Per rispondere al quesito bisogna partire da un presupposto, il rapporto tra soci di Srl e società ricade all'interno di un rapporto contrattuale.
Ove quindi l'assemblea dei soci abbia deliberato un versamento per determinati scopi, non obbligatori ex lege, si pensi ad un finanziamento per operazioni straordinarie, la società non potrà vincolare tramite la delibera societaria il singolo socio a meno che non si instauri dopo la delibera assembleare, un rapporto specifico tra la società ed il singolo socio, dal quale quindi potrebbe derivare anche un'azione di ingiunzione.
Come da giurisprudenza costante, Trib. Milano 15 giugno 2017, in Giur. it. 2017, 2682, secondo il quale allorché sia sottoposta all’assemblea di una S.r.l. la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l’obbligo di eseguire il versamento, essendo all’uopo necessaria un’ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus, la cui prova non richiede forme particolari)”.
La deliberazione assembleare, di un finanziamento, anche ove espressa con il voto favorevole del socio, non può essere considerata alla pari di una ricognizione di debito e quindi non è sufficiente per vincolare, in assenza di un ulteriore accordo contrattuale, il singolo socio al versamento richiesto dall'assemblea.
Secondo il Trib. Milano 19.6.2017 “La delibera assembleare unanime con la quale sia deciso di “approvare la richiesta di versamento in conto finanziamento ai soci fino alla concorrenza massima di €…non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della SRL verso il socio, essendo la SRL onerata della dimostrazione della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società…”.
“In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento;…” (Cass. 15.9.2009 n. 19813, conf.: Cass. 19.10.2007 n. 22016).
La vicenda non è scevra di aspetti particolari da verificare caso per caso, in particolare se il versamento deliberato dall'assemblea sia in conto capitale o a titolo di finanziamento, e quindi contrattualmente come un mutuo da restituire.
Se infatti per i versamenti in conto capitale isolate pronunce giurisprudenziali hanno ammesso la sufficienza della del vincolo dalla delibera assembleare, (Trib. Trani 23.10.2003 in Le Società 2004, 4, 477 e Trib. Roma 3 Maggio 2017) cosa differente accade ove tale versamento avvenga a titolo di finanziamento, rendendosi necessaria una specifica pattuizione per la restituzione che la stessa società dovrà formalizzare verso il socio finanziatore.
In conclusione quale che sia lo scopo, ovvero finanziamento o aumento di capitale, e quale che sia la modalità, ovvero a titolo di mutuo o in conto capitale, sembra preferibile l'orientamento secondo cui la delibera dell'assemblea non sia sufficiente a far sorgere alcun obbligo in capo al socio per il successivo versamento, occorrendo a tal riguardo uno specifico e separato accordo. Sul punto conforme anche Trib. Roma imprese del 4 aprile 2018.
Società: L'assemblea della Srl può vincolare il socio ai versamenti?
No, è necessario un ulteriore atto che regoli i rapporti tra socio e società, se il versamento è a titolo di finanziamento, e questo perché i soci sono terzi con i quali la società dovrà costituire uno specifico rapporto contrattuale.
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