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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Revisione pianta organica ad istanza del farmacista

Ci viene spesso chiesto se la revisione della pianta organica delle farmacie comunali siano un dovere d'ufficio da parte del Comune oppure se è possibile per il singolo farmacista attivarsi per promuovere tale incombenza.

Sovente infatti il Farmacista ha interesse affinché il proprio comune provveda alla verifica della pianta organica, alla verifica dell'oranizzazione territoriale, nonché alla verifica del rapporto popolazione/farmacie sia in casa di aumento del numero della popolazione, sia in caso, assai frequente, di decremento..


Revisione pianta organica ad istanza del farmacista

Sulla problematica della cancellazione di una sede non ancora aperta in quanto vacante per decremento della popolazione abbiamo già discusso in altre sedi, affermando che lì' dove la sede NON sia ancora assegnata e quindi risulti vacante è possibile ipotizzarne la soppressione, sebbene vi siano istanze di senso contrario, lì dove sia stato il concorso ad invididuarne una nuova sede in fase ancora di "scelta" da parte dei candidati che abbiano riposto affidamento.


Revisione pianta organica ad istanza del farmacista


Tuttavia per quel che qui interessa,

Puo' un farmacista attivarsi con una istanza rivolta al Comune per sollecitare la revisione della pianta organica?
Puo' un farmacista richiedere un provvedimento di soppressione di una sede non ancora aperta?
Da questo concetto nasce la domanda in tema di revisione pianta organica ad istanza del farmacista

Cerchiamo di fare chiarezza... e’ appena il caso di precisare che, a fronte di una puntuale diffida da parte di un Farmacista o di un gruppo di farmacisti, l’amministrazione comunale è tenuta ad attivare e perfezionare, in senso positivo o negativo, il procedimento finalizzato alla revisione biennale del numero delle farmacie spettanti in base al dato della popolazione residente, potendo, in linea di principio, l’adeguamento di tale numero trovare giustificazione non solo nel caso di incremento demografico, ma anche nell’ipotesi di decremento (sul punto anche una passata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 ottobre n. 4085).


Revisione pianta organica ad istanza del farmacista

Contrariamente a quanto sostenuto da alcune posizioni comunali, infatti l’attivazione del procedimento di revisione biennale va fatta d’ufficio, atteggiandosi l’istanza del privato interessato come meramente sollecitatoria:


in tal senso depone il citato art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie.

Non sussiste quindi l'obbligo di modifica della pianta organica in sé ma l'obbligo di revisione.


L’obbligatorietà è, quindi, riferita all’attivazione del procedimento e non al suo risultato: tale potere-dovere di revisione si rivela, in definitiva, preordinato a garantire la costante coerenza nel tempo delle previsioni della pianta organica ai flussi demografici in aumento, in diminuzione o anche solo in variazione qualitativa, ossia pure a quei flussi che, essendo la risultante di spostamenti massivi sul territorio, siano in grado di determinare significative variazioni nella distribuzione della popolazione o nella sua composizione.



Revisione pianta organica ad istanza del farmacita

La pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste, pertanto, i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio,

rispetto al quale può essere esperito, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale, il rimedio dell’impugnativa del silenzio (ai sensi dell'art. 116 cpa), che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d’ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l’eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria, sul punto si vedano diverse pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2015; TAR Sicilia Catania, Sez. II, 24 giugno 2005 e Tar Na 1700/23 ).


Revisione pianta organica ad istanza del farmacista
Revisione pianta organica ad istanza del farmacista

         Diritto Farmaceutico  e pianificazione urbanistica


Quindi ai sensi della richiamata disposizione di legge, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere in merito alla diffida presentata dai Farmacisti del territorio, concludendo il procedimento di revisione biennale per anno pari, mediante un provvedimento espresso e motivato che dia conto della sussistenza o meno delle condizioni per effettuare la rimodulazione del numero delle zone farmaceutiche e che adotti le conseguenti determinazioni, il tutto in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.


Viceversa, va disattesa la pretesa del farmacista all’adozione del provvedimento di modifica soppressione della zona farmaceutica

posto che il procedimento di revisione biennale della pianta organica ha carattere eminentemente discrezionale – postulando una valutazione dell’amministrazione comunale riferita all’equa accessibilità di tutti gli abitanti, anche di aree scarsamente popolate, al servizio farmaceutico – e il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando non si configurino margini di esercizio della discrezionalità, giusta quanto previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a. in tema di rito del silenzio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5543).


Ne consegue che SI è ammissibile l'istanza di sollecitazione della revisione della pianta organica comunale dalle Farmacie, ma attenzione cio' non vuol dire che sia pretensibile il risultato, quindi non è ammessa una istanza rivolta ad un risultato di modifica, che in quanto discrezionale è e rimane della pubblica amministrazione ed è soggetto ad una azione giudiziale limitata ai casi di arbitrarietà ed irragionevolezza, ovvero i limiti esterni del giudicato.

Avv. Aldo Lucarelli






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