Come ben noto il decreto legge 44 del 2021 all'articolo 4 ha disposto Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Si tratta di norma assai dettagliata e stringente, che in estrema sintesi obbliga Tutti i Sanitari alla vaccinazione Sars Covid 2, sino alla data del 31.12.2022, con annessa la dose di richiamo.
E' stato istituito un controllo centralizzato da parte degli Ordini Professionali di appartenenza, che effettuano la ricognizione per via telematica, e dispongono di ampi poteri, dapprima un invito e poi la sospensione dall'attività.
Ne sono nate numerose controversie, stante la riluttanza di una bassa percentuale di professionisti sanitari che non ritenevano necessario vaccinarsi, anche mediante istante di differimento e/o rinvio.
La vicenda è finita dapprima davanti agli Ordini Professionali chiamati ad avviare i procedimenti disciplinari, e l'applicazione “anche” del codice deontologico di riferimento, ad esempio l'art. 25 e 40 di quello dei Farmacisti e poi dinanzi ai TAR chiamati a verificare l'applicazione della legge e la legittimità dei procedimenti.
Diverse sono le questioni sollevate, in primis, la legittimità della sospensione dall'attività per gli esercenti, e secundis, sulla legittimità della sospensione della retribuzione per i medici e sanitari dipendenti.
Nell'ambito della farmacia, il provvedimento puo' colpire sia il farmacista dipendente, con sospensione della retribuzione, sia il Responsabile della Farmacia con conseguente e grave obbligo di chiusura dell'esercizio, sino alla ipotesi della contestazione da parte della ASL di riferimento (solo per i farmacisti) della sanzione disciplinare ex art. 113 di negligenza, il ché potrebbe nei casi piu' gravi portare addirittura ad una procedura di revoca dell'autorizzazione della farmacia.
Nella clinica e nell'Ospedale, puo' colpire il medico, come l'infermiere o l'OSS che verrebbero sospesi dal lavoro.
Per ora si registrano numerose controversie dinanzi agli Ordini professionali, mentre il TAR piu' attivo in materia, Milano ha disposto la rimessione davanti alla Corte Costituzionale limitatamente alla portata della della sanzione ed alla sospensione della retribuzione, il tutto per la salvaguardia dei principi di proporzionalità. Già conosciamo però il pensiero del Consiglio di Stato che lo scorso anno ha sottolineato come l'obbligo vaccinale sia agganciato a principi di solidarietà sociale.
La questione – di chiaro valore sociale – a livello legale quindi si sposta nei procedimenti disciplinari dinanzi agli ordini, e nelle aule dei TAR almeno per tutto il 2022, ove è necessario difendersi per non incorrere in ulteriori sanzioni. In ogni caso la legge ha sottolineato che la sanzione è dichiarativa e non disciplinare, con ovvie e positive ricadute sul lavoro.
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