Per rispondere alla domanda è opportuna una premessa. L’approvazione del Bilancio spetta all’assemblea dei soci nelle Società a responsabilità limitata (Srl). Tuttavia, tale approvazione non può avvenire liberamente. La normativa, infatti prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio annuale. Tale procedura può essere così schematizzata:
Redazione di un progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo;
Presentazione del bilancio agli organi preposti al controllo;
Deposito del bilancio presso la sede sociale;
Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci;
Deposito del bilancio presso il Registro Imprese.
E bene le deliberazioni sociali dell'assemblea, così' come la deliberazione di approvazione del bilancio nella Srl così come nella Spa, sono soggette alla procedura "cautelare" che prevede per l'appunto la sospensione dell'efficacia.
Infatti gioca ricordare che nel procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari, il termine “esecuzione” a cui fa riferimento l’art. 2378 comma III c.c. in materia di S.p.A. – applicabile anche alle S.r.l. in forza del richiamo contenuto nell’art. 2479ter comma IV c.c. – non si rivolge soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della
deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione aventi mera efficacia dichiarativa, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio, possono essere sospese ai sensi dell’art. 2378 comma III c.c. (cfr. Trib. Palermo, 12.3.2018; Trib. Milano, 31.5.2017; Trib. Torino, 15.11.2013).
Invero l’ammissibilità della tutela cautelare anche in tema di impugnazione di delibere di approvazione di bilancio è ricavabile dal riferimento testuale all'efficacia della deliberazione assembleare, operato dall’art. 35, comma V, d.lgs. n. 5 del 2003, sui poteri cautelari degli arbitri in materia di delibere. Un analogo potere in punto di sospensione degli effetti delle delibere deve riconoscersi anche nell’ambito della giurisdizione ordinaria, pena la violazione del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Da ciò discende che ogni volta che una decisione dei soci sia produttiva, nell’assetto organizzativo della società, di effetti perduranti nel tempo, non può astrattamente negarsi al socio che ne lamenti la contrarietà a legge o a statuto, sussistendone tutti gli altri presupposti di legge, il potere non solo di eliminarla dall’ordinamento, ma di neutralizzarne gli effetti in corso di causa (cfr. Trib. Milano, 31.5.2017).
Sul punto è opportuno segnalare la sussistenza di una tesi opposta da parte della giurisprudenza recente del Tribunale di Roma - sezione imprese, stante, ad avviso di siffatta corrente, di una natura "meramente dichiarativa" della delibera di approvazione del bilancio. Trib. Roma 12.05.2015.
In punto di diritto, giova rammentare che l’art. 2377, comma VIII c.c. enuncia un principio generale che consente di sostituire la delibera annullabile o nulla, prevedendo un effetto di sanatoria ex tunc (c.d. rinnovazione sanante), idoneo a far salve le situazioni di fatto e i diritti acquisiti medio tempore in forza della delibera sostituita, a condizione che la delibera sostitutiva risulti conforme alla legge e allo statuto (cfr. Trib. Milano, Sez. XV, 02.07.2019, n. 6430; Trib. Roma, Sez. III, 28.11.2017, n. 22268).
Ammessa quindi l'impugnabilità e quindi la sospendibilità, occorre precisare che la norma invocata (art. 2378 cc) richiede la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto e implica l’apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata.
Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l’arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio (cfr. Trib. Roma, Sez. XVI, 22.04.2018; Trib. Bologna, 22.05.2017; Trib. Firenze, 23.02.2017; Trib. Napoli, 24.02.2016).
Legale Oggi
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