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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

SaS liquidata gli eredi non rispondono al fisco

Ci viene chiesto se gli eredi del Farmacista accomandatario possano essere destinatari di pretese creditorie da parte del fisco anche dopo la scomparsa dell'accomandatario e nel termine lungo dei 5 anni.


In particolare nel caso richiesto, la cartella esattoriale sarebbe giunta agli eredi del farmacista accomandatario e non anche alla società (estinta) che nel frattempo era stata liquidata.


E' corretta la notifica agli eredi della cartella rivolta al Farmacista accomandatario scomparso?



Farmacista accomandatario nella SaS gli eredi non sono destinatari della cartella di pagamento:


Gli eredi del farmacista accomandatario scomparso non sono i destinatari della cartella di pagamento da parte del fisco.


Ed infatti in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore (già socio accomandatario) conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso” (Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892; nel medesimo senso v. Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310).



Quanto precede postula che il soggetto destinatario della notifica degli atti impositivi da parte del fisco anche nel termine lungo dei 5 anni post cancellazione,  è e rimane la società e non i soci e neanche gli eredi di questo.


La notifica agli eredi del liquidatore di SaS è quindi nulla.

La morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica, all’evidenza alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell’ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere “in supplenza” gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita; Cass. 886/24



Il decesso del liquidatore già accomandatario di Farmacia SaS pone, piuttosto l’incombenza per i soci superstiti di procedere – quale passaggio obbligato – all’eventuale nomina di un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore.



Il punto quindi non è quello della notifica agli eredi bensì quello di un "obbligo" da parte dei soci superstiti di individuare un nuovo soggetto legittimato a ricevere gli atti della società.

Trova, d’altronde, applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la società di persone rientrante nel “tipo” s.a.s., la disciplina fissata dall’art. 2284 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2135 cod. civ.), norma in forza della quale


 “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano."  


In sostanza, il meccanismo di “postergazione” quinquennale a livello fiscale comporta che il soggetto di riferimento ai fini della notifica dell’atto impositivo sia inequivocabilmente la società.



La notifica dell’atto impositivo, pertanto, va effettuata nei confronti della Società, la quale per la finzione giuridica connessa alla richiamata norma è da intendersi ancora “in vita” (per un quinquennio) nei confronti dell’erario, per quel che riguarda i rapporti fiscali.


In definitiva, la notifica dell’avviso di accertamento in questione, siccome eseguita nei confronti degli eredi dell’ex socio accomandatario e liquidatore, si palesava certamente nulla. Cass. 885/2024.


avv. Aldo Lucarelli

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