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La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti


Ci è stato posto un quesito da parte dei Farmacisti "storici" di un comune, i quali, raccolti in comitato hanno chiesto se il Comune è tenuto alla informazione dell'avvio del procedimento di revisione di una pianta organica,


Quindi il quesito dovrebbe essere,


Sussiste la violazione delle garanzie procedimentali, dovuto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revisione della pianta organica?

La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti


Per chi non ha tempo di leggere anticipiamo la nostra risposta, "NO" non sussiste la violazione dell'obbligo procedimentale nella maggior parte dei casi, vediamo il perché.


Ed infatti il provvedimento di revisione della pianta organica è un atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652).


La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti
La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti

La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti

Quindi trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai singoli farmacisti in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Su tale punto abbiamo visto recenti pronunce del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 luglio 2016,e del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012).

Infatti l'articolo 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, infatti, esclude l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.


E quindi,

Nella revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti non è secondario ma

Come possono i Farmacisti esistenti tutelare la propria posizione nei confronti della revisione della pianta organica?
Il ruolo dell'ordine dei Farmacisti

Va premesso che non sussiste una diretta posizione del singolo farmacista verso il Comune, almeno lì dove il Farmacista titolare non veda lesa la propria perimetrazione, mentre invece in generale la partecipazione dei singoli farmacisti, del resto, è garantita attraverso la previa acquisizione del parere dell'Ordine professionale, come previsto dalla normativa vigente.


La revisione della pianta organica ed il ruolo dei farmacisti


Prima di concludere una precisazione al riguardo, secondo la costante opinione giurisprudenziale però,


una volta riconosciuta, la legittimità di una delibera modificativa della pianta organica delle sedi farmaceutiche, è legittimo il provvedimento di decentramento di una sede farmaceutica esistente che sia stato adottato in conformità all’operata revisione da parte dell'amministrazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 06/08/2018),

ecco che da questo singolo e particolare episodio rinasce l'interesse del singolo farmacista potenzialmente leso a partecipare al procedimento.


Sperando di aver chiarito i termini della questione.




Prima di chiudere riportiamo anche una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato 1144 del 12 febbraio 2025 secondo cui, la pianta organica delle farmacie presenti in un Comune deve essere formata sulla base di indagini approfondite, che tengano conto sia delle direttrici di frequenza quotidiana della popolazione, come della necessità di approvvigionamento urgente a vantaggio degli ammalati anche in ore notturne. Peraltro, la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione bensì una porzione di territorio (sede farmaceutica) più o meno ampia, ma delimitata e distinta da quella delle altre farmacie dello stesso Comune, salvo la presenza in via eccezionale e transitoria di sedi promiscue, ovvero farmacie allocate nella sede di altra farmacie. In particolare, la sede farmaceutica costituisce una speciale circoscrizione del territorio comunale e, come per le tutte le altre circoscrizioni, nessuna parte del territorio del Comune può essere sottratta alla ripartizione allorché si procede alla formazione della pianta organica per cui non sono ammesse zone cuscinetto tra le varie sedi, atteso che la divisione in sedi del territorio comunale ha una duplice funzione: in primo luogo per fissare, in conformità ai criteri dettata dalla relativa normativa, il numero degli esercizi farmaceutici ed in secondo luogo per delimitare la zona del Comune entro cui i locali delle singole farmacie debbono stabilirsi e possono spostarsi in modo da assicurare un'adeguata assistenza agli abitanti di tutti i rioni cittadini.


Nel caso poi in cui i perimetri di sedi farmaceutiche vengano individuati con l'indicazione della via, si deve intendere attribuita a ciascuna delle sedi separate dalla via il lato di questa adiacente alla rispettiva sede, escludendosi che la via sia assegnata promiscuamente alle due sedi che trovano in essa il confine. È inoltre principio pacifico quello secondo cui il farmacista è tenuto ad aprire l'esercizio dentro e non fuori la zona territoriale di competenza, salvo eventuale revisione della pianta organica che comporti una modifica dei confini originari tale da consentirgli lo spostamento dell'esercizio farmaceutico nell'ambito della nuova sede assegnata.




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