Studio Legale
Angelini Lucarelli
Via Monte Velino 133,
67051 Avezzano (AQ).
CHIAMA
SCRIVICI
Studio Legale con esperienza accanto al Cliente
per assistenza legale di ogni ordine e grado e redazione di pareri anche a distanza per evitare controversie o risolvere quelle già iniziate.
Usa il motore di ricerca per trovare il tuo caso
Click Here, Find Your Legal Solution
Richiedi un parere on line e riceverai un preventivo dettagliato con assistenza guidata per ogni esigenza il tutto senza impegno.
Ultimi casi trattati, non trovi il Tuo? Contattaci
Motore di Ricerca del sito
dello Studio Legale Angelini Lucarelli
cerca nel sito l'argomento che Ti interessa
602 elementi trovati per ""
- La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia
La Farmacia dei Servizi rappresenta un’evoluzione del ruolo tradizionale della farmacia, passando da un semplice luogo di dispensazione di farmaci a un centro polifunzionale di salute, in cui vengono offerti una serie di servizi aggiuntivi ai cittadini. Questo modello è stato promosso in Italia per migliorare l’accesso alle cure e alleggerire la pressione sui servizi sanitari tradizionali, come ospedali e ambulatori. Normativa e contesto della Farmacia dei Servizi La Farmacia dei Servizi è regolamentata da diverse disposizioni normative, tra cui: • Decreto Legislativo 153/2009 , che istituisce formalmente la Farmacia dei Servizi. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 , che definisce i nuovi servizi erogabili dalle farmacie. • Leggi regionali e accordi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che possono variare l’attuazione dei servizi sul territorio. Nuovi servizi erogabili dalla farmacia Tra i servizi previsti dal modello della Farmacia dei Servizi, vi sono: 1. Prestazioni di primo livello : • Misurazione della pressione arteriosa. • Monitoraggio di parametri come glicemia, colesterolo e trigliceridi (servizi collegati alle analisi del sangue ). • Misurazione della saturazione dell’ossigeno. • Test per il monitoraggio del rischio cardiovascolare o del diabete. 2. Screening e prevenzione : • Test rapidi per malattie infettive (come COVID-19, influenza, HIV, epatite). • Screening oncologici (ad esempio per il tumore al colon-retto o al seno). 3. Servizi avanzati : • Somministrazione di vaccini (ad esempio antinfluenzali e anti-COVID-19). • Servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma (ECG) e holter cardiaco/pressorio, con refertazione da parte di un medico specialista. • Educazione sanitaria, come supporto per la cessazione dal fumo. 4. Servizi di assistenza integrata : • Supporto ai pazienti cronici, con monitoraggio dei piani terapeutici. • Prenotazione di visite mediche e specialistiche attraverso il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Analisi del sangue in farmacia Le analisi del sangue rappresentano un ambito particolarmente interessante per la Farmacia dei Servizi, soprattutto per la loro utilità nel monitoraggio e nella prevenzione. Tuttavia, è importante distinguere tra: 1. Misurazioni di parametri ematici rapidi : • Si tratta di analisi eseguibili direttamente in farmacia grazie a dispositivi Point of Care Testing (POCT), come: • Glicemia. • Colesterolo totale e HDL/LDL. • Trigliceridi. • INR (per monitorare la coagulazione del sangue). • Questi test sono semplici, immediati e non richiedono un laboratorio di analisi. • Sono permessi in base alla normativa vigente, purché il farmacista sia formato adeguatamente. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio : • Alcune farmacie possono offrire il servizio di prelievo del sangue per analisi più approfondite, grazie alla collaborazione con laboratori accreditati. • Questo servizio richiede personale sanitario qualificato (ad esempio infermieri ) e il rispetto delle normative locali per l’esecuzione di prelievi in ambiente diverso da un laboratorio. • Il farmacista, in questo caso, funge da intermediario tra il paziente e il laboratorio, garantendo la raccolta e il trasporto sicuro del campione. Requisiti normativi e autorizzativi Per offrire servizi come le analisi del sangue, la farmacia deve rispettare precise norme da richiedere alle rispettive Regioni, alle ASL previa informativa dell’Ordine e quindi: • Disporre di locali adeguati, separati dagli spazi principali di vendita e conformi alle normative igienico-sanitarie. • Garantire la presenza di personale sanitario formato e abilitato per i prelievi (quando previsti). • Utilizzare dispositivi certificati e conformi ai requisiti di sicurezza (ad esempio per i test rapidi). Le regioni italiane possono regolamentare in modo diverso questi servizi, per cui è fondamentale verificare le disposizioni specifiche nel territorio in cui si opera. Vantaggi del servizio di analisi in farmacia • Accessibilità : I cittadini possono accedere a servizi di monitoraggio senza dover prenotare visite in ospedale o presso ambulatori. • Prevenzione : Le farmacie diventano punti centrali per promuovere campagne di prevenzione e diagnosi precoce. • Riduzione della pressione sul SSN : Alleggerisce il carico su strutture pubbliche, migliorando la gestione delle risorse sanitarie. La farmacia dei servizi e le analisi in farmacia La possibilità di effettuare analisi del sangue in farmacia dipende dal tipo di analisi e dalla normativa regionale, che regola i servizi offerti dalla Farmacia dei Servizi . Ecco una panoramica su quando e come ciò è possibile: 1. Test rapidi su parametri ematici (Point of Care Testing - POCT) Le farmacie possono eseguire test rapidi su piccoli campioni di sangue capillare (ottenuto tramite puntura del dito), utilizzando dispositivi certificati come glucometri o strumenti di analisi portatili. I parametri comunemente misurati includono: • Glicemia (livello di zucchero nel sangue). • Colesterolo totale, HDL e LDL . • Trigliceridi . • INR (tempo di coagulazione per chi assume anticoagulanti). • Emoglobina glicata (monitoraggio del diabete). Requisiti per questi test: • Non necessitano di personale sanitario qualificato per il prelievo (il farmacista, se formato, può eseguirli). • Devono essere effettuati in locali separati e conformi alle norme igienico-sanitarie. • I dispositivi utilizzati devono essere certificati come dispositivi medici CE. 2. Prelievo ematico per analisi di laboratorio Alcune farmacie offrono il servizio di prelievo venoso per inviare i campioni a laboratori accreditati. Questo tipo di analisi è più approfondito e richiede: • Personale sanitario qualificato : Il prelievo deve essere eseguito da infermieri o medici abilitati. • Collaborazione con un laboratorio di analisi : La farmacia funge da punto di raccolta e intermediazione, inviando i campioni al laboratorio. • Autorizzazione sanitaria specifica : La farmacia deve ottenere l’autorizzazione dall’ASL o dall’autorità competente per offrire questo servizio. Quando è possibile offrire questo servizio: • Solo in presenza di accordi regionali o locali con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o laboratori privati. • È necessario rispettare requisiti strutturali, igienici e operativi definiti dalla normativa regionale. 3. Normativa di riferimento • Decreto Legislativo 153/2009 : Istituisce la Farmacia dei Servizi e definisce la possibilità di eseguire test diagnostici di primo livello. • Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 : Regola i requisiti tecnici e strutturali per le farmacie che vogliono offrire servizi di diagnostica. • Normative regionali : Ogni regione può regolamentare in modo autonomo la possibilità di effettuare prelievi venosi o test rapidi. 4. Limitazioni • Le farmacie non possono sostituirsi ai laboratori di analisi : i test effettuati in farmacia devono essere complementari al sistema sanitario tradizionale. • Le farmacie non possono eseguire analisi che richiedono processi complessi, come esami microbiologici o genetici. • Il farmacista non può emettere diagnosi, ma può fornire un referto tecnico o indirizzare il paziente al medico. 5. Regioni che consentono prelievi ematici Alcune regioni italiane (es. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) hanno già regolamentato la possibilità di effettuare prelievi ematici nelle farmacie, mentre altre richiedono procedure specifiche per ottenere autorizzazioni. Vantaggi per il paziente • Maggiore accessibilità ai test di base. • Riduzione dei tempi di attesa rispetto agli ambulatori tradizionali. • Possibilità di monitorare regolarmente la propria salute in un contesto familiare. Segui il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli Non costituisce consulenza
- Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati
