Criterio topografico, quindi in deroga alla nota soglia dei 3.300 abitanti per farmacia.
La seconda sede con il criterio demografico è prevista con il 50% +1 degli abitanti, e così al raggiungimento di 4950 abitanti.
Ecco quindi che si pone il problema del nostro lettore, nel caso di un comune che abbia 4.600 abitanti, a chi spetterà decidere se richiedere l'istituzione della seconda sede di farmacia?
La risposta è agevole, all'amministrazione Comunale, ovvero al centro di interessi della Pubblica Amministrazione maggiormente vicino al cittadino, così' come piu' volte affermato dal Consiglio di Stato, che ha anche sottolineato della ampia discrezionalità nella scelta di tale richiesta.
Ecco quindi che il Consiglio Comunale sarà l'organo chiamato a revisionare la pianta organica, ed a valutare il rapporto tra servizio farmaceutico e abitanti del Comune, o della zona/frazione del medesimo Comune, sempre che non vi siano i numeri previsti per la farmacia con il criterio demografico.
In caso di contestazione invece spetterà al privato cittadino, ad esempio un concorrente già titolare di farmacia, chiedere la verifica della pianta organica ed il rispetto dei parametri.
Come anticipato però non è sempre agevole comprendere quali siano le effettive giustificazioni atte a suffragare l'iter motivazionale di una determina che vada ad istituire una seconda sede di farmacia in quei comuni che nel limite dei 12.500 abitanti vogliano utilizzare il criterio in deroga previsto dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie secondo
Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato quindi su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità ed è pertanto volto a garantire la reale copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole.
Ma esistono dei limiti per il Comune nella istituzione di una nuova sede di farmacia con criterio topografico?
si esistono e sono nella disponibilità del privato cittadino farmacista che assuma di sentirsi leso dalla irragionevolezza dell'amministrazione.
In proposito è stato infatti ribadito che “le valutazioni attuate in ordine all'applicazione del criterio topografico di cui all'art. 104 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 362 del 1991, rispetto al criterio demografico di cui all'art. 1 della legge n. 362 del 1991, per l'istituzione di una sede farmaceutica, sono squisitamente di opportunità in relazione alle concrete situazioni di fatto e sono riservate alla discrezionalità delle amministrazioni locali, senza che il giudice amministrativo, in sede di legittimità, possa sostituire le proprie valutazioni a quelle da loro espresse, se non fondate su elementi di fatto erronei o travisati, ma non oltre” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374), con la precisazione che
“il giudice amministrativo a fronte di valutazioni evidentemente irrazionali o contraddittorie ovvero fondate su elementi di fatto erronei o travisati potrà di certo intervenire perché l'azione amministrativa posta in essere in tali condizioni è illegittima per eccesso di potere, ma non può spingersi oltre e deve lasciare alle amministrazioni competenti il compito di valutare nel merito ed in concreto la ricorrenza dei presupposti di fatto per utilizzare la facoltà di deroga riconosciuta dalla norma qui richiamata” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5106).
tanto premesso, non assume rilievo dirimente il contrasto della delibe comunale con i pareri negativi dell’A.S.L. e dell’Ordine dei Farmacisti, i quali - per quanto obbligatori - non assumono portata vincolante.
In proposito è stato condivisibilmente affermato che “i pareri previsti dalla normativa in esame conferiscono un apporto conoscitivo e valutativo all'Amministrazione, ma non implicano che la stessa sia chiamata a confutarli se di contrario avviso, sicché la motivazione del provvedimento potrà essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori e travisamento, eventualmente segnalati nel parere, ma non già per il solo fatto che il parere non è stato considerato o confutato” (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2017, n. 4946).
Il criterio topografico risulta disciplinato dall’art. 104 R.D. 1265/1934 (TULS), così come modificato da ultimo dall'art. 2 della L. 362/1991, a mente del quale l'istituzione della sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. 475/1968, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, salvo il rispetto del limite di distanza (3000 metri fra la farmacia di nuova istituzione e le farmacie esistenti, anche se ubicate in comuni diversi).
Diversamente dal criterio demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio è basato su una valutazione delle situazioni topografiche e di viabilità e pertanto lo stesso è volto a garantire la copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati il cui accesso alle sedi farmaceutiche presenti sia disagevole.
Orbene è stato osservato dal Tar Salerno n. 717/23 che non assumono valide motivazioni quelle relative alla carenza di medici di medicina generale e alla riduzione di CO2.
Requisiti della istituzione di una farmacia con criterio topografico:
Così come invece andranno valutate e dimostrate motivazioni oggettive quali 1) viabilità, 2) pericolosità del tratto stradale 3) chiusure stagionali delle strade 4) accessibilità alle sedi esistenti e distanza dalle farmacie esistenti 5) frequenza dei mezzi di trasporto.
Ove tali requisiti non siano dimostrabili allora il Tar potrà censurare listituzione della sede per eccesso di potere o illogicità manifeata.
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