Società di capitali e farmacie, potrà una Società, Gestire sia una farmacia sia una clinica e quindi esercitare anche la professione medica?
Tale quesito é sorto dopo che al Tar é giunta una vicenda che vede coinvolta la possibilità che una medesima società detenga sia l'attività di farmacia sia l'attività medica, nella forma di clinica.
Si tratta quindi di comprendere se le incompatibilità applicate ai farmacisti come persone fisiche, per intenderci quelle degli articoli 7 ed 8 della legge 362/1991 siano applicabili anche alle società, quali persone giuridiche che detengano contemporaneamente una Farmacia ed una clinica o similari.
É il caso delle strutture sanitarie, cliniche, Rsa o case di cura che pur esercitando attività medica vogliano acquisire una farmacia.
La società, immaginiamo una Srl, potrà contemporaneamente avere la titolarità di una Clinica e di una Farmacia pure se gestite in forma autonoma?
É questo il quesito a cui i Tar nel 2021 hanno dato risposta negativa, ma che ora è al vaglio dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo che la Corte Costituzionale ha dato uno spiraglio di apertura in tale direzione.
Abbiamo già trattato di altre vicende sul filo di lana ove "atti legali" rischiano di sconfinare in "atti in frode alla legge", la legge farmaceutica intendo, in quanto tali atti seppure ammessi da un punto di vista Formale, non sono invece ammissibili da un punto di vista Sostanziale.
Vuol dire in sintesi che oggi tecnicamente é possibile per una società di capitali acquisire entrambe le attività da un un punto di vista societario/commerciale, ma tale prassi sebbene formalmente corretta si scontra con lo scopo delle leggi sulle incompatibilità della disciplina farmaceutica, e sulle quali quindi occorre la parola definitiva del Consiglio di Stato.
Attendiamo quindi la pronuncia della adunanza Plenaria chiamata nel corso del 2022 a chiarire quale interpretazione debba trovare l’art. 7 comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di farmacia detenuta da società, ove quest’ultima sia partecipata da altra società attiva in ambito sanitario ed, in particolare, come debbano intendersi in relazione a tale fattispecie, o quali adattamenti interpretativi possano trovare, gli elementi normativi concernenti la “gestione” della farmacia e l’”esercizio della professione medica”.
Una soluzione alla vicenda, ad avviso di chi scrive potrebbe essere quella di consentire ad una società la contemporanea titolarità di una attività clinica/medica e di una farmacia, a condizione di imporre un “revisore” garante di legalità interno delle compagine sociale per lo svolgimento di attività in potenziale conflitto di interessi..
o prevedere altri meccanismi di controllo e di coerenza come ad esempio una minoritaria riserva di quota pubblica per le società in potenziale conflitto di interesse, o ancor di più la possibilità di una estensione di controlli da parte di una Autorità appositamente costituita, come una Consob o una ANAC apposita per il sistema farmaceutico societario.
Ratio della normativa sulle incompatibilità risalente al 1991 era quello di evitare la coesistenza di attività in conflitto di interesse su un unico soggetto (medico prescrittore e farmacista venditore), elemento questo che andrà però reso compatibile all'interno dello schema societario e nel regime del libero mercato MA con il bilanciamento dell'interesse pubblico proprio del sistema farmaceutico.
Della vicenda se ne é occupata anche la stampa specializzata di FarmaciaVirtuale.
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