Ci è stato chiesto di chiarire come opera il meccanismo della remissione di querela previsto dall'art. 152 del codice di procedura penale per comportamenti taciti incompatibili con la volontà di procedere in quei procedimenti a querela di parte, come ad esempio l'appropriazione indebita.
E' il caso di un componente del consiglio di amministrazione o ex dirigente accusato dalla Società di essersi appropriato di beni dell'azienda o di aver effettuato spese oltre i propri limiti di mandato e che pertanto sia stato soggetto ad una querela penale per tali comportamenti.
Amministratore denunciato dal suo Presidente, come si rimette la querela?
La questione è dunque la seguente: se la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all'udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell'ente-persona offesa.
Si deve innanzitutto osservare che la disposizione in argomento recepisce una prassi diffusa dettata dagli intenti deflattivi, recepita dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016).
Non sono mancate, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce che hanno opportunamente posto l'accento sul fatto che la volontà di rimettere la querela, manifestata dal querelante citato a comparire in qualità di testimone e non comparso, debba essere effettiva, ciò che del resto è suggerito dallo stesso tenore letterale della disposizione di nuovo conio, che collega l'effetto della remissione alla mancata comparizione del querelante "senza giustificato motivo".
Si è, in particolare, osservato che la nuova disciplina non esime il giudice dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà ad esempio la costituzione di parte civile. (Cass. Pen. n. 43636 del 05/10/2023)
Ed infatti " integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell' interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Cass. 5801 del 29/01/2021).
Come si vede, sia il tenore letterale della nuova disposizione in tema di remissione tacita di querela che le pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema enucleano il principio secondo il quale, pur considerando l'automatismo del meccanismo processuale, il giudice deve procedere all'accertamento dell'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela
Come si individua la volontà della Società di rimettere la querela?
In tema di società tuttavia ritiene la Corte di Cassazione nella pronuncia del 2024 che nel caso qui trattato tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all'ente rappresentato l'effettiva volontà di rimettere la querela manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma.
Per prima cosa deve, innanzitutto, essere accertato che il legale rappresentante dell'ente-persona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell'udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo.
In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall'ente rappresentato, non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela.
E' quindi necessario che lo Statuto della società – da provare in udienza – contempli un siffatto potere.
Invero, la riferibilità all'ente rappresentato del comportamento concludente previsto dalla norma di nuovo conio e adottato dal legale rappresentante può essere ritenuta in termini di certezza soltanto con la espressa previsione, nello statuto dell'ente, del potere del legale rappresentante di rimettere la querela semplicemente non comparendo all'udienza per la quale sia stato citato come testimone;
in assenza di una tale previsione statutaria residuerebbe sempre il dubbio circa la riferibilità del comportamento costituente remissione tacita all'ente-persona offesa, piuttosto che al teste persona fisica non comparso. Cass. Pena. 29959/2024.
Diversamente ad avviso di chi scrive è necessaria una specifica autorizzazione da parte dell'organo sociale deputato ad esprimere tale potere, quindi nel caso in cui la querela sia stata attivata a seguito di determina assembleare, sarà necessaria ancora un determina assembleare per “rimettere la querela” ove invece di tale potere sia stato investito il Consiglio di Amministrazione, sarà quest'ultimo ad autorizzare il legale rappresentante a rimettere la querela.
Studio Legale Angelini Lucarelli
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