Oggi trattiamo un argomento tecnico usato nella pratica per l’acquisto delle quote di una farmacia in forma societaria SRL mediante la stipula di due contratti senza ricorrere alla banca, ma utilizzando il flusso economico che lo stesso venditore potrà fornire tramite la promessa di mutuo ed il successivo di mutuo tra privati garantito dalle stesse quote. Passo 1: la promessa di mutuo tra il cedente delle quote ed il promissario acquirente La promessa di mutuo per l’acquisto di quote di una farmacia S.r.l. o di quote della stessa, è un accordo in cui un privato (mutuante) si impegna a concedere un prestito a un’altra persona (mutuatario) per permettere l’acquisto delle quote sociali. Si tratta di un documento che richiede particolare attenzione, sia per la rilevanza dell’operazione che per gli aspetti fiscali e legali connessi. Struttura e contenuti della promessa di mutuo sulle quote della Farmacia 1. Intestazione e identificazione delle parti : • Dati anagrafici completi del mutuante e del mutuatario. • Eventuale indicazione della qualifica professionale o del legame con la farmacia (se rilevante). 2. Oggetto del contratto : • Precisazione che si tratta di una promessa di mutuo. • Specifica dell’importo del mutuo necessario per acquistare le quote della farmacia. • Indicazione del numero di quote da acquistare e il loro valore nominale. Tale passaggio é fondamentale per l’individuazione del valore e delle eventuali garanzie. 3. Condizioni del mutuo : • Importo : L’importo esatto del mutuo promesso. • Modalità di erogazione : Specifica della data o delle condizioni in cui il denaro sarà trasferito. • Interessi (se previsti) : Il tasso applicato (rispettando i limiti legali). • Modalità di restituzione : Tempi e modalità di rimborso (es. rate mensili, annuali, unico pagamento). 4. Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni, ipoteche o pegni, se concordati. • Eventuale clausola in cui le quote acquistate fungano da garanzia fino all’estinzione del debito. 5. Penali in caso di inadempimento : • Sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche di erogazione o restituzione. 6. Clausole accessorie : • Possibilità di modifica dell’accordo. • Clausole di riservatezza relative alla natura dell’operazione. 7. Dichiarazioni e obblighi : • Dichiarazione che il denaro sarà utilizzato esclusivamente per acquistare le quote della farmacia. • Conformità alla normativa sulle farmacie (es. eventuali requisiti di idoneità professionale per l’acquirente). 8. Data e firme : • Firma di entrambe le parti e, preferibilmente, autenticazione presso un notaio per dare certezza giuridica all’accordo. Aspetti legali e fiscali rilevanti 1. Autorizzazioni per l’acquisto delle quote : • L’acquirente deve essere in regola con i requisiti previsti dalla legge (es. farmacisti iscritti all’albo, se richiesto). 2. Verifica del tasso di interesse : • Il tasso di interesse applicato deve essere inferiore al tasso di usura, calcolabile sulla base delle tabelle pubblicate dalla Banca d’Italia. 3. Rilevanza fiscale : • Eventuali interessi sul mutuo devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. • L’operazione di acquisto delle quote potrebbe essere soggetta a imposta di registro e altre tasse specifiche. Hai un quesito? Contattaci senza impegno 4. Notifica alla S.r.l. : • La società (farmacia S.r.l.) deve essere informata dell’operazione di trasferimento delle quote, che potrebbe richiedere l’approvazione degli altri soci in base allo statuto. é opportuno tuttavia verificare lo statuto della farmacia S.r.l. , che potrebbe imporre limiti al trasferimento delle quote (ad esempio il diritto di prelazione degli altri soci o altri limiti di circolazione). Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati Step 2 il mutuo vero e proprio per la farmacia tra privati Quanto al mutuo tra privati per finanziare l’acquisto di quote della propria società è un’operazione legale, successiva alla promessa, e praticabile in Italia, ma richiede particolare attenzione per rispettare le normative civili e fiscali, oltre a considerare eventuali implicazioni legate alla struttura societaria. Passaggi per la stipula del mutuo 1. Redazione del contratto di mutuo Il contratto di mutuo tra privati deve essere redatto in forma scritta, preferibilmente autenticato o registrato presso un notaio, per dare maggiore certezza legale e prevenire eventuali contestazioni. Elementi chiave del contratto : • Identificazione delle parti : Nome, cognome, codice fiscale, e residenza del mutuante e del mutuatario. • Importo del mutuo : Somma da finanziare, indicata chiaramente in numeri e lettere. • Finalità del mutuo : Specificare che il mutuo è destinato all’acquisto di quote della società. • Interessi (se applicabili) : • Specificare il tasso di interesse (rispettando i limiti anti-usura definiti dalla Banca d’Italia). • Indicare se si tratta di un mutuo gratuito (senza interessi). • Durata e modalità di restituzione : • Specificare il piano di rimborso (rate mensili, annuali, o unica soluzione). • Dettagliare le modalità di pagamento (bonifico bancario o altro strumento tracciabile). • Garanzie (se richieste) : • Fideiussioni personali. • Pegno sulle quote acquistate al valore nominale. Ed ancora in tema di Acquisto delle quote della Farmacia con la promessa di mutuo tra privati • Clausole per inadempimento : Sanzioni o penali in caso di mancato pagamento. 2. Implicazioni societarie L’acquisto di quote della propria società con un mutuo tra privati potrebbe richiedere di considerare quanto segue: • Verifica dello statuto societario : Assicurati che non vi siano clausole di prelazione o di gradimento che richiedano il consenso degli altri soci per trasferire o acquistare quote. • Comunicazione alla società : In alcune società, l’acquisto di quote deve essere notificato agli organi societari o depositato presso il Registro delle Imprese e comunque per le Farmacie alla Asl di competenza. 3. Implicazioni fiscali Leggi pure Farmacie quando la cessione delle quote nasconde la cessione dell’intera farmacia • Dichiarazione degli interessi : Se il mutuo prevede interessi, il mutuante deve dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi come redditi da capitale. • Tracciabilità del denaro : Per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, i trasferimenti di denaro devono avvenire tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegno non trasferibile, ecc.). • Imposta di registro : Il contratto di mutuo può essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate pagando un’imposta fissa di 200 euro , anche se non è obbligatorio (a meno che non venga richiesto dalle parti o dal notaio). Segui la pagina on Line 4. Garanzie legali Se il mutuante desidera tutelarsi ulteriormente, è possibile: • Costituire un pegno sulle quote della società acquistate con il mutuo. Questo significa che, in caso di inadempimento del mutuatario, il mutuante potrà rivalersi direttamente sulle quote. • Stipulare una fideiussione con una terza parte come ulteriore garanzia. Leggi pure : Farmacie cedute quale sorte per i ricorsi pendenti? Considerazioni legali 1. Normativa anti-usura : Leggi pure: L’amministratore di fatto della Farmacia • Se sono previsti interessi, il tasso deve essere inferiore al limite di usura. Per calcolarlo, è possibile consultare le tabelle pubblicate trimestralmente dalla Banca d’Italia. 2. Regolamenti societari : • Verifica che l’acquisto delle quote sia conforme allo statuto della società e alle leggi che regolano la forma societaria (ad esempio, S.r.l. o S.p.A.). Leggi pure Farmacie e la fusione tra società di farmacia La possibilità di procedere quindi ad una operazione di cessione quote o cessione dell’intera farmacia (attenzione alla elusione fiscale in caso del trapasso del 100% delle quote leggi qui) tramite flussi di denaro tra privati senza ricorrere ad una Banca é un canale possibile e percorribile tra le stesse parti del contratto di compravendita con gli indubbi vantaggi di evitare il rating creditizio e la riservatezza dell’operazione che rimane tra privati. Vi sono stati casi pratici similari Cass. 18893/2024. Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie
