Separazione e Divorzio sono due fasi della cessazione della relazione coniugale, mentre la separazione puo' però avere effetti reversibili, il divorzio invece cessano "quasi" tutti gli effetti ed i coniugi possono anche procedere a nuove nozze.
Separazione e Divorzio cosa accade ai diritti Ereditari? al Trattamento di Fine Rapporto? ed alla Pensione di Reversibilità?
Ecco quindi che in caso di separazione, al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. Quindi la separazione, ove non vi sia l'addebito di responsabilità nella sentenza di separazione, non incide sui profili ereditari.
Diverso discorso in caso di addebito della separazione, (addebito della responsabilità della fine dell'unione materiale e spirituale pronunciata in sentenza).
Infatti Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Quando di parla di assegno divorzile si tratta della previsione dell'art. 5 della legge 898 del 1979 secondo cui:
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
E cosa accade al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e Trattamento di Fine Servizio (TFS) in caso di divorzio?
La legge 898 del 1970 art. 12 bis stabilisce che all’ex coniuge spetta una quota pari al 40% del TFR/TFS ma solo relativamente agli anni che il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Pertanto l’ex coniuge può avere aspettative solo sulla quota relativa agli anni di lavoro svolta in costanza di matrimonio, e non sull'intero TFR o TFS.
Tali diritti però sono subordinati alla doppia condizione
1) non vi sia nuovo matrimonio
2) il coniuge sia già titolare di assegno di mantenimento.
Quindi, l’ex coniuge che non è titolare di assegno di mantenimento periodico non può rivendicare la quota del TFR/TFS.
La Cassazione recentemente ha precisato che il TFR potrà essere devoluto al coniuge solo in caso questi sia titolare di un assegno di mantenimento liquidato secondo l'art. 5 della legge e non riguarda quindi tutti i casi di accordi economici tra i coniugi.
Sembra escludersi la possibilità della quota del 40 del TFR quindi ove l'accordo sia giunto tra le parti e non abbia le caratteristiche richieste dalla legge.
Divorzio e Pensione di reversibilità.
Il coniuge separato avrà diritto alla pensione di reversibilità ove sia presente un assegno di mantenimento. In caso di addebito, la pensione è dovuta solo nella residuale ipotesi in cui sia stato riconosciuto un assegno alimentare a favore di questi.
Analogo discorso in caso di divorzio, ove l'ex coniuge avrà diritto alla pensione di reversibilità solo in caso di precedente assegnazione di assegno di mantenimento a titolo di alimenti, ed il rapporto di lavoro sia iniziato alla dal matrimonio.
infine il caso dell'eredità, l'ex coniuge, ancorché uscito dall'asse ereditario, ove abbia ottenuto in sede di divorzio un assegno di mantenimento potrà fare identica domanda a carico dell'asse ereditario del proprio precedente partner.
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