia (di cui all'articolo 7, legge 362/1991) è incompatibile: A) con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. B con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; C) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Farmacie soci anche non farmacisti L'apertura alle società di capitali, anche per le farmacie private, si è accompagnata inoltre, sempre nella riforma del 2017, al venir meno ovvero all'abolizione, per tutti i tipi societari, della previsione che in precedenza imponeva che i soci, delle società che gestiscono farmacie, dovessero essere a loro volta farmacisti, come anche alla rimozione del limite delle quattro licenze in capo ad una stessa società, limite sostituito dal divieto, meno pregnante, di controllare una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma ed il cui rispetto è sottoposto ai poteri di indagine, istruttoria e diffida dell'AGCM. E' importante a tal proposito sottolineare che i commi 158 e 159 della legge 124 del 2017 hanno  precisato che (tutti) i soggetti che oggi possono essere titolari di farmacia ( le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata)  possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti  nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Il controllo di tale pluri partecipazione  è rimesso alla l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158, quindi il limite del 20%, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge. Tale legge - ovvero i commi 157 -158 e 159 L. 124/2017 - hanno ridefinito il perimetro tra "incompatibilità e partecipazioni" in quanto da una parte con il comma 157 è stato ridisegnato il perimetro dell'art. 7 della legge 362 del 1991 secondo cui dal 2017 " Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone, fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata.." Poi è stato inserita la precisazione che: «La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica... Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8" (quindi oltre alla informazione scientifica e ed attività medica anche b) la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; e c) qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.." dall'altro è stato inserito il limite del 20 % quale tetto alla pluri proprietà su base regionale. Da questi incisi deriva che: se da un lato possono essere titolari all'esercizio della farmacia privata (tutti) i soggetti sopra descritti, dall'altro questi soggetti ai fini della titolarità (ovvero tutti quelli inidicati nell'art. 7 co. 1 L. 362/91 sia persone fisiche che società) sono incompatibili con 1) informazione scientifica ed attività medica (ivi inclusa case di cura ed rsa) 2) posizione di titolare/gestore provvisorio/collaboratore di altra farmacia, 3) rapporto di lavoro pubblico e privato (non prevalente diremmo oggi dopo le pronunce del 2020 Corte Cost. n. 11 e interpretazione del Tar Toscana sulla SaS per un mediatore n. 233/2020 come ripreso anche dal Tar Brescia). Da qui è pienamente condivisibile il contenuto del parere espresso dal Ministero della Salute del 2018 (7 marzo) secondo cui le incompatibilità si estendono a tutti ovvero sia a società che ai soci, soprattutto ove si paventi l'idea di una partecipazione di Farmacia in Farmacia sicuramente vietata dalla legge. Più farmacie una sola proprietà In tale senso sembra esprimersi anche il CdS del 2018 parere n. 5 punto secondo cui: "...Questi ultimi, del resto, risultano chiaramente concepiti per soci che, al momento della scrittura della norma, dovevano, necessariamente, essere farmacisti. In tal modo, portando alle estreme conseguenze questa tesi, si potrebbe affermare che il sistema sanzionatorio ivi previsto riguarderebbe esclusivamente coloro che, soci o direttori responsabili, siano farmacisti iscritti all'albo. A conferma di ciò si fa notare che la sospensione nella direzione della farmacia prevista dal comma 3 dell’art. 8 per il caso di violazione si riferisce a soggetti con tale qualifica. Per converso, il regime di incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, riguarderebbe qualsiasi socio" " ..In conclusione, l’incompatibilità di cui al citato art. 8, comma 1, lett. b) da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione." Ecco quindi che NON si può partecipare né direttamente né indirettamente alle società titolari di farmacie ove si ricada nelle previsioni descritte.. Ma.. E quindi la pluri partecipazione nelle Farmacie come funzionerebbe? A parere di chi scrive, la norma di riferimento è il comma 158 della legge 124/2017 dopo però la lettura orientata dei precedenti commi già descritti e quindi, "I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, quindi (non i farmacisti, bensì persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata) possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma." Quindi il controllo, sia esso diretto, oppure indiretto a norma dell'art. 2359 del c.c. è ammesso per tutti quei "SOGGETTI" indicati nell'art. 7 co. 1 della Legge 362/1991 dove per "Soggetto" si deve intendere un soggetto di diritto anche nella forma delle società non identificato con un farmacista. Chiara quindi la differenza tra "Soggetti" che possono essere "titolari di farmacie" i quali subiscono quindi le incompatibilità in relazione però alle altre farmacie e i Soggetti che possono controllare fino al 20 % delle sedi, non interferendo con altre farmacie dove però per altra farmacia, ad avviso di chi scrive, non andrà intesa l'unità locale, bensì l'azienda idenficata dalla paritata iva; da qui nasce il meccanismo della fusione per incorporazione come meccanismo principale di acquisizione, che fonderà la farmacia target nella stessa azienda della farmacia principale. Ed infatti a corollario di tali passaggi vi è anche differenza di chi è il controllore deputato a far rispettare la norma: se per le incompatibilità sussiste un controllo da parte delle ASL/ASP e delle Regioni con le modalità di seguito descritte; per le plurime partecipazioni con il tetto del 20% sussiste il controllo da parte della Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (art. 1 comma 159 L. 124/2017). Prima di chiudere va precisato ancora che le Società titolari di farmacie devono avere un oggetto sociale esclusivo per la Farmacia, oggi codice Ateco 47.73.10, e che lo Statuto della società (art. 7 co. 1 Legge. 362/1992) deve anche essere comunicato (per il controllo) alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche in ordine alla compagine sociale ed alle variazioni della stessa. Società di Farmacia - oggetto esclusivo - la Fusione per incorporazione - creazione di unità locali Le società titolari dell'esercizio di farmacie private devono avere questa attività come loro oggetto sociale esclusivo e, quand'anche i soci possano non essere farmacisti, è pur sempre necessario che la direzione della farmacia continui invece ad essere affidata ad un farmacista, anche non socio, che ne è responsabile. Ti può anche interessare: Le incompatibilità nel diritto farmaceutico Al fine di mantenere l'oggetto sociale esclusivo e contemperare l'esigenza di crescita societaria , non trattandosi di società di investimento, è ipotizzabile il meccanismo della " fusione per incorporazione" della società veicolo (farmacia da acquisire) da parte della farmacia madre, (farmacia principale) il tutto sotto la condizione sospensiva del via libera da parte della Autorità sanitaria in termini di autorizzazione sanitaria, anche nei casi in cui la società target sia una Farmacia Comunale ( ove ammesso dalla delibera consiliare). seguici sui social Possiamo quindi concludere che Titolarità - Gestione - Partecipazione e controllo sono termini che si intrecciano e si incontrano continuamente nel sistema del diritto farmaceutico Italiano. Leggi il Blog e trova il tuo caso Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli rappresentazione senza valore di consulenza - opinioni personali di studio dell'autore - caso di studio ed esemplificazione