Il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio in alcune fasi specifiche del procedimento di pianificazione e apertura di nuove farmacie, secondo la normativa vigente. Ecco i principali casi: 1. Pianificazione della Pianta Organica delle Farmacie • Normativa di riferimento : Art. 2 della Legge n. 475/1968 . • Ogni Comune è tenuto a predisporre e aggiornare la pianta organica delle farmacie , che definisce la distribuzione territoriale delle farmacie in base al numero di abitanti e alle esigenze del servizio farmaceutico. • Parere dell’Ordine : In questa fase, il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio ma non vincolante. Viene richiesto per garantire una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio. 2. Revisione della Pianta Organica • Quando un Comune decide di modificare la pianta organica delle farmacie, ad esempio per istituire una nuova sede farmaceutica , deve acquisire il parere dell’Ordine dei Farmacisti. Anche in questo caso, il parere è obbligatorio ma non vincolante. 3. Apertura di una Farmacia Comunale • Se il Comune esercita il diritto di prelazione per la gestione diretta di una nuova farmacia, il parere dell’Ordine dei Farmacisti può essere richiesto per valutazioni generali, soprattutto nel contesto della pianta organica. 4. Autorizzazione Regionale • La Regione può chiedere il parere dell’Ordine in caso di dispute o valutazioni legate al rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti di farmacie, anche se non è sempre obbligatorio. In sintesi, il parere dell’Ordine è particolarmente rilevante nella fase di pianificazione e distribuzione delle farmacie sul territorio, garantendo che il servizio farmaceutico soddisfi i bisogni della popolazione in modo equo e razionale. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie Parere ordine dei farmaci 💊 cosa accade in caso di mancata evasione? In caso di mancata evasione del parere obbligatorio ma non vincolante dell’Ordine dei Farmacisti, il Comune dispone di alcuni rimedi per procedere nel rispetto della normativa, senza essere bloccato dal ritardo o dall’inadempimento dell’Ordine. I principali rimedi sono i seguenti: 1. Diffida formale • Il Comune può inviare una diffida scritta all’Ordine dei Farmacisti, invitandolo a esprimere il parere entro un termine preciso. Tale termine deve essere congruo (di norma 30 giorni, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti locali). • Questo strumento serve a sollecitare l’adempimento e a formalizzare la richiesta. 2. Decadenza del termine • Se l’Ordine non esprime il parere entro il termine fissato dalla normativa o indicato dal Comune, il procedimento può comunque proseguire sulla base del principio del silenzio-rifiuto . • Riferimento normativo : Ai sensi dell’ art. 16, comma 1, della Legge n. 241/1990 , il parere obbligatorio, ma non vincolante, deve essere reso entro un termine prestabilito. Decorso tale termine, il Comune può procedere senza attendere ulteriormente il parere. Ai sensi del successivo comma 4 invece ove l’Ordine sospenda il procedimento per una sola volta é possibile un ulteriore termine di 15 giorni dalla integrazione documentale richiesta. 3. Proseguimento del procedimento • In mancanza del parere, il Comune può motivare la decisione di procedere basandosi sugli atti e sulle informazioni disponibili. • La decisione deve essere adeguatamente motivata , specificando che: • Il parere era stato richiesto. • L’Ordine non ha risposto entro il termine stabilito. • Sono state considerate altre fonti per valutare la situazione. 4. Segnalazione agli organi competenti • Il Comune può segnalare il mancato adempimento dell’Ordine ai suoi organi di vigilanza, come il Ministero della Salute o la Regione, se ritiene che l’inadempimento sia reiterato o immotivato. Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie In sintesi , la mancata espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante, non impedisce al Comune di proseguire nel procedimento. È fondamentale, però, rispettare i termini procedurali, adottare atti motivati e, se necessario, ricorrere agli strumenti di legge per sollecitare o bypassare l’inerzia dell’Ordine dei Farmacisti. L’ articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i pareri obbligatori richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi e precisa che i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta , salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso. nella Applicazione pratica in merito ai pareri si devono distinguere • Parere non vincolante : L’amministrazione (ad esempio il Comune) può decidere autonomamente in caso di inerzia dell’ente consultivo, motivando adeguatamente la decisione. • Parere vincolante : Il procedimento rimane sospeso fino all’acquisizione del parere. In caso di inerzia, può essere richiesto l’intervento sostitutivo. L’articolo 16 garantisce il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, evitando che il mancato rilascio di un parere blocchi l’intero procedimento. In particolare, il TAR Campania, Napoli , nella sentenza n. 4123 del 2023, ha affrontato la questione dell’obbligatorietà della richiesta dei pareri alla ASL e all’Ordine dei Farmacisti in relazione alla revisione della pianta organica delle farmacie. Il tribunale ha ribadito che, sebbene tali pareri non siano vincolanti, è comunque obbligatorio per il Comune richiederli. L’assenza di tali pareri rende illegittima la revisione della pianta organica, poiché le Aziende Sanitarie Locali e gli Ordini provinciali dei farmacisti devono essere posti in condizione di esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale proposta programmatoria del Comune. Scopri il sito per farmacisti Inoltre, il Consiglio di Stato , nella sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017, ha affermato che i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se non necessariamente recepiti. Tuttavia, la motivazione del provvedimento comunale può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri. Queste pronunce sottolineano l’importanza procedurale di acquisire i pareri obbligatori, anche quando non vincolanti, per garantire la legittimità dei procedimenti amministrativi relativi alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio. Seguici on Line esistono pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) riguardanti la mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti nell’ambito di procedimenti amministrativi. In particolare, tali pronunce evidenziano che, sebbene i pareri dell’Ordine dei Farmacisti siano obbligatori ma non vincolanti, la loro acquisizione è fondamentale per la legittimità del procedimento. La mancata acquisizione di tali pareri, anche a causa del silenzio dell’Ordine, può portare all’annullamento degli atti adottati senza di essi. Ed infatti va ulteriormente precisato che Nell'attuale assetto normativo, la “pianta organica” non può operare come freno all'iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza, dovendo tale strumento regolatorio convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati nella legislazione nazionale, come risulta dall'art. 2 della legge n. 475 del 1968, che, come sopra evidenziato, fa ora riferimento ad una concetto di “zona” che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionale di “pianta organica”. Ne consegue che i provvedimenti di revisione della programmazione territoriale delle farmacie possono oggi intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero territorio comunale e l’adeguata distribuzione del servizio farmaceutico anche nelle zone scarsamente abitate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 luglio 2016, n. 2081 e giurisprudenza ivi richiamata). la revisione della pianta organica in pendenza di concorso farmacie Pertanto, soggiunge il TAR “anche a voler ritenere che la revisione in parola sia stata approvata per consentire alla Farmacia controinteressata di spostare la sua sede in un locale maggiormente idoneo a svolgere in maniera completa ed efficiente (in termini di prestazioni erogabili e di accessibilità) un servizio di pubblico rilievo, non necessariamente ciò implica un’ipotesi di sviamento, tanto più se la scelta è il frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti” In un altro caso, il TAR Marche sentenza n. 479/2019 ha evidenziato che, in assenza del parere dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione deve comunque procedere, motivando adeguatamente la decisione e considerando l’interesse pubblico prevalente. Tuttavia, l’adozione di atti senza aver acquisito i pareri obbligatori può esporre l’amministrazione al rischio di annullamento degli stessi per difetto di istruttoria. Leggi pure L’indennità al farmacista uscente Queste pronunce sottolineano l’importanza di acquisire i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, per garantire la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi. In caso di mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione dovrebbe sollecitare il parere e, se necessario, procedere motivando l’assenza del contributo consultivo, sempre nel rispetto dei principi di buona amministrazione e trasparenza. Hai un quesito? Contateci o consulta il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti?
