Trattasi di reato di pericolo punito con la reclusione da uno a sei anni, e riguarda il profilo fiscale del contribuente sia esso persona fisica o ente.
In altro post abbiamo affrontato la questione delle Criptovalute e del Fisco, qui invece ci soffermiamo sul tema delle conseguenze penali.
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E' prevista quindi sia per le persone fisiche, che per gli enti, per i quali consiste in una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote qualora il reato sia stato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa al fine di conseguire un interesse o vantaggio per l’ente stesso (art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lettera g, D.Lgs. n. 231/2001).
La condotta del soggetto responsabile deve essere volta alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
La sottrazione avviene per alienazione simulata o tramite il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La sottrazione fraudolenta é quindi un reato riferito non alla alienazione in sé considerata, ma alla sottrazione fiscale che si verifica per causa dell'atto simulato o di altri atti fraudolenti.
Da quanto sopra deriva che si potrà parlare di sottrazione fraudolenta ove tali condotte rechino danno al fisco, quindi non ad ogni debitore, infatti il bene giuridico tutelato è identificato nella garanzia del pagamento dei debiti tributari
Da quanto sopra deriva che il debito tributario debba essere antecedente la condotta incriminata e sia anche maturo ed esigibile.
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Sussiste poi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Avremo quindi la penale responsabilità quindi anche in azioni volte all'alterazione "attiva" o passiva tale che conduca ad una sottrazione fiscale, infatti come ha avuto modo di precisare la Cassazione "è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento, totale o parziale del fisco"
C'è anche chi ha addirittura configurato l'ipotesi di reato per atti simulatori endo familiari, come la separazione coniugale fittizia volta quindi alla sottrazione del pagamento dei debiti fiscali preesistenti, ipotesi astrattamente configurabile ma difficile da dimostrare.
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