  • Gara Europea e pluralità di ricorsi

    Nel presente post trattiamo di un caso assai comune nella pratica ovvero quando in una gara di carattere europeo per l’aggiudicazione di un appalto di fornitura o servizi siano stati proposti più ricorsi amministrativi da parte delle imprese anche nello stesso ricorso al Tar dando vita ad un ricorso principale ed ad un ricorso incidentale. principale e ricorso incidentale contro l stessa gara L’ordine di trattazione del ricorso principale prima di quello incidentale, in un processo amministrativo, é teso al comune interesse processuale L'ordine di trattazione del ricorso incidentale e del ricorso principale deve garantire l’esame del ricorso principale prima che si quello incidentale in tema di appalti di forniture e servizi, e ciò nell’interesse della stessa procedura (Corte Giustizia Eu C- 333/18 del 9 settembre 2019) “ in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori..deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale,.., venga dichiarato irricevibile quali che siano il numero ..quelli che hanno presentato ricorsi”. Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto. Pertanto deve trovare applicazione il principio vincolante “ secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, soggiungendo che “il numero di partecipanti alla procedura come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi, non sono rilevanti”. In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “ finale ” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “ strumentale ” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato Leggi i post per Impresa ed Appalti il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431). Seguici on Line In altri termini, l’ ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale , con conseguente economia dei mezzi processuali. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663). Hai un tuo caso? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • La cessione della farmacia