Ci viene chiesto di illustrare le sorti del processo amministrativo nel caso in cui il ricorso inizialmente avviato dal Farmacista – titolare individuale – venga “ereditato” dalla società di capitali, (SRL) neo costituita in cui detta partecipazione confluisca. E' possibile proseguire il procedimento amministrativo pendente avente ad oggetto una pretesa verso la pubblica amministrazione? La risposta è negativa ma la spiegazione fornita dalla giurisprudenza è tutt'altro che agevole, vediamo i tratti salienti. Leggi il blog sui casi delle Farmacie, trova il Tuo caso specifico oppure contattaci Va anzitutto premesso che la questione della trasferibilità dell’interesse legittimo è tema ampiamente controverso in giurisprudenza (oltre che in dottrina), strettamente correlato a quello più generale della disponibilità negoziale di detta posizione giuridica. Un primo orientamento, seguito in particolare dal precedente di questo Consiglio n. 1403 del 2013, ritiene che la regola generale sia quella della non trasferibilità , in quanto “ l’interesse è personale ” e “ si appunta solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare ”. Leggi pure: Il controllo regionale in farmacia Questa regola, conosce delle eccezioni (invero alquanto ampie) per effetto delle quali occorre distinguere “ tra casi in cui il “contatto” tra interessato e potere amministrativo è intervenuto in riferimento ad aspetti del suo patrimonio giuridico in cui sono possibili fenomeni di successione, da casi in cui tale contatto attiene a profili personali, e non trasmissibili, dello stesso patrimonio giuridico ”. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo In questa prospettiva si legge nella sentenza che: i) “ così come è ammissibile il ricorso degli aventi causa del proprietario del suolo espropriato, venuto a mancare in pendenza del termine decadenziale per ricorrere, altrettanto non può dirsi per gli eredi del soggetto/pubblico dipendente trasferito di autorità: pur trattandosi, in entrambe le ipotesi, di interessi legittimi tradizionalmente classificabili come “oppositivi” ”; ii) “ allo stesso modo, mentre è ammissibile il ricorso proposto dagli aventi causa del proprietario cui è stato negato il permesso di costruire avverso tale atto di diniego, non può ritenersi altrettanto ammissibile il ricorso degli aventi causa di un soggetto escluso dalla partecipazione ad un pubblico concorso: ed in queste ipotesi - sempre secondo tradizionali classificazioni - si è sempre in presenza di interessi legittimi pretensivi ”. Cessione della Farmacia quale sorte dei ricorsi pendenti? Accedono alla tesi della intrasferibilità dell’interesse legittimo, ma con minori spunti di approfondimento, Cons. Stato, sez. II, n. 9333 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 2606 del 2024. Altra parte della giurisprudenza ammette invece la “ cessione a titolo particolare ” dell’interesse legittimo, sia isolatamente che unitamente al trasferimento di un diritto soggettivo sottostante, precisando che le fattispecie considerate non trasmissibili dall’orientamento del 2013 si spiegano “ non nella logica del divieto di cessione quanto per la normale mancanza dell’interesse a ricorrere ” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7520). Si registrano quindi due orientamenti del tutto inconciliabili che però come vedremo valorizzano il profilo soggettivo sottostante, e sarà questo profilo a dirimere la questione, come vedremo tra poco. Farmacista e Società le sorti del procedimento amministrativo Infatti è necessario distinguere – sul piano logico prima che giuridico – l’interesse legittimo quale situazione giuridica sostanziale che legittima l’iniziativa processuale, dalla posizione sottostante cui esso inerisce (Tar Napoli 3777/24) e che può essere costituita anche da una situazione di diritto soggettivo: negli esempi riportati nella sentenza n. 1403 del 2013 e nei quali si ammette la trasmissibilità dell’interesse legittimo in realtà ciò che viene trasmesso è detta posizione sottostante (il diritto soggettivo sul bene immobile interessato dalla procedura edilizia o espropriativa) e la traslazione in capo al cessionario dell’interesse legittimo - in particolare laddove il subentro avvenga nel corso del procedimento amministrativo - è soltanto una conseguenza del fatto che per effetto della successione è mutato il soggetto che sarà interessato e coinvolto dall’esercizio del potere amministrativo. Analogo, a ben vedere, è il caso trattato da Cons. Stato, sez. VI, n. 7520 del 2020 , poiché concernente una impugnativa di diniego di autorizzazione paesaggistica alla recinzione del fondo, dove si verifica analoga successione nell’interesse legittimo pretensivo unitamente - e come conseguenza - del trasferimento del diritto soggettivo avente ad oggetto il bene interessato dall’intervento di recinzione. Dopo di che si può discutere – e lo fa la dottrina – se in questi casi si abbia davvero un trasferimento dell’interesse legittimo o non piuttosto la nascita di un interesse legittimo nuovo e autonomo in capo al soggetto subentrante. Ma esiste un interesse trasferito un Farmacista titolare ad un nuovo titolare? Oppure si tratta di qualcosa di nuovo? i) anzitutto, oggetto della dedotta cessione è l’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica (o la titolarità della farmacia ai sensi dell’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475), non la sola azienda farmaceutica (intesa come complesso di beni organizzato all’esercizio dell’impresa, coincidente con i locali adibiti all’esercizio farmaceutico e con le dotazioni ad essa afferenti); ii) ai fini del valido trasferimento della titolarità della farmacia occorrono dunque, giusta il comma 7 dell’articolo 12 sopra citato, sia il contestuale trasferimento dell’azienda ovvero della sede farmaceutica sia - l’autorizzazione al trasferimento da parte dell’Amministrazione, rilasciabile all’esito della verifica di idoneità del farmacista subentrante. Hai un caso pratico? Contattaci Dunque, il trasferimento della Farmacia come “bene” aziendale costituisce una mera vicenda negoziale privata, rilevante quale presupposto per l’esercizio del potere amministrativo, ma è solo per effetto di quest’ultimo impulso pubblicistico che un soggetto diverso da quello originario subentra nella titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività farmaceutica. La fattispecie che viene qui ad integrarsi è quindi mista o complessa - perfezionandosi al ricorrere di un atto di cessione privata e di un atto amministrativo, quest’ultimo involgente la qualità soggettiva del subentrante - il che induce ad escludere che l’interesse legittimo transiti unitamente o simultaneamente alla titolarità del bene o diritto soggettivo sottostante (la proprietà dell’azienda farmaceutica), poiché esso in realtà si estingue in capo al soggetto cedente e si ricostituisce in una consistenza nuova e diversa in capo al cessionario, per effetto delle verifiche di idoneità soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a compiere prima di autorizzare il trasferimento dell’autorizzazione. Segui la pagina on line L’esclusione dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. Quindi del trasferimento consegue dunque al fatto che nel corso del giudizio non è avvenuto il trasferimento del “medesimo” interesse legittimo in origine sussistente in capo al cedente ma quell’interesse si è estinto ed è venuto ad esistenza un interesse nuovo in capo al suo avente causa; il che, peraltro, non consente di negare la sussistenza di strumenti di tutela in capo a quest’ultimo, poiché – ed è corollario del ragionamento sin qui svolto – proprio l’effetto novativo di questa complessa vicenda traslativa abilita il subentrante a far valere la sua posizione soggettiva, originaria e non derivata, attraverso la proposizione di una autonoma istanza di trasferimento e successivi eventuali strumenti di tutela giudiziale, senza quindi che le sue ragioni possano dirsi pregiudicate dalle iniziative in precedenza assunte dal suo dante causa. CdS 104/2025. Leggi pure: "L'amministratore di fatto della Farmacia" In estrema sintesi quindi in caso di cessione – trasferimento di Farmacia, il nuovo titolare, sia esso un privato individuale che una società, avrà un nuovo ed autonomo potere verso la Pubblica Amministrazione, non derivato dal precedente titolare in quanto l'autorizzazione amministrativa costituirà uno sparti acque tra vecchio e nuovo soggetto, di cui la cessione aziendale, intesa come complesso di beni di carattere privatistico derivato ne è solo una costola che NON si riflette in termini processuali. Sperando di aver chiarito i “difficili” aspetti della vicenda, rimaniamo a disposizione nel blog Studio Legale Angelini Lucarelli diritto farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Diritto Societario: L’amministratore di fatto e le esclusioni del codice dei contratti pubblici
