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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Risarcimento Specializzandi, a che punto siamo.

Facciamo il punto e l'evoluzione della vicenda dei risarcimenti per i medici ex specializzandi degli anni '80 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, e dell'evoluzione della giurisprudenza degli ultimi anni. In attesa di sapere cosa ne sarà dell'eventuale transazione, scopriamo i punti salienti della vicenda che abbiamo assistito da vicino.

Esaminiamo, dopo aver commentato la sentenza della Corte di Cassazione 20278-2022 (in altro post clicca qui) che ha sancito anche nel nostro ordinamento il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dello Stato per la mancata attuazione della direttiva comunitaria in tema di compensi ai medici specializzandi durante la scuola di specializzane, e cio' a prescindere dell'attività prestata, essendo a tal proposito sufficiente l'avvenuta iscrizione a detta scuola, già prima del dicembre 1982, purché completata successivamente al 1 gennaio 1983.


E che i medici avessero diritto ad un risarcimento che andasse a coprire gli anni di studio/lavoro era già chiaro dal 1999 allorquando la prima legge (370) aveva cercato di porre un rimedio al ritardo con cui il nostro legislatore aveva trasposto nel diritto interno con il d.lgs 257 del 1991, il principio comunitario delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE.


E' stato necessario però un lungo cammino affinché le prime pronunce dei Tribunali potessero avviarsi verso un indennizzo che poi ha preso corpo in un risarcimento per gli anni spesi nella formazione medico specialistica. Si è così giunti alle prime sentenze della Corte di Cassazione, la piu' rilevante n. 18053 del 2019 per poi arrestarsi dinanzi al terribile dubbio di cosa potesse accadere per quei medici che alla data della direttiva fossero già iscritti e quindi fosse in corso la specializzazione. Tutti questi dubbi sono stati spazzati via dapprima dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza 590 del marzo 2020, e poi oggi, con la decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite che ha recepito tale indirizzo giurisprudenziale europeo, senza però definire la questione “quantum”.


Va rilevato che Cass., Sez. Un., n. 20348 del 2018 (dopo un di poco anteriore precedente, di cui alla sentenza n. 19107 del 2018), provvedendo dopo la sentenza della CGUE, ha precisato che: “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.”.

Infatti la corte di Cassazione ha rimesso gli atti alla sezione lavoro della Corte di Appello di derivazione, per quantizzare la somma che andrà liquidata anche ai medici in corso di specializzazione alla data di esistenza della direttiva comunitaria del 1982. Rimane da comprendere se tale risarcimento sarà nella misura prevista dalla legge del 1991, ovvero 21.500.000 di lire, quindi € 11,103 euro oppure nella minor somma disposta dalla legge del 1999 che aveva previsto 13.000.000 milioni di lire come borse di studio per gli specializzandi dell'epoca, quindi poco piu' di 6.500 euro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Ecco, la rivalutazione monetaria, un tema che sarà caldo, perché non di poco conto, basti pensare che ove chiesta, la rivalutazione della somma potrebbe raddoppiare la somma, ma cio' solo ove si arrivasse al principio che la somma dovuta, una volta individuata sia una somma pagata dallo Stato Italiano quale debito di “valore”, sul punto però molte pronunce hanno analizzato i singoli anni di richiesta ed escluso la rivalutazione automatica per molteplici questioni che per questioni di spazio non sono esaminate nel presente articolo.


E' il caso di precisare che l’azione di riconoscimento di indennizzo introdotta per inesatta o tardiva attuazione di direttive comunitarie sufficientemente precise ma non autoesecutive dai medici che abbiano conseguito la specializzazione successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257/1991 e che abbiano già percepito la borsa di studio ivi prevista, è di natura risarcitoria e prescinde pertanto dall’accertamento di un rapporto di lavoro e secondo la maggiore giurisprudenza deve essere avviata davanti al Tribunale di Roma, quale luogo ove è responsabile lo Stato Italiano. (Cass. Civ. 13255/2011).


Il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 s’intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009 (Trib. Roma 3046/2016), salvo gli atti interruttivi della prescrizione.


Il diritto al risarcimento può essere riconosciuto soltanto ai medici che abbiano frequentato un corso menzionato dagli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, avente durata minima non inferiore a quella indicata dagli artt. 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.

Nel caso di specializzazioni non ricomprese al tempo della loro frequenza negli elenchi allegati alle direttive, la domanda di indennizzo va rigettata, anche in assenza di contestazione, attenendo la mancata inclusione negli elenchi alla qualificazione giuridica dei fatti allegati e non alla loro esistenza (Cass. Civ. Sez. lav., 10.4.2013 n. 8764).

L’inclusione della specializzazione negli elenchi in oggetto integra, dunque, un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e, in quanto tale, è anche rilevabile di ufficio.

L’elencazione è tassativa, con conseguente esclusione del ricorso all’applicazione estensiva o analogica in favore di altre discipline sanitarie. (Trib. Roma 7238/2013).


Ecco quindi che con la sentenza della Corte di Cassazione 25278 del Giugno 2022 si dovrebbe essere quasi completato il quadro della articolata vicenda, attendiamo ora le determinazioni del rinvio per scrivere la parola fine per i risarcimenti degli ex giovani specializzandi, oggi medici affermati.



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