Può un general contractor come una Energy Service Company offrire sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi di riqualificazione energetica sia il servizio di progettazione dell'opera?
Tale servizio è soggetto al SuperBonus anche per ciò che attiene alle attività dei professionisti?
Può il General Contractor avere un compenso per tale attività di coordinamento con i professionisti?
Quale schema contrattuale si configura?
Tale servizio di progettazione è svolto da professionisti abilitati che talvolta hanno un rapporto di dipendenza e talvolta sono collaboratori o società terze.
Il general contractor, inoltre, intenderebbe proporre ai propri clienti anche l'esecuzione di tutti i servizi professionali associati all'opera quali
coordinamento in materia di sicurezza
redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
direzione dei lavori e contabilità dell'opera;
asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle spese
Visto di conformità
esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.
I servizi professionali sopra elencati sarebbero forniti, ed assegnati a professionisti indicati direttamente dal committente esempio un condominio, che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere le mansioni in questione.
I corrispettivi per i servizi sopraelencati verrebbero addebitati dai professionisti nei confronti di GC (General Contractor) nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente, ove definiti, tra cui il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016; il General Contractor a sua volta, addebiterebbe al cliente la medesima prestazione, richiedendo il medesimo compenso imponibile richiesto dai professionisti, senza applicazione di alcun sovraprezzo.
Per rispondere a tali quesitit si rappresenta quanto segue.
Il rapporto giuridico che si istaura tra il General Contractor ed il committente degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del Superbonus si
qualifica come un contratto atipico "complesso" che include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza,
con i professionisti che svolgono le attività riguardanti l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.
In particolare, i suddetti professionisti - incaricati direttamente dai soggetti beneficiari della detrazione Superbonus - addebitano la propria prestazione nei confronti del GC che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio - senza aggiungere alcun margine proprio -sui beneficiari dell'agevolazione.
Il mandato rubricato nell'articolo 1703 del codice civile
Ne consegue che, anche questi importi riaddebitati costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente.
Superbonuns Mandato e Subappalto
Nella sostanza, infatti, si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali.
Al riguardo, il GC rappresenta che i documenti contabili e fiscali consentiranno di identificare la quota di corrispettivo generata dal ribaltamento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali fruite per i servizi summenzionati. Inoltre, la circostanza per cui l'incarico e la fissazione del relativo compenso dei professionisti che pongono in essere le attività di cui ai punti sub da 1) a 6) descritti, sia posto in essere dal committente garantisce il rispetto della ratio di tali adempimenti contenuta nei DM correlati alla disciplina del #Superbonus.
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Per quanto concerne gli oneri oggetto di ribaltamento, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.
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A tale proposito si rileva che
la circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi
che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al "contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione.
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Alla luce di ciò e nei limiti di quanto sopra descritto, si ritiene che il General Contractor possa fruire del Superbonus con la modalità di cui al comma 1, lettera a ) dell'articolo 121 del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura) in relazione all'unico contratto "complesso" prestato al committente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame. (Agenzia delle entrate 261/21).
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