    Ci è stato chiesto di illustrare il procedendo attraverso cui è possibile cedere la propria farmacia. Fase 1 La prima cosa da valutare è la creazione di un accordo di riservatezza tra le parti, venditore ed acquirente avranno bisogno di tempo (da 1 a 3 mesi) per valutare l'affare sicché è necessario avere serenità nella finestra di tempo necessaria a preparare l'accordo conclusivo, il tutto evitando la dispersione di notizie nella fase più delicata della trattativa ovvero quella iniziale. Ti occorre assistenza? Contattaci La cessione della farmacia Fase 2 All'interno della fase di preparazione sarà quindi necessario " scoprire le carte " questione intesa come disclosure ovvero scoperta dei valori aziendali che il cedente metterà sul piatto e che l'acquirente dovrà valutare ai fini dell'offerta del prezzo di acquisto. Consulta gli articoli in Diritto Farmaceutico Fase 3 Locale , se in affitto o di proprietà, magazzino , ordini in corso , inventario, presenza di un sito web, affluenza media dei clienti , numero di ricette mensili trattate, tipologie di merce venduta ed incidenza dei prodotti con maggior profitto, servizi offerti, incidenza dei costi sui ricavi, saranno tutte voci che i contabili di entrambe le parti utilizzeranno per individuare il prezzo minimo ed il prezzo massimo di vendita e quindi arrivare ad una media, quella del punto di incontro tra domanda ed offerta. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani E' possibile che lacquirente sia una societa specializzata e che quindi sia disposta ad offire un certo " moltiplicatore " sul fatturato, ad esempio 1.3 1.5 o addirittura 2. Cio vuol dire che se una farmacia ha fatturato 1000 il prezzo di acquisto sara 1000 × il moltiplicatore scelto, ove concordato. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Tale medoto semplicistico deve però essere arricchito con l'incidenza fiscale e sui margini di realizzazione raggiunti nei 3/5 anni precedenti. La cessione della farmacia Sussistono poi altri fattori da poter considerare come l'avviamento , la locazione , la presenza di servizi extra , o servizi innovativi come il drive in ed altro. Fase 4 Solo una volta individuati i valori in campo sarà possibile procedere ad un preliminare di acquisto che possa indicare anche date e scadenze. Attenzione non è necessario che siano eventi ravvicinati in quanto è possibile differire l'atto di vendita anche di tre anni... dal preliminare. Fase 5 verifiche societarie ed azindali in relazione ai modelli societari utilizzati ed al personale coinvolto. Una volta individuati i parametri, gli asset, e quindi indicato il prezzo allora sarà necessario procedere alle verifiche interne relative alla forma societaria (solitamente Srl) ed alla gestione del personale (solitamente viene assorbito dall'acquirente). Fase 6 Il rigito notarile. Ecco quindi che sulla base dell'accordo di riservatezza (che avrà una data di scadenza) e del preliminare sottoscritto, sarà possibile passare all'atto notarile di cessione della farmacia. La cessione della farmacia Criticità Da sottolineare che in precedenti casi abbiamo riscontrato problematiche relative alla questione tra " cessione delle quote della società target" e "cessione della società come azienda ", la differenza a livello fiscale non è di poco conto, rischiando (il trasferimento delle sole quote anche se totaliterie) di essere considerato atto elusivo. Ne abbiamo parlato in altro articolo consultabile Qui " Farmacia cessione quote o cessione azienda" Leggi pure : Farmacia preliminare e divieto temporaneo di vendita Sussistono molte variabili all'iter sopra rappresentato, non esitare a contattarci per valutare il Tuo caso specifico. Assistenza per La cessione della farmacia Diritto Farmaceutico e Societario Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli

  • Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi

    Quando si concretizza il conflitto di interessi di un #amministratore con la #farmacia dallo stesso gestita? E' sufficiente una decisione in apparente conflitto con l'interesse della #farmacia per dare vita ad una #responsabilità per conflitto di interessi? Quali sono i rimedi per gli altri soci avverso le decisioni dell'amministratore riguardanti la #gestione Ed invero, sul punto occorre innanzitutto evidenziare che ai sensi dell'art. 2475 ter cc:  “ i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della #società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il #conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico L'articolo disciplina, quindi, l'applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all'art. 1394 c.c. (contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato) e dall'art. 1395 c.c. (contratto con se stesso), secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata - con conseguente annullabilità del contratto- nel caso in cui il rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente. Tale rimedio di annullamento si applica a tutti coloro che hanno un potere gestorio effettivo. Farmacia e l'amministratore in conflitto di interessi Quanto agli elementi necessari per l'annullamento del contratto la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell'amministratore della Farmacia nell'affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno. Leggi pure Farmacie ed i conflitti tra confini Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell'interesse della farmacia - anche solo potenzialmente leso dal negozio - e quello personale dell'amministratore, ma attenzione ai conflitti con il Direttore della farmacia de questa carica non coincide con la stessa persona. In tal caso sarà necessario avere anche un regolamento interno che definisca i compiti ma non le responsabilità in quanto quelle del Direttore sono ben definite dalla normativa farmaceutica. Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente cioè ad un soggetto esterno alla farmacia. Peraltro, (secondo il Trib. Roma n. 6617 del 3.4.2017), affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario “un rapporto di incompatibilità che conduce al sacrificio dell'interesse della farmacia rispetto a quella del suo amministratore. (Principio ricavabile dalla Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 15879 del 17/07/2007). Inoltre, l'art. 2475 ter c.c. presuppone che l'amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell'atto. Al contrario, ove invece l'amministratore abbia agito sulla base della decisione dei soci della società non é annullabile il contratto posto in essere dall'amministratore. Ancora, in ordine ai presupposti dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 2475 ter c.c., la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore, non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti,   ma deve essere accertata in concreto (Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 27547 del 30/12/2014). E cosa dire dei prestiti fatti dalla società all'amministratore? In tale caso non si tratta di atti illeciti ma è opportuno evidenziare che il prestito deve essere valutato in relazione all'entità, all'oggetto sociale, alla tempistica ed alle modalità di restituzione che "normalmente" dovrebbero prevedere un corrispettivo. Trattasi di operazione che per la modalità in cui è espletata potrebbe incagliarsi nelle maglie delle previsioni degli articoli 2391 cc e 2475 ter cc in termini di "conflitto di interessi" e che avranno un riflesso anche in relazione alla solidità e liquidità della società specialmente in caso di crisi di impresa. E' opportuno tener presente che in tema di finanziamenti sociali la Cassazione con l'ordinanza 15761 del 2021 ha sancito la presunzione legale della onerosità dei prestiti sociali. Per concludere la disamina quindi possiamo dire che non tutti i contratti "sospetti" possono essere annullati, bensì' i soci avranno il rimedio dell'annullamento del contratto concluso dall'amministratore in conflitto di interessi ove ricorra un conflitto di interessi concreto ed attuale e quindi  la possibilità per l'amministratore di influenzare, nel merito, la scelta negoziale assunta dalla società e la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente . (Trib. Roma n. 17475/22) Diritto #Farmaceutico e Diritto #Societario Hai un quesito? Leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Farmacia successione divisione ed indennità

