Ci è stato chiesto di rispondere alla domanda, SE e QUANDO è possibile contestare in termini urbanistici amministrativi, la vicinanza commerciale di un nuovo progetto, rispetto all'insediamento esistente.
Rispondiamo citando i passi di importante giurisprudenza sul punto, per una disamina piu' approfondita Contattaci.
Ora, secondo una consolidata giurisprudenza è ammesso a censurare i titoli abilitativi (edilizio e commerciale) rilasciati a terzi
per l'intrapresa di una nuova attività economica colui che sia titolare di analoga attività nella zona, e si trovi in situazione di stabile collegamento con essa, giacché costituisce un idoneo fattore legittimante al ricorso la coincidenza quanto meno parziale del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un calo - anche solo potenziale (trattandosi di una m.s.v. non ancora realizzata e in esercizio) - del volume d'affari (Cons. di St., II, 21.4.2021 T.A.R. Liguria, I, 25.2.2015,; id., 25.2.2013).
Infatti se è vero infatti che la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti né limiti territoriali o di distanza costituisce un principio generale dell'ordinamento nazionale,
non è men vero che ciò non equivale affatto ad un “liberi tutti!”,
giacché è fatta espressamente salva la facoltà, per le Regioni e gli enti locali, di introdurre limitazioni all’insediamento di strutture commerciali a tutela dell’ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano (art. 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Si tratta, per l’appunto, di quelle limitazioni che trovano la propria naturale sedes materiae nei piani territoriali ed urbanistici, sicché non può negarsi la legittimazione e l’interesse dell’operatore commerciale vicino e concorrente a contestare il titolo edilizio che egli assuma in contrasto con la strumentazione urbanistica, o, a fortiori, che comporti – come nel caso di specie – una variante ad essa.
In assenza di parametri normativi, la coincidenza potenziale del bacino d’utenza va dunque apprezzata in concreto, caso per caso.
Stando così le cose, il collegio non può che rilevare come, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla nostra analisi in termini di distanza (circa 385 m.) e di caratteristiche merceologiche dell’esercizio da insediare (in quel caso, insegna commerciale) nello stesso Comune, vi siano precedenti in cui il TAR abbia già riconosciuto la legittimazione in termini di vicinitas edilizia e l’interesse a ricorrere in termini di vicinitas commerciale, ovvero la potenziale interferenza dei bacini di clientela.
Ecco quindi che la vicinanza, relativa o assoluta che sia, dipende dal tipo di settore, ad esempio per le Farmacie oltre 200 metri, ed il bacino di utenza, possono legittimare un'azione inibitoria amministrativa.
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