L’amministratore di fatto definizione ai fini del codice dei contratti pubblici che determina l’esclusione automatic a in caso di violazioni commesse dal soggetto ritenuto titolare di funzioni gestori di fatto (art 94 co. 3 d.lgs 36/2023) nell’ambito di una gara pubblica. Ma come qualificare un soggetto quale amministratore di fatto? la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ” (Cass. Pen., V, 28.2.2024, n. 16414) è inquadrabile come amministratore di fatto un soggetto “ non formalmente investito della carica, che si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (difatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori «di diritto». Sicché è amministratore di fatto chi, senza titolo — per esempio per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri — gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto ” (cfr. Tribunale di Roma, Sez. XVI. 14 febbraio 2022). Ancora, una sentenza del Tribunale di Napoli, (Sez. Impresa, 20 dicembre 2023) rammenta che “ l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore a soggetti estranei agli organi di amministrazionepresuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici degli amministratori didiritto, senza che la «significatività e continuità» debbano necessariamente comportare l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, pur richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale ”, fermo restando che gli elementi sintomatici della sussistenza di poteri di amministrazione di fatto sono suscettibili di un diverso apprezzamento in sede penale, civile e amministrativa (TAR Campania, Salerno, I, 31.12.2021, n. 2949) attenzione che la prova “di essere di fatto amministratore” ai fini del codice dei contratti pubblici é meno rigorosa di quanto necessario invece in sede penale. La qualifica di amministratore di fatto quindi prende il posto di quello che nel precedente codice riguardava anche i soci di maggioranza e che oggi invece attiene a chi abbia una attività gestoria di fatto. Hai un quesito? Contattaci o leggi il blog Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali
Ci è stato posto un quesito che riguarda l'imposizione fiscale di una associazione di che abbia deciso di non ricorrere al meccanismo societario nella gestione di una farmacia, forse piu' un caso di scuola che un evento reale, che tuttavia ci offre lo spunto per valutare: 1) la fiscalità 2) le responsabilità 3) i profili processuali in caso di accertamento. Ove l'associazione infatti svolta attività commerciale in via prevalente sarà considerata ai fini fiscali un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie compreso il bilancio di esercizio, il tutto per il periodo di imposta. Segui la pagina per la farmacia sui social con articoli gratuiti quotidiani E' il caso di una associazione di farmacisti o di infermieri. Sebbene a nostro avviso tale modello non si adatti al modello di gestione della farmacia, molto piu' spesso pacificamente gestita nelle forme della SNC (società in nome collettivo col vantaggio della posizione paritaria dei soci), o di SaS, (società in accomandita semplice utile per rendere i soci accomandanti ed accomandatari su piani di responsabilità differenti) o Srl, (modello prescelto con suddivisione del capitale in quote e governo gestito volendo in un Consiglio di Amministrazione) in linea di principio non può escludersi che l'associazione in sé non possa gestire l'attività, sebbene abbiamo visto tale modello applicato ad attività come infermieri professionali o attività ove prevalga l'attività personale. L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali Quale è la responsabilità fiscale dell'associazione di farmacisti? Fatta tale disamina per rispondere al quesito possiamo precisare che la norma di legge relativa alla fiscalità della associazioni è prevista nell'art. 5 del TUIR, ai sensi del quale; “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali Ma attenzione che ai fini delle imposte sui redditi: Ed in particolare per quel che ci interessa le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura circa la ripartizione delle quote, da cui quindi scaturisce l'imposizione fiscale, essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; Il caso ci è stato proposto in quanto la nostra associazione avrebbe ricevuto un accertamento fiscale, poi modificato e rettificata in corso di esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali Quale è la responsabilità fiscale dell'associazione di farmacisti? Ed ecco quindi cosa dire in caso di “autotutela” sostitutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate? L’autotutela sostitutiva è ammessa per sanare vizi formali dell’atto (ad esempio, il difetto di sottoscrizione, l’omessa indicazione dell’aliquota o il vizio di notifica), mentre non è concessa nel casoin cui riguardi questioni di merito (ad esempio la determinazione dell’imponibile o l’identificazione dei soggetti passivi). Leggi pure: "Le incompatibilità dei Farmacisti" Le condizioni di applicabilità dell’autotute asostitutiva quindi sono: la presenza di vizi formali nell’atto sostituito; il rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento; il rispetto di quanto statuito dall’eventuale giudicato formatosi; l’annullamento del precedente atto impositivo (Cass. n.21719/2011). Quindi quali sono le parti del processo in caso di opposizione all'accertamento a carico dell'associazione? L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali Un importante riflesso dell'associazione si ha in ambito processuale ove si verifichi la necessità di una impugnativa dinanzi alla Commissione Tributaria in caso di accertamento. Ed infatti secondo la Cass. 10168/2020 è principio consolidato (Cass. 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); Leggi il blog L'associazione professionale di farmacisti o infermieri e le problematiche fiscali Possiamo concludere che l'associazione vive di vita “congiunta”, ogni associato avrà una propria responsabilità che però sarà complessivamente valutata ai fini fiscali a meno che non risulti diversamente da un atto pubblico o scrittura privata autenticata. Hai un quesito? Contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv. Aldo Lucarelli
- Rottamazione 2025
Al 23 gennaio 2025, è in fase di discussione una nuova “ Rottamazione Quinquies ” delle cartelle esattoriali, che potrebbe offrire ai contribuenti un’opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni agevolate. Questa misura consentirebbe di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente l’importo del capitale, senza interessi e sanzioni. Caratteristiche principali della proposta: • Ambito di applicazione: La definizione agevolata riguarderebbe i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . • Modalità di pagamento: Sarebbe possibile saldare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o optare per un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili di pari importo, permettendo una dilazione del pagamento fino a 10 anni. • Flessibilità nei pagamenti: La proposta prevede che la decadenza dai benefici della rottamazione non avvenga al primo mancato pagamento, ma solo dopo l’omesso versamento di otto rate, anche non consecutive, offrendo maggiore tolleranza rispetto alle precedenti edizioni. • Inclusione dei decaduti: Potrebbero aderire alla nuova rottamazione anche i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze delle rate previste dalle definizioni agevolate precedenti, offrendo una seconda opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale. È importante sottolineare che, al momento, la “ Rottamazione Quinquies” è una proposta in fase di valutazione e non è ancora stata approvata definitivamente. Pertanto, le caratteristiche sopra descritte potrebbero subire modifiche nel corso dell’iter legislativo. