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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Videolottery e distanze minime dai luoghi sensibili.

“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” quale distanza dai luoghi sensibili?


I sistemi di gioco video lottery o VLT (di cui all’art. 110 comma 6 lettera b. del TULPS), autorizzati dalla Questura sono soggetti al limite minimo dei 300 metri secondo le leggi regionali ed i regolamenti comunali.


Tale distanza deve essere misurata - e verificata poi dall'amministrazione comunale - oltre che rispettare ai sensi dell'art. 9 del decreto direttoriale AAMS 22.02.2010, il principio degli ambienti dedicati.


E' poi posta a carico delle leggi regionali la determinazione ed il contenuto precettivo, ed infatti è potesta delle legge regionale distinguere le “sale da gioco” (quali “locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”)


dagli “spazi per il gioco” (quali “gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente”),


oltre che la disciplina, delle distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco (definiti come” gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”)


Sussiste poi la competenza regolamentare comunale per l'applcazione delle norme in tema i pubblica sicurezza di cui al TULP articoli 86 e successivi che puo' anche integrare come nel caso delle zone sensibili la normativa regionale.


E' solo il caso di precisare che Videolotterie (VLT) sono quelle apparecchiature nel settore dei giochi da divertimento ed intrattenimento legali; si può affermare che le VLT rappresentino un'evoluzione delle tradizionali AWP poiché connessi ad un sistema centralizzato.

Distanza degli apparecchi di gioco di 300 metri dalle zone sensibili


Quanto alla distanza è prescritto dalla leggi regionali il rispetto del limite dei 300 metri dalla zone contenenti luoghi sensibili. La distanza - di solito imposta dalla legge regionale - deve essere misurata secondo il percorso penale piu' breve


Quali sono le zone sensibili? Esiste un elenco?


Di recente il Tar ha ritenuto "sensibili" le “strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori” ma anche i luoghi pubblici adibiti allo svago, come ad esempio i giardinetti pubblici.


Le amministrazioni comunali, pertanto, possono anche ampliare il novero dei luoghi sensibili purché tengano di conto del contesto e dei profili di sicurezza pubblica.

Orbene, la inclusione delle aree verdi pubbliche nel contesto delle aree sensibili ben risponde a tale principio, dal momento che risulta del tutto ragionevole affiancare a scuole e case di riposo (definite direttamente dalla legge come aree sensibili) anche punti di maggior ritrovo e aggregazione delle medesime fasce di popolazione che frequentano i primi.


Ecco quindi che possiamo fissare alcuni punti comuni della legislazione in tema di giochi e di contrasto alla ludopatia,


L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente,


Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale piu' breve, dai luoghi sensibili.


I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dalla normativa regionale di riferimento per i quali non puo' essere rilasciata l'autorizzazione tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.





Facendo tesore di alcuni testi regionali possiamo quindi individuare i seguenti concetti chiave, ovvero


a) per "sale da gioco"


devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attivita' di gioco con vincita in denaro il cui esercizio e' autorizzato ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);


b) per "apparecchi per il gioco lecito"


devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico;


c) per "luoghi sensibili",


salvo l'attività Comunal che ne individui di ulteriori, devono intendersi:


1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le universita';

2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;

4) le caserme militari;

5) i centri di aggregazione di anziani;

6) tutti i luoghi di culto;

7) i cimiteri e le camere mortuarie;


La normativa, coordinanata a livello nazioale e soggetta ai controlli di AAMS è comunque demandata a regolamentazione regionale e comunale, sarà quindi necessario una analisi caso per caso salvi i punti prestabiliti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 86 e segg e 110 e segg.)






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