La vicenda ricade nel disposto dell'art. 2289 c.c. secondo cui il pagamento della quota spettante al #socio che ha effettuato il recesso deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto nella #srl
Ma che valore ha tale #termine?
Tale termine deve intendersi a beneficio del debitore ovvero della società tenuta al pagamento, infatti il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora; e infatti la #Cassazione ha avuto modo di precisare che per la prestazione in questione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento, ai sensi dell'ultimo comma cit. art. 2289 c.c., e cioè entro sei mesi dal giorno in cui si é verificato lo scioglimento del rapporto di società (Cass. 17 maggio 1974, n. 1427):
Ciò sull'evidente presupposto che l'obbligazione divenga esigibile al decorso del semestre
e che il diritto di credito del #socio receduto maturi alla scadenza del semestre è affermato, del resto anche da Cass. 27 aprile 2011, n. 9397.
Ora, la prescrizione inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore è esigibile e ciò, nel senso che, ove il termine per l'adempimento sia a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il #creditore non può esigere la prestazione dovuta.
Da quanto sopra ne deriva che :
"In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale."
Legale Oggi
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