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per informazioni precise e aggiornate. Leggi il blog Rimedi per le cartelle di Agenzia delle Entrate Se hai ricevuto una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esistono diverse modalità per affrontarla , in base alla tua situazione specifica e alla legittimità del debito richiesto. Ecco un elenco dei principali rimedi e soluzioni disponibili: 1. Verifica della validità della cartella • Controllo della notifica: Assicurati che la cartella sia stata notificata correttamente. Notifiche irregolari potrebbero rendere la cartella impugnabile. • Prescrizione del debito: Controlla se il debito richiesto è prescritto (ad esempio, 5 anni per contributi INPS o 10 anni per tasse e tributi). • Errori materiali: Verifica che gli importi richiesti siano corretti e che il debito sia effettivamente dovuto. 2. Richiesta di annullamento o sospensione • Autotutela presso l’Agenzia delle Entrate: Se ritieni che ci siano errori, puoi presentare un’istanza in autotutela, chiedendo la revisione o l’annullamento della cartella senza dover ricorrere al giudice. • Sospensione legale o amministrativa: Puoi richiedere la sospensione del debito, dimostrando che non è dovuto o che ci sono vizi procedurali. 3. Rateizzazione del debito Se il debito è valido ma non puoi pagarlo in un’unica soluzione, puoi chiedere una rateizzazione : • Sotto i 120.000 euro: La rateizzazione è concessa senza dover dimostrare difficoltà economiche. • Oltre i 120.000 euro: È necessario presentare documenti che attestino la temporanea difficoltà finanziaria. • La rateizzazione può durare fino a 72 rate (6 anni) o, in casi eccezionali, fino a 120 rate (10 anni). 4. Adesione a definizioni agevolate Verifica se rientri in eventuali sanatorie fiscali come: • Rottamazione delle cartelle: Permette di pagare il solo capitale del debito, senza interessi e sanzioni. • Saldo e stralcio: Per contribuenti in difficoltà economica (con ISEE basso), questa misura consente di ridurre ulteriormente il debito. 5. Opposizione giudiziale Se ritieni che la cartella sia illegittima o non dovuta, puoi fare ricorso: • Tribunale tributario: Per contestare imposte e tributi. • Giudice ordinario: Per contributi previdenziali o altre materie non tributarie. • Termini: Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella. 6. Transazione fiscale Se sei in grave difficoltà economica (ad esempio, un’impresa in crisi), puoi richiedere una transazione fiscale per negoziare il pagamento di una parte del debito con l’Agenzia delle Entrate. 7. Prescrizione e decadenza Se il debito è prescritto o l’Agenzia delle Entrate non ha rispettato i termini per agire, puoi chiedere l’annullamento della cartella. Consigli finali in attesa della rottamazione quinques • Non ignorare la cartella: Agire tempestivamente è fondamentale, poiché i ritardi possono portare a pignoramenti o ipoteche.
- Super Bonus attenzione alla elusione
Ci occupiamo di elusione fiscale ed accertamenti in tema di Bonus, quando è possibile cadere nelle reti del fisco ai fini accertativi ed è necessario un ricorso? Vediamo alcuni caso. Nella risposta n. 57/2022 - Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% in relazione all'acquisto di più unità immobiliari da un'impresa di costruzioni e alla successiva installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Acquisto di più unità immobiliari e Superbonus L'Agenzia chiarisce che, in assenza di una specifica limitazione normativa, una persona fisica può beneficiare del Superbonus per l'acquisto di più unità immobiliari residenziali da un'impresa di costruzioni che ha effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici. Il limite di spesa agevolabile è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensivo delle pertinenze, anche se accatastate separatamente. Agenzia delle Entrate Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, considerati interventi "trainati" ai fini del Superbonus, l'Agenzia precisa che: Tempistica dei lavori e dei pagamenti : È possibile beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati dall'impresa costruttrice durante i lavori di ricostruzione. Il pagamento di tali spese può avvenire contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile. Cessione dell'energia al GSE : Per fruire del Superbonus, è necessario cedere l'energia non auto-consumata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'Agenzia chiarisce che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione anche prima della formalizzazione del contratto con il GSE, a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE. Agenzia delle Entrate Inoltre, l'Agenzia sottolinea che, in caso di successiva vendita delle unità immobiliari, non emergono plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, purché gli immobili siano stati posseduti per un periodo superiore a cinque anni o siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Il tema del numero di edifici acquistabili, ed il numero dei bonus applicabili sarà oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi anni ai fini anti eluusivi come nel caso di frazionamenti di immobili a scopo di moltiplicare i bonus o accorpamento di immobili a scopo di ridurre la tassazione (prima casa). Ogni caso è a sé sarà necessario quindi una analisi del caso concreto al fine di respingere eventuali contestazioni in sede accertativa. Leggi il blog e trova il tuo caso oppure contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli
- Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge
Preliminare di compravendita in violazione delle incompatibilità sulle farmacie da parte di farmacisti e società Ci viene chiesto di analizzare la sorte di quei contratti (nel caso di specie trattasi di contratto preliminare) conclusi tra Farmacisti e non farmacisti ivi incluse società del settore, in violazione di norme amministrative, come quelle in tema di incompatibilità di diritto farmaceutico Leggi il blog in diritto farmaceutico Che sorte avrà il contratto concluso in violazione delle norme sulle incompatibilità del diritto farmaceutico? La risposta non è scontata alla luce della giurisprudenza creatasi sul tema delle farmacie e delle incompatibilità e della normativa civilistica dei contratti. Leggi pure: Socio di più farmacie la pluripartecipazione Occorre considerare, infatti, che il trasferimento della farmacia è sempre e necessariamente subordinato, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale (Cass sent. n. 3587-93), tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. Segui la pagina sui social Nella risalente pronuncia dell’08/11/1983, n. 6587, che ha indirizzato la giurisprudenza successiva, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che, nel concorso dei requisiti stabiliti dalla legge, il trasferimento è valido ed operante “inter partes” , anche se il suo effetto principale, cioè quello di consentire all’acquirente di esercitare la farmacia, e l’effetto ad esso strettamente collegato, cioè il trasferimento dell’azienda farmaceutica , restano sottoposti alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo da parte del medico provinciale, il quale integra un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti, nonchè previo riscontro della circostanza che l’acquirente non si trovi nelle condizione di incompatibilità , previste dalla legge, ovvero non ricopra posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato o di enti pubblici, nè eserciti la professione di propagandista di medicinali (artt. 12 e 13). Quando Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge Da tanto consegue che, è consentito alle parti stipulare un contratto di trasferimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico , così deve ritenersi consentito alle parti stesse, dopo la stipula di un preliminare di trasferimento , e sempre nel concorso di quei requisiti di adire il giudice ordinario per l’esecuzione in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., senza necessità di ottenere preventivamente il suddetto riconoscimento del medico provinciale, ove non venga rispettato l’impegno da parte dei