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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Super Bonus attenzione alla elusione

Ci occupiamo di elusione fiscale ed accertamenti in tema di Bonus, quando è possibile cadere nelle reti del fisco ai fini accertativi ed è necessario un ricorso?

Vediamo alcuni caso.


Nella risposta n. 57/2022 - Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% in relazione all'acquisto di più unità immobiliari da un'impresa di costruzioni e alla successiva installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo.


Acquisto di più unità immobiliari e Superbonus


L'Agenzia chiarisce che, in assenza di una specifica limitazione normativa, una persona fisica può beneficiare del Superbonus per l'acquisto di più unità immobiliari residenziali da un'impresa di costruzioni che ha effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici. Il limite di spesa agevolabile è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, comprensivo delle pertinenze, anche se accatastate separatamente.

Agenzia delle Entrate


Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, considerati interventi "trainati" ai fini del Superbonus, l'Agenzia precisa che:

  • Tempistica dei lavori e dei pagamenti: È possibile beneficiare del Superbonus per le spese sostenute per l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo realizzati dall'impresa costruttrice durante i lavori di ricostruzione. Il pagamento di tali spese può avvenire contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile.

  • Cessione dell'energia al GSE: Per fruire del Superbonus, è necessario cedere l'energia non auto-consumata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'Agenzia chiarisce che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione anche prima della formalizzazione del contratto con il GSE, a condizione di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.

    Agenzia delle Entrate






Inoltre, l'Agenzia sottolinea che, in caso di successiva vendita delle unità immobiliari, non emergono plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, purché gli immobili siano stati posseduti per un periodo superiore a cinque anni o siano stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.


Il tema del numero di edifici acquistabili, ed il numero dei bonus applicabili sarà oggetto di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate nei prossimi anni ai fini anti eluusivi come nel caso di frazionamenti di immobili a scopo di moltiplicare i bonus o accorpamento di immobili a scopo di ridurre la tassazione (prima casa).

Ogni caso è a sé sarà necessario quindi una analisi del caso concreto al fine di respingere eventuali contestazioni in sede accertativa.





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