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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Testamento, Successione e quote di legittima.

Il decesso della persona è un momento triste ed un momento in cui si realizzano importanti effetti giuridici, quali ad esempio la successione mortis causa.


La successione mortis causa è infatti il passaggio di consegne da un soggetto ad un altro, non tramite contratto - successione inter vivos - ma in funzione ed a causa dell'evento morte.



In tali casi tuttavia, mentre è possibile scegliere nella successione inter vivos, quindi contrattuale, quali siano i soggetti, nel senso che ognuno è libero di contrarre con chi ritiene, nella successione mortis causa lo Stato tutela una serie di soggetti che succederanno per legge, questi sono il coniuge, i parenti, gli affini.



Il testatore può disporre validamente dell'intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima.

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre.


Chi ha diritto alla quota di legittima Ne hanno diritto il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e - in assenza di figli - i genitori. Questi soggetti sono chiamati legittimari. La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia a seconda di come gli stessi concorrono tra loro (uno più figli, coniuge e figli, etc.)





Accanto a detti soggetti è possibile poi disporre dei beni residui e/o ancora disponibili tramite il testamento. Come ben noto tuttavia il testamento non potrà ledere le quote previste per legge in favore dei coniugi e dei figli, non sarà quindi possibile disporre di tutto il patrimonio in danno di un figlio o del coniuge, i quali rimarranno comunque titolari di quote di diritto.


Esistono poi questioni legali legate alla successione ereditaria dell'azienda di famiglia, come nel caso di imprese, o di attività soggette ad autorizzazione come le farmacie.



Sussistano rimedi in casi in cui il testatore de cuis abbia disposto in danno di alcuni degli eredi legittimari, ad esempio donando in vita gran parte dei propri beni, o lasciando i beni in modo sproporzionato a favore solo di alcuni di essi. Si tratterà quindi di procedere con un legale ad una azione di riduzione proprio per ripristinare le quote di legge.


E' possibile invece che un erede non accetti l'eredità per timore di dover soddisfare i propri creditori. E' il caso di un soggetto indebitato che abbia diritto di ricevere un eredità ma che non la voglia accettare per evitare di veicolare tale eredità in favore dei propri creditori. Anche in tali casi è possibile un'azione legale da parte dei creditori affinché chi ha ha diritto accetti l'eredità. Sarà necessario anche in tale caso un'azione legale da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 524 cc.


L'apertura della successione quindi si apre al momento della morte del soggetto. La prima cosa da verificare in tale situazione è l'esistenza o meno di un testamento.


La successione legittima è disciplinata agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile. I soggetti che ereditano per legge sono

  • il coniuge o la parte dell’unione civile;

  • i figli;

  • i genitori;

  • i fratelli e le sorelle;

  • i parenti fino al sesto grado.

Le quote di eredità dipendono da quali tra i soggetti elencati siano effettivamente presenti. La presenza di figli esclude tanto i genitori quanto i fratelli e sorelle e i parenti meno prossimi. Può succedere che il testamento vi sia ma disponga solo di una parte del patrimonio: in questo caso per la parte restante operano le regole della successione legittima in concorso con quella testamentaria. Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l'eredità è devoluta allo Stato


Ove esistesse un testamento sarà necessario procedere immediatamente alla sua pubblicazione, tramite notaio, ove invece non sussista un testamento si potrà procedere con la successione ordinaria, nella quale quindi riassumere tutta la consistenza patrimoniale del de cuis.


Si possono distinguere tre fasi della successione.

  1. L’apertura della successione L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Tale norma individua anche il Tribunale competente alla trattazione delle diverse cause che possono essere connesse alla successione del defunto, che è il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

  2. La fase della delazione o chiamata all’eredità Si tratta della fase nella quale si deve individuare a chi spetta il patrimonio ereditario ed in quale misura. L’erede infatti diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità, prima si parla di chiamato. Il chiamato è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto.

  3. L’accettazione o la rinuncia all’eredità

Con l’accettazione il chiamato diventa erede, accettando l’eredità. L’accettazione non è obbligatoria, infatti il chiamato può anche scegliere di rinunciare all’eredità, ad esempio quando l’eredità sia composta in gran parte da debiti.


Ove sussistano dubbi sulla consistenza del patrimonio che si andrà ad ereditare è necessario procedere prima con una stima delle attività e delle passività dell'asse ereditario, e valutare la rinuncia all'eredità o l'accettazione con il beneficio d'inventario.




Hai un quesito specifico per il Tuo caso? Devi predisporre delle attività legali legate ad una successione o ad un testamento? Contattaci per un parere preventivo o un consulto.














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