    Nel presente post affrontiamo il tema della divisione aziendale per volontà o per motivi di successione ereditaria . Si tratta dell'azienda di famiglia, sia essa una Farmacia, un'Assicurazione, o una industria tessile o chimica. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani Accade infatti che vi possa essere una divisione aziendale provocata dalla richiesta di uno dei familiari oppure dovuta all'evento morte del titolare. Ecco quindi che si possono verificare situazioni in cui l'azienda viene continuata solo da uno degli eredi mentre l'altro rimane inerte in attesa della propria liquidazione. Ma quale è il valore da attribuire? Rispondiamo con punti di giurisprudenza, per una caso specifico contattateci senza impegno Nell’apprezzare il valore dell’azienda al momento della divisione la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di presentazione della relativa domanda Tuttavia tale criterio, che si desume dall’art. 726 c.c., comma 1, è stato affermato con riferimento a beni ereditari anche aziendali ma oggetto di “mero godimento” e non di esercizio economico-produttivo. Per i primi, (quelli di mero godimento) il valore venale dipende da fattori terzi come il decorso del tempo, o la variazioni del prezzo di mercato ecc. o da attività di amministrazione per i secondi d etto valore è, invece, la risultante dell’esercizio di un’impresa. In entrambi i casi vi può essere un incremento di valore dell’azienda rispetto alla data di apertura della successione, ma l’origine di tale maggiorazione è sostanzialmente diversa, sicchè solo nel primo caso quindi in quelli di mero godimento questa permane acquisita alla comunione mentre il dubbio si pone per qui beni derivanti dall'esercizio di impresa che con l'esercizio appunto, possono incrementare di valore. Tale differenza è la stessa che si apprezza tra “società di persone” e “comunione di godimento” , come alcune risalenti pronunce della Corte hanno chiarito proprio con riferimento alla comunione ereditaria d’azienda. Farmacia successione divisione ed indennità Nella successione ereditaria aziendale a chi vanno gli incrementi di esercizio? E’ stato infatti osservato che la distinzione tra società di persone e comunione di godimento , trova applicazione anche riguardo ad un’azienda compresa in un’eredità. Conseguentemente, l’azienda ereditaria forma oggetto di (semplice) “comunione” fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione , e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l’azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio  comune, come può avvenire nel caso di affitto dell’azienda stessa. Allorchè, invece, quest’ultima viene ad essere esercitata con fine speculativo, con nuovi incrementi  e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, possono verificarsi due ipotesi : o l’impresa è esercitata, d’accordo, da tutti i coeredi, i quali convengono di continuarne l’esercizio, apportando nuovi incrementi o sviluppando i precedenti, a fine speculativo, e, in tal caso, sussistono tutti gli elementi della società, ovvero la continuazione dell’esercizio dell’impresa è effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, e quindi il successivo esercizio, con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti Ne deriva che, applicato il principio di diritto sopra richiamato, (i) le consistenze, l’avviamento e dunque il complessivo valore aziendale devono essere fissati, ai fini divisionali, alla data di apertura della successione  (salvo ovviamente la rivalutazione per il periodo successivo; e (ii) le spese, gli incrementi o i decrementi aziendali successivi a tale data, essendo ascrivibili all’attività imprenditoriale del solo erede e non possono essere considerati comuni.  In ordine alla quantificazione dell’avviamento della farmacia, occorre premettere che la questione è valutata in relazione Regio Decreto n. 1265 del 1934, art. 110 ai sensi del quale L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. Ciò posto, si rileva che va data continuità al principio per cui l’indennità di avviamento della farmacia non deve essere determinata con i criteri di libero mercato, ma con quelli più restrittivi R.D. n. 1265 del 1934, ex art. 110 e ciò anche nell’ipotesi di trasferimento mortis causa che si assuma lesivo di legittima, trattandosi pur sempre di un’azienda soggetta a vincoli di diritto pubblico incidenti sul margine di profitto (Cass. n. 21523). Pertanto, essendovi causa derivativa (non tra condividenti, ma) tra il de cuius e l’assegnatario del bene in sede di divisione (v. art. 757 c.c.), all’applicazione di tale principio di diritto non si sottrae l’azienda farmaceutica che, oggetto di comunione ereditaria, sia assegnata a uno solo dei comproprietari. Tuttavia nella motivazione della sentenza 2153 del ottobre 2015 si legge testualmente: “Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 110 (Testo Unico delle leggi sanitarie) dispone che « l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico , contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio». Ma parte della giurisprudenza ha configurato l'indennità in oggetto come una « obbligazione ex lege rivolta a compensare non già una perdita di avviamento ... ma unicamente il fatto della sopravvenuta disponibilità dell'esercizio, con il passaggio ad altri della sua titolarità» (Cass. 9477 e Cass. n. 6099). Un diverso indirizzo , che ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale nella sentenza n. 333 in conformità con la «spiccata connotazione imprenditoriale assunta dall'esercizio farmaceutico», ha ritenuto invece che l'indennità di avviamento di cui al riportato articolo costituisce «il corrispettivo dell'incremento dell'attività dell'esercizio» Quindi per concludere se l'azienda farmacia è sviluppata e portata avanti da uno solo degli eredi a questo soltanto spetteranno gli incrementi di valore mentre all'altro andrà il valore “statico” dovuto e concretizzato al momento della divisione o della successione. Quanto al criterio dell'indennità di avviamento sarà utilizzabile l'art. 110 del R.D. del 1934 non senza valorizzare tuttavia la locuzione "nonché" contenuta in detto articolo e quindi bilanciare sia le esigenze del privato con il principio pubblicistico, ed evitando (ad avviso di chi scrive) di cadere nella trappola di non considerare i valori aziendali depurati dai dati fiscali. Hai un quesiti? Consulta il blog gratuito o contattaci per un tuo caso specifico Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli Cass. 10188/19 Trib. Na. 4947/23.

