Sono il titolare di una SNC unitamente ad un mio Socio con cui abbiamo lavorato e condiviso l'attività per 15 anni, ora lui vuole recedere, è legittimo il Suo recesso anche se la società è in difficoltà?
Gentile Signore,
per rispondere alla sua domanda precisiamo che il recesso del socio dalla SNC prevederebbe la liquidazione della propria quota, ma attenzione, nei limiti del valore "attuale".
Infatti nel caso di recesso di socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota, a norma dell'art. 2289, comma 2, cod. civ., deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche il fattore di redditività della azienda stessa:
Redditività, in cui si sostanzia il concetto di avviamento, che deriva da un complesso di elementi i quali, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e che si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivati dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale (Sez. 1 civ., n. 7595 del 10/07/1993, Rv. 483091; conf. Sez. 1 civ., n. 5449 del 18/03/2015, Rv. 634708).
Nel caso che ci ha prospettato, se la società è in difficoltà, pretendere una liquidazione senza tenere in debita considerazione l'effettiva consistenza patrimoniale della SNC da parte del Suo socio lo porterà ad affrontare ipotesi di responsabilità in caso di dissesto.
Deve, quindi, affermarsi che: «Nella società di persone, la condotta del socio uscente per recesso che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti al credito vantato nei confronti della società - in riferimento al suo diritto a vedersi liquidata la quota -, senza alcuna indicazione di elementi oggettivi che ne consentano un'adeguata valutazione, costituisce un atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario, che, in quanto idoneo ad esporre a pericolo le ragioni dei creditori, è tale da integrare il delitto di bancarotta per distrazione».
Conclusione: Sarà quindi possibile per il Suo Socio recedere dalla società, pur tuttavia il recesso non determinerà automaticamente il diritto a vedersi liquidata la propria quota, in quanto pur recedendo il Suo socio dovrà tener conto della reale situazione finanziaria della SNC per non incorrere in responsabilità in caso di fallimento.
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