Dopo i primi anni post #concorso #farmacie si sta sviluppando in tutta Italia il fenomeno della revisione delle piante organiche Comunali, alla luce delle nuove aperture.
Non quindi una rivoluzione, ma un adattamento Nuove Farmacie/Popolazione/Pianificazione Urbana, che tenga presente quello che è accaduto nell'ultimo decennio.
E' quindi giunta piu' di una richiesta per delimitare i poteri delle amministrazioni da una parte e dei farmacisti dall'altra in tema di revisione delle piante organiche.
Se prima il quesito era
quesito affrontato in altro articolo, oggi invece il quesito è
"riperimetrazione delle farmacie, la zonizzazione utilizzata è corretta?
Ecco quindi che in questo post cerchiamo di capire i poteri del Comune, ampi si certo ma non illimitati, i principi della nuova mappa ed i limiti.
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Va immediatamente chiarito che il parametro dell'intervenuto mutamento nella distribuzione della popolazione non è prescritto come presupposto tassativo ed esclusivo per la modifica della delimitazione delle zone farmaceutiche in cui collocare le nuove farmacie (articolo 2 della legge n. 475 del 1968, così come modificato dall'articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012) e per l'individuazione di zone di decentramento (nuova determinazione, in sede di revisione della pianta organica, della circoscrizione delle zone farmaceutiche di cui all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991).
La giurisprudenza ha, al riguardo, da tempo condivisibilmente precisato che gli incrementi demografici o gli spostamenti di popolazione non costituiscono gli unici presupposti sulla base dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362 del 1991 e che tale norma opera in presenza di qualsiasi situazione che appaia oggettivamente riconducibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla norma attributiva del potere, trovando pertanto applicazione ogni qualvolta la pianta organica non consenta più di mantenere i livelli del servizio pubblico già assicurati alla popolazione, con il rischio di pregiudicare gli standard dell'assistenza farmaceutica (in termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 11 luglio 2012, e precedenti ivi richiamati);
i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012, che sul punto ha riscritto la norma di cui all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, hanno valore indicativo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 6 marzo 2015).
Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero dell'inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.
E invero la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito d'individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame delle situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie.
La valutazione di tali elementi e la determinazione finale che ne costituisce la sintesi - come si è detto - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare e univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 19 giugno 2018, e precedenti ivi richiamati).
Tuttavia la scelta dell'ente deve essere controllabile esternamente dal Giudice Amministrativo attraverso un controllo sulle motivazioni e sulla corretta istruttoria posta in essere dall'ente, chiamato da una parte a verificare la rispondenza del servizio farmaceutico alle esigenze della capillare distribuzione per la popolazione, e dall'altro, anche
Ecco quindi che la c.d. “zonizzazione” con l'individuazione precisa delle strade di competenza, oserei dire anche con la numerazione di riferimento, appare necessaria ai fini della corretta individuazione delle zone da servire, in mancanza di tali prescritti requisiti quindi si puo' affermare che le determinazioni comunali (della Giunta) sono da ritenersi in palese carenza di istruttoria e di motivazione.
In caso di revisione della vecchia pianta organica con quella di nuova istituzione quindi l'istruttoria dell'ente non potrà essere fondata solo su dati censurai poiché è necessario – come da recente giurisprudenza sul punto - stabilire se sia stata o meno realizzata la sovrapposizione geografica e demografica delle zone di pertinenza delle preesistenti sedi e se tale sovrapposizione è imposta dall’esigenza di potenziare l’accessibilità al servizio farmaceutico;
Inoltre tale revisione della pianta organica deve dimostrare anche la specifica disfunzionalità della precedente programmazione, tale da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale (cfr. Cons. Stato, Sez. III n. 5795);
Ecco quindi per concludere che la riperimetrazione dovrà tener conto anche dell'interesse, certamente non esclusivo ma comunque apprezzabile (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, sentenze 17.5.2018, e 19.2.2020, e Cons. Stato, Sez. III, 2.12.2019), alla sopravvivenza economica delle farmacie pre-esistenti.
In definitiva, il Comune in sede di revisione di una pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio comunale, deve seguire una strada ispirata ad una distribuzione delle sedi farmaceutiche che presupponga un esaustivo studio sull'intero territorio comunale, alla luce del numero dei residenti per come dislocati nelle varie zone, delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, all’impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 30/05/2017, n.2557).
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