contraenti, in considerazione del fatto che la sentenza richiesta con tale azione non viene ad interferire in alcun modo sulla posizione dei contraenti verso la pubblica amministrazione ed è idonea a produrre solo gli effetti che avrebbe determinato il trasferimento non stipulato, sicchè, resta ferma la funzione del successivo riconoscimento del medico provinciale, quale condizione sospensiva, nel senso sopra specificato, degli effetti del trasferimento disposto giudizialmente. Le Sezioni Unite distinguono, quindi, il momento privatistico della conclusione del contratto preliminare, valido ed efficace tra le parti dal momento pubblicistico dell’autorizzazione amministrativa, che si pone come condizione sospensiva, sicchè il contratto definitivo non è idoneo a trasferire immediatamente la titolarità della farmacia, che discende, invece dall’autorizzazione del medico provinciale. Su tale solco interpretativo, la Corte di cassazione con successiva sentenza n. 6050/1995, ha avuto modo di precisare che “poichè ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico la vendita, come più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o “mortis causa” di una farmacia non solo non consente all’acquirente prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di un’autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva”. Leggi il blog in diritto farmaceutico La disposizione della L. n. 475 del 1968, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia Farmacie il contratto preliminare in violazione di legge alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato a operare e che lo stipulante si riservi di indicare (Cassazione civile sez. III, 01/04/2014, n. 7525; Cassazione civile sez. II, 21/06/1995, n. 7026; Cassazione civile sez. II, 22/10/2015, n. 21523). Hai un quesito? Contattaci Anche ai fini degli effetti sul piano fiscale , è stato stabilito che, in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, seppur con riferimento all’imposta di registro , che “la base imponibile , nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali soggetto a condizione sospensiva, è segnata dal valore del bene alla data in cui si producono i relativi effetti, ovvero al tempo del verificarsi della condizione”, rilevandosi che “a tale interpretazione induce l’elemento testuale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, in linea con la terminologia del codice civile, in quanto gli effetti traslativi o costitutivi sono prodotti non dalla stipulazione del contratto condizionale, destinato a rimanere inoperante senza l’avveramento dell’evento futuro, ma dall’accadimento di questo; la retroattività degli effetti stessi, una volta prodottisi, non implica mutamento del fatto generatore” (Cass. n. 7878/2012; n. 16562/2012; n. 4657/1999). Leggi pure La concorrenza tra farmacie Nè può ritenersi che la situazione di incompatibilità si verifichi in virtù dell’effetto retroattivo dell’avveramento della condizione perchè, in assenza di autorizzazione amministrativa, pur essendo costituita la società, essa non potrà acquisire la titolarità della farmacia senza l’autorizzazione amministrativa. Ne consegue che l’incompatibilità di una delle parti del contratto preliminare non produce l’effetto traslativo, condizionato all’atto amministrativo autorizzatorio. La circostanza che una parte non sia dotata dei particolari requisiti di idoneità previsti dalla legge non impediva affatto la stipulazione di un contratto preliminare condizionato alla futura acquisizione di questi requisiti o che essi fossero acquisiti dal terzo in favore del quale il contratto preliminare era destinato ad operare e di cui si riservi di indicare il nome. Leggi pure L'ampliamento dei locali della farmacia La vendita, dunque, come, più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o mortis causa, di una farmacia, non solo non consente all’acquirente, prima del riconoscimento, l’esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell’azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, concordemente considerato una autorizzazione costitutiva dalla giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato (sent. N. 1315/93), si realizza con efficacia retroattiva. Inefficacia e nullità dei contratti contrari a norme imperative Non è assimilabile il presente caso alla nullitá per violazione di norme imperative (Cassazione civile sez. lav., 21/04/2016, n. 8066,) di cui all’art. 1418 c.c., comma 1, poichè, in tal caso, non è previsto un successivo controllo da parte dell’autorità amministrativa, sicchè il contratto violerebbe direttamente norme imperative; diversamente, nell’ipotesi di incompatibilità prevista dalla legislazione in materia di acquisto e trasferimento di farmacie , il contratto non è nullo ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione giuridica. Deve ribadirsi, pertanto, l’assoluta validità di un contratto preliminare con cui una parte si impegna a costituire una società con un' altra parte., al momento della stipula incompatibile poichè titolare di altra farmacia, in quanto la disposizione della L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce affatto la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti , nè impedisce la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita della farmacia condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promittente acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare. Cassazione 2020 n 16050 Leggi il blog con centinaia di casi svolti consultabili liberamente Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Gioco e scommesse e la distanza dai luoghi sensibili
Nel presente post a richiesta trattiamo la tematica dei Giochi e scommesse e delle Case da giuoco a cui la Legge regionale impone una Distanze da luoghi detti sensibili e quindi impone un obbligo di Delocalizzazione. È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. Necessaria una perizia per la valutazione della distanza dal luogo sensibile ad esempio una Chiesa o una Scuola Necessario altresì la valutazione concreta del territorio comunale, tenendo conto anche delle eventuali limitazioni dello strumento urbanistico che ammetta l’installazione in altro territorio comunale. Per le case da gioco quale é la competenza della Regione? La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Seguici sui social Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati , per contrastare il fenomeno della ludopatia , non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. Leggi pure: Totem e sanzioni La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Costituzione (libera iniziativa economica), esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2024 n. 2639; e 9301/2024. Hai un quesito legale altamente tecnico? Leggi il blog o contattaci Studio Legale Angelini Lucarelli Avv Aldo Lucarelli
- La concorrenza tra Farmacie
Farmacia vacante per anni ed assegnazione a distanza di un decennio costituisce concorrenza in danno dei farmacisti esistenti? Può un atto amministrativo essere considerato viziato per concorrenza sleale tra farmacisti? La concorrenza sleale è definita nel nostro codice dall'art 2598 cc ed è stata più volte oggetto di interpretazione da parte della Cassazione secondo cui può costituire concorrenza sleale ove l'imprenditore concorrente consapevolmente agisce in danno dell'altra azienda creando effetti distorsivi del mercato (Cass Civ 3965/20) Segui la Pagina sui social con articoli in diritto farmaceutico Ed ancora lo sviamento di clientela ricavabile dalla citata norma attiene a condotte volte ad accaparrarsi la clientela con mezzi subdoli ed artifici in danno dell'altrui azienda. La concorrenza tra Farmacie La riattivazione Farmacia vacante puó costituire concorrenza sleale? Il punto allora è può costituire concorrenza sleale quella del farmacista che chiede tramite una istanza di decentramento la riattivazione di una farmacia vacante chiusa da anni? Il quesito nasce da un nostro lettore che in una grande città Italiana ha chiesto ed ottenuto il decentramento (art 5 L 362/1991) in una zona non servita poiché resasi vacante la sede a questa assegnata. Leggi pure: "Il Patto di non concorrenza e la concorrenza sleale" A tale tipologia di quesito possiamo rispondere con la recente giurisprudenza del Tar Bari