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sale and lease back le nullità caso per caso

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli

Il divieto del patto commissorio previsto nel nostro ordinamento dall'art. 2744 cc è il divieto di stipulare patti con cui la proprietà di un bene del debitore dato in garanzia al creditori passi di proprietà in favore di quest'ultimo automaticamente


Ed infatti recita l'art. 2744 cc:


E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno

Il nodo della vicenda riguarda l'applicabilità di tale divieto ai contratti creati dalla prassi bancaria in tema di "sale and lease back" ovvero di quei contratti per cui ad un primo accordo di vendita del bene "sale" ad una impresa bancaria, quest'ultima riconceda immediatamente lo stesso bene in locazione "lease" allo stesso venditore, da qui la definizione di "lease back", lo scopo di tali contratti è quello di fornire liquidità ad un soggetto che vendendo rimane nel possesso e godimento del bene venduto che a sua volta gli viene concesso in locazione.


Il punto è, in caso di mancato pagamento del canone, ovvero del contratto di leasing, siamo dinanzi ad un divieto del patto commissorio ove la proprietà del bene sia stata già ceduta alla società titolare del credito?

Nel "sale and lease back" sono stati individuati tre indici che determinerebbero la sussistenza dell'infrazione al divieto del patto commissorio, ma la giurisprudenza piu' recente (28554/24) ha dato man forte alla tesi che si possa configurare tale violazione anche in ipotesi in cui concretamente possa privilegiarsi lo scrutinio della causa concreta del contratto (Cass., 2, n. 19694 del 17/6/2022; Cass. n. 13305 del 2018; Cass., n. 11449 del 2017),  quindi la sostanza della questione dedotta tra le parti.



sale and lease back le nullità caso per caso

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Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28553/2024 riprendendo alcune pronunce precedenti nel premettere che in materia di patto commissorio l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenuto- che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ), in tema di contratto di sale and lease back non è invero necessaria, ai fini dell’integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei


I tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale consistenti

a) nell'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
b) nelle difficoltà economiche di quest'ultima,
c) nella sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Rilevo fondamentale assume infatti al riguardo la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati (v. Cass., 8/6/2023, n. 16367) 



In conclusione l'indagine sulla violazione del patto commissorio conduce alla necessaria indagine da parte del Giudice di merito chiamato caso per caso, senza automatismi dati dalla presenza di indici.







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