L’attuale formulazione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede infatti:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Come é stato sostenuto dagli esperti del settore, e dalla prassi operativa, si tratta tuttavia di una scadenza intermedia nella quale bisogna avere la prova di aver compiuto la soglia del 30%
ma tranquillamente in tale soglia ricadono anche lavori non oggetto di agevolazione .
L'importo quindi potrà computate il valore dei contratti di appalto e sub appalto in corso di esecuzione.
Sara quindi possibile fare riferimento ai SAL (stato avanzato lavori) controfirmato dalla ditta appaltatrice e con documentazione fotografica e relativa prova della data, ad esempio foto con giornale attestante la data, e
successivo invio a mezzo PEC dalla ditta appaltatrice al committente al fine di avere la data certa di esecuzione.
Possibile anche l'uso della c.d. marca temporale telematica.
Dagli esperti del settore derivano alte indicazioni come ad esempio la contabilizzazione degli acconti e quindi dei relativi bonifici attestanti la prova del valore dei lavori e dei corrispettivi e della relativa data relativa a lavori svolti.
Così come appare logico ritenere nel computo del 30% anche le prestazioni professionali e spese tecniche effettivamente svolte il tutto nell'ottica del intervento complessivo.
Il soggetto chiamato ad effettuare tali valutazioni é il Direttore Tecnico nominato per l'opera.
Attendiamo sviluppi prima di valutare l'eventualità di ricorrere a Bonus Minori in caso di perdita del Super beneficio.
Le conseguenze infatti potranno variare da una ipotesi "grave" di risoluzione contrattuale ad ipotesi "meno gravi" di variazioni economiche in relazione ai minori bonus da ottenere e scomputare.
L'ipotesi peggiore della risoluzione contrattuale é percorribile ove il Super Bonus sia stato ritenuto il "trigger element" della vicenda contrattuale, nel senso che senza di esso il committente non avrebbe mai appaltato i lavori.
Ma questa é un'altra storia.
Il consiglio del legale é quello di prevedere tutto contrattualmente anche solo nella formula dello scambio di PEC.
Infine é il caso di sottolineare che le detrazioni sono applicabili solo se viene utilizzato il c.d. bonifico parlante.
Il bonifico parlante per le detrazioni relative a lavori di ristrutturazione è obbligatorio e rappresenta ad oggi quindi l’unico mezzo di pagamento idoneo.
Ai fini della corretta compilazione bisognerà inserire i seguenti dati:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La tracciabilitá dei pagamenti quindi diviene requisito di validità dell'accesso ai bonus, con ovvie ripercussioni di carattere fiscale.
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