Come deve essere il contenuto dell'informativa da dare al paziente?
Facendo seguito al precedente articolo ove abbiamo trattato della differenza di obblighi e responsabilità che gravitano sul mondo medico in tema di raccolta del consenso informato in relazione all'intervento medico richiesto dal paziente, vediamo ora quale sia l'ampiezza del consenso informato richiesto dal medico al paziente e quindi,
Come deve essere l'informazione medica al paziente?
A tale quesito precisiamo che l'informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, dei rischi di un esito negativo dell'intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente ma anche di un possibile esito di mera "inalterazione" cioè di non modifica delle medesime e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il
paziente.
Chi è tenuto a fornire le informazioni?
La struttura sanitaria ed il medico hanno dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell'intervento, a suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.
Come deve essere prestato il consenso del paziente?
Si devono evitare modalità di acquisizione improprie, e non idonee.
La giurisprudenza ha ritenuto non idoneo un consenso ottenuto mediante un modulo sottoscritto ma con riferimenti del tutto generici non essendo a tale stregua possibile desumere con certezza che il medesimo abbia ricevuto le informazioni del caso in modo esaustivo ovvero oralmente dovendo invero valutarsi le modalità concrete del caso e quindi la presenza di testimoni negli incontri paziente-medico e tipologia di intervento.
Il consenso quindi deve essere prestato liberamente e coscientemente, in modo da rendere il paziente edotto dei rischi, delle conseguenze, dei benefici e dei costi.
Il consenso libero e informato è volto a garantire la libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo.
Come deve essere il consenso informato del paziente? Chiaro e concreto ed adeguato al livello culturale del paziente.
Fonte: ricerca giurisprudenza, Corte di Cassazione (v. Cass.,
19/0/2019, n. 23328; Cass., 4/2/2016, n. 2177; Cass., 13/2/2015, n. 2854, ( v. Cass., 19/9/2014, n. 19731 ).
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