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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Responsabilità medica: Quale è il peso della malattia pregressa?

Profili di responsabilità medica: l'incidenza causale della patologia pregressa della madre ai fini della menomazione di cui è affetto figlio, va valutata tenendo presente la differenza tra la “neutralizzazione” e la “riduzione” della patologia pregressa da parte del sanitario che ha agito.




La Cassazione ha dettato le linee guida in termini di risarcimento su un tema complesso e delicato come le patologie pregresse e l'incidenza sul successivo caso di mala sanità.


Che valore hanno gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale, gli stessi possono essere neutralizzati o circoscritti dal corretto operato sanitario, ma la valutazione legale è ben differente, vediamo il perché.

Sul piano logico non possono essere assimilate la neutralizzazione e la riduzione degli esiti della patologia pregressa perché, essendo diverse le conseguenze giuridiche dei due presupposti di fatto evidenziati, si cade in un'inconciliabile contraddizione ove li si equipari ai fini della determinazione del danno risarcibile.


Ove infatti l'intervento sanitario sarebbe stato in grado di neutralizzare la patologia pregressa non si sarebbe posto un problema di concausa di lesione con il successivo caso di malasanità ed è corretto concludere nel senso della irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile.


Ove invece le conseguenze del fattore naturale sarebbero state soltanto ridotte dal tempestivo intervento sanitario, l'incidenza delle stesse al livello della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ. non si sarebbe potuta negare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 514 del 2020, n. 28986 del 2019, n. 28990 del 2019).


Cassazione Civile n. 32657/2021
Mala Sanità tra "netrualizzazione" e "riduzione" secondo la Cassazione

Sul punto vale infatti quindi il seguente principio di diritto delineato dalla Cassazione:

  1. lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata;

  2. la concausa della lesioni è giuridicamente irrilevante sul piano della causalità materiale;

  3. la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito;

  4. saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;

  5. le menomazioni coesistenti sono di norma e salvo specificità del caso concreto irrilevanti ai fini della liquidazione;

  6. le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a), partendo dal valore (b); resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove la rigida applicazione del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto

Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa e deve collegarvi il conforme effetto giuridico.

Il risarcimento quindi sarà quantificato in base a tali parametri.





a cura di aldo lucarelli


Corte di Cassazione Sent. n. 32657/2021- Responsabilità medica 

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