che ha avuto modo di affrontare un caso simile. Il vantaggio acquisito in via di fatto, nel tempo, in virtù della mancata assegnazione di tale zona contigua alle proprie sedi farmaceutiche, non è idoneo a radicare alcuna pretesa giuridicamente rilevante e azionabile in giudizio, risultando rispettata - la normativa di settore (sia le norme sulle distanze tra sedi farmaceutiche sia il rapporto percentuale con la popolazione insediata). La riattivazione Farmacia vacante e concorrenza La concorrenza tra Farmacisti La stessa terza Sezione del Consiglio di Stato, con la ormai risalente sentenza n. 3829/2016, ha significativamente escluso l’impugnazione da parte dei farmacisti limitrofi della delibera di riattivazione di una farmacia da tempo vacante: “La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe , in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina – dopo tanto tempo – la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico”; Leggi il blog in diritto farmaceutico E quindi facendone discendere in tema di concorrenza tra farmacie che “. .lo sviamento di clientela, come correttamente dedotto, non può costituire nel caso di specie un idoneo presupposto per fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso di primo grado”. Tar Bari 703/2024. Ecco quindi che non si può configurare concorrenza tantoppiu sleale quella consistente nella riattivazione di una sede vacante chiusa a distanza di anni nè profili di legittimità della pianta organica possono sollevarsi ove non vi siano lesioni dei parametri di legge inerenti rapporto abitanti/farmacie o le distanze minime tra Farmacie. Hai un quesito specifico? Leggi il blog o contattaci mentre è stato ritenuto responsabile il Farmacista che affigge i propri orari su quelli predisposti dal concorrente coprendoli. E' quanto si ricava da una recente sentenza del Tribunale di Verbania del 26.10.2017 (Cassata da sentenza con rinvio n. 35993/20) che ha condannato un Farmacista titolare “scoperto” a coprire gli orari della Farmacia rivale con un cartello con i propri orari, quando tale Farmacia era chiusa. La norma violata risulta essere l'art. 513 del codice penale, secondo cui Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della della persona offesa, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. Tale reato di concretizza come “dolo specifico” nel senso della piena volontà allo scopo perseguito dalla condotta da parte del suo autore. In sintesi il Farmacista che copre gli orari del rivale vuole effettivamente creare un danno all'impresa avversaria e/o accaparrarsi la clientela, anche solo per un particolare giorno, si pensi all'apertura nel giorno di ferragosto in una località turistica. L'attività di “turbativa del commercio” descritta nella norma è differente da altre figure comunque molto simili come la “concorrenza sleale” o lo "storno di clientela". Secondo l'insegnamento della Cassazione n. 12227/15, va ritenuto che, il bene giuridico sacrificato dall’offesa descritta dalla norma dell'art. 513 c.p. il libero e normale svolgimento della industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull' ordine economico (Sez. 3, n. 3445 del 02/02/1995, P.M., Carnovale e altri, Rv. 203401), è penalmente rilevante, però, unicamente una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio e non la concorrenza in sé. Quindi soggiace al reato ex art. 513 cp una attività che a monte vada a turbare pacificamente il normale svolgimento del commercio , come ad esempio l'apposizione di un cartello propri orari al posto di altri presenti sulla porta del rivale che vengono anche nascosti, e va distinta dallo “storno di clientela” o dalla “concorrenza sleale”, che invece sono situazioni proprie tutelate da altre norme come l'art. 513 bis del codice penale, previsto per il caso di “concorrenza sleale con violenza o minaccia” o di concorrenza sleale di carattere civilistico, come quelle attività di un imprenditore volte a creare confusione con i nomi o i prodotti di un concorrente, oppure volte a creare il discredito del concorrente, o ancora in attività tali da danneggiare l'altrui azienda e contrarie alla buona fede ed alla correttezza (art. 2598 del codice civile). Segui la pagina on line Studio Legale Angelini Lucarelli Diritto Farmaceutico Avv Aldo Lucarelli
- Farmacie e finanziamenti dai familiari
Farmacisti, come avere un aiuto esterno da un familiare o investitore senza ricorrere alla formazione di una società? Con questo articolo cerchiamo di indicare due schemi contrattuali poco conosciuti ma già utilizzati nel mondo del diritto farmaceutico e delle ditte individuali, come nel caso di piccole farmacie rurali o sedi di minori dimensioni Cerchiamo di rispondere ad un quesito relativo a forme di contratto alternative alla ditta individuale ed alla società nella gestione della Farmacia. Esiste una terza strada di collaborazione alternativa al binomio farmacista individuale/società? Blog di Diritto Farmaceutico - Leggi Parliamo della associazione in partecipazione. Con il contratto di associazione in partecipazione nella farmacia l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'apporto potrà essere solo di capitale infatti non é possibile estendere tale accordo a forme di lavoro subordinato. Hai un quesito? Contattaci senza impegno Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro , e cio' a seguito della riforma del 2015 che ha espressamente escluso l'apporto di lavoro al fine di evitare una sovrapposizione con un rapporto di carattere subordinato mascherato da una associazione in partecipazione. Leggi pure articoli in diritto societario per Farmacie: Farmacia e la prelazione La distinzione principale poi risiede nel rischio di impresa che è presente nel contratto di associazione mentre manca nei rapporti subordinati, e cio' quale controprestazione alla partecipazione agli utili ed alle perdite. Leggi gli articoli gratuiti in Diritto Farmaceutico Una particolare figura è data dal contratto di cointeressanza. Tale contratto già usato in passato nel diritto farmaceutico tra farmacisti e non farmacisti è volto a coinvolgere nel finanziamento un terzo soggetto estraneo alla farmacia, il quale avrà diritto ad utili dell'impresa. Seguici in Line Infatti con la cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite è il contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite nei limiti di quanto apportato della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attività, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di società o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullità, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilità della titolarità della farmacia dalla titolarità della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475). Cass. Civ. 2091/1990. Farmacie ed i finanziamenti (da familiari) “ in tema di esercizio di farmacia, il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare del servizio, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all’associante la titolarità, l’amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che vietano la scissione della titolarità dell’impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico” .(Cass. Civ. 7525/2014) Puo' anche interessarti "Dispensario Farmaceutico a chi tocca gestirlo" Tale contratto, unitamente all'associazione in partecipazione (leggi qui) oggi un po' in desuetudine, sono stati molto utilizzati in passato sia per finanziare le farmacie di farmacisti con ditta individuale, sia per compensare problemi successori in favore di cointeressati non farmacisti. Oggi tali previsioni appaiono pareggiate dai meccanismi societari della riforma data dalla legge 124 del 2017 sebbene mantengano una loro certa autonomia. Hai un quesito o una esperienza da raccontare? Contattaci In conclusione ove si voglia apportare un supporto di capitale alla farmacia o ad una impresa svolta in modo individuale é possibile ricorrere agli schemi di “ co-interessanza ” o di “ associazione in partecipazione ” senza dover necessariamente trasformare la propria ditta individuale in una società. Leggi il blog in diritto farmaceutico Il caso tipico é l’aiuto familiare di un genitore al figlio o coniuge nella gestione della propria attività individuale. Studioq Legale Angelini Lucarelli Avv. Aldo Lucarelli