Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune
- Avv Aldo Lucarelli
- 3 ore fa
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É ammissibile il ricorso collettivo di più farmacisti avverso il mancato utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un farmacista nella Farmacia Comunale.
É questa la sintesi dell’ultima sentenza sul tema del concorso per farmacisti in farmacia Comunale del TAR Napoli.
L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente.
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Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 2745/2025
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In particolare, questo Tribunale (Sezione V, n. 1278/2023) ha ricordato che <<rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempre ché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso.

Ricorso Collettivo farmacisti contro il Comune
In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza.
In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento:
- dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso;
- tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407)>>.
Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che <<…l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata…>>.
Comune ed obbligo di motivazione della determina per non usare la graduatoria esistente
per il tar Napoli non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <<valorizzazione [del]l’esperienza acquisita dai dipendenti assunti a tempo determinato negli anni precedenti>>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l’assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione. Tar Napoli 2527/2025
In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente.
Per completezza sussiste la giurisdizione del TAR poiché oggetto del giudizio non é la stabilizzazione del dipendente bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale.
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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