Come ormai ben noto oggi è possibile procedere alla separazione civile, e quindi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - divorzio - senza ricorrere al Tribunale, ed almeno teoricamente, anche senza farsi assistere da un avvocato.
La procedura è molto semplice, basterà recarsi presso l'ufficio dello stato civile ove si è contratto il matrimonio civile e richiedere in un primo accesso la raccolta dei documenti da parte dell'ufficio, soprattutto ove uno dei due coniugi non sia dello stesso Comune, e quindi faccia riferimento ad un differente ufficio anagrafico.
Reperiti i documenti, l'ufficiale dello stato civile convocherà per due volte i coniugi i quali dovranno manifestare la volontà di dar luogo alla separazione, elemento che dovrà essere confermato dopo 30 giorni dal primo incontro.
I requisiti per procedere in Comuni sono 1) l'assenza di pretese economiche, ivi incluse questioni di carattere patrimoniale (si pensi alla casa coniugale); 2) l'assenza di figli minori, incapaci o se maggiorenni non autosufficienti.
L'ufficiale dello Stato civile quindi previo assenso delle parti annoterà la separazione sull'atto di matrimonio, all'esito della 2a convocazione.
Tale iter dovrà essere ripetuto all'esito dei 6 mesi per dar vita al Divorzio.
Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono:
L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto, mentre non potranno essere oggetto di accordo i trasferimenti patrimoniali.
Si evidenzia che l'ufficiale dello Stato civile, o il Sindaco non potranno entrare nel merito degli accordi.
I trasferimenti immobiliari, così come ogni ulteriore accordo dovrà essere regolato tra le parti o mediante contratto o tramite notaio, con rischi e costi connessi che renderebbero inutile l'aver avviato la procedura dinanzi al Comune.
Sulla impossibilità di procedere ai trasferimenti immobiliari, e sulla importanza invece di procedere tramite Tribunale è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che nella sentenza n. 21761, 29 luglio 2021 le Sezioni Unite ha chiarito la piena validità delle clausole negli accordi di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili in favore dell’altro coniuge o dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) ai fini del mantenimento, ritenendo anche possibile procedere a immediata trascrizione dell’accordo (dopo la sentenza di divorzio o l’omologazione), senza la necessità di procedere per atto notarile per rendere valido il trasferimento, essendo l’accordo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, in quanto tale considerabile come atto pubblico ex art. 2699 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso.
Tale aspetto potrà fari riflettere sulla reale necessità o meno della modalità di separazione tramite Tribunale o mediante procedura semplificata Comunale.
Ti serve un aiuto per inquadrare la vicenda? Contatta il Blog!
Legale Oggi
Comments