  • Farmacia chiusa e debiti agli ex soci

    Rispondiamo a alcuni quesiti relativi alla sorte dei debiti sociali ricaduti su un ex socio di Farmacia Srl liquidata e chiusa. Salve sono l'ex socio di una Farmacia Srl oggi liquidata e chiusa, che a distanza di un anno ha ricevuto una cartella esattoriale per mancato pagamento di imposte. Le mie domande sono le seguenti Se la Farmacia era una SRL perché a me ex socio mi vengono chieste le imposte non pagate interamente dalla SRL prima della cancellazione? Può un socio di farmacia rispondere di debiti anche dopo la chiusura della società? Per rispondere a tali domande citiamo sin da subito la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione in due controversie aventi ad oggetto proprio la responsabilità dell'ex socio dopo la chiusura della SRL. Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato"  (Cass. Sez. Un. 6070/2013) Per essere piu' precisi in termini affermativi sui quesiti posti vediamo l'orientamento del 2024 sancito nella pronuncia n. 23341 secondo cui: Concentrando l’esame sugli artt. 2495 cod. civ. e art. 7 d.l. n. 269 del 2003 occorre evidenziare che il terzo comma della prima norma richiamata stabilisce che: « Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.» Ti può anche interessare: La successione ereditaria della Farmacia «il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo , quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113).» (Cass., Sez. U, 12/03/2013, n. 6070). L’estinzione della società di capitali conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, quindi, un fenomeno di tipo successorio («connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società» (Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013, cit.), che si caratterizza, da un lato, per il trasferimento ai soci del medesimo debito che faceva capo alla società e, dall’altro lato, per la limitazione della responsabilità del socio a quanto ricevuto in sede di liquidazione. Farmacia chiusa e debiti agli ex soci Possiamo quindi precisare che la responsabilità dell'ex socio sussiste anche dopo la chiusura e cancellazione della Farmacia SRL purché vi siano state somme o beni residui all'atto della chiusura e della liquidazione Farmacia chiusa e debiti agli ex soci: La circostanza che il socio di una società di capitali estinta risponda dei debiti di quest’ultima, nei limiti di quanto attribuito in sede di liquidazione , deriva dal fatto che il patrimonio della estinta società costituiva garanzia per i debiti sorti durante l’esercizio della Farmacia e solo successivamente avrebbe potuto portare alla spartizione di beni - somme - utili e denari tra soci. Segui la pagina sui social È in tale prospettiva che il socio di una società di capitali risponde anche per le obbligazioni della società estinta rimaste inadempiute, comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di norme tributarie, nei limiti di quanto attribuito nel bilancio di liquidazione. Leggi il blog Tale regola è coerente, dal punto di vista sistematico, con la previsione dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, che estende la responsabilità dei soci per il pagamento delle imposte anche a quanto ricevuto negli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione e non solamente ai beni o al denaro ricevuto durante quest’ultima. Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

  • Autorizzazione Unica Ambientale e Suap

    Ci viene chiesto di chiarire la competenza del Suap ad emettere le autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 in tema di " Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, contiene il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L’art. 38 citato, rubricato “Impresa in un giorno” semplifica e riordina la disciplina dello sportello unico per le attività produttive In particolare, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 160 del 2010, “… è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (…)”. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e Suap Pertanto, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; laddove esso non sia sostituito o affiancato nell’attività di istruttoria da soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). La citata disposizione non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del Suap per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, per cui – ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare - il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e, come previsto dal citato art. 2, provvede “all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione” . Tali disposizioni relative al Suap non hanno modificato l’attribuzione delle competenze in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, ma hanno reso il Suap l’organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, come è avvenuto nel caso di specie. Invero, il comma II dell’art. 4 d.P.R. n. 160 del 2010, dispone che “Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le 12 domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente”. Leggi il blog e trova il tuo caso altrimenti contattaci senza impegno Ciò significa che il Suap funge da unico canale informativo sia verso le Amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle Amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze. CdS 8086/2024 Studio Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli

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