Gli smart contract stanno avendo una repentina evoluzione e divulgazione nel nostro sistema legale.
Apparati semi automatizzati offrono contratti pre compilati al rispetto di determinati requisiti che una volta impostati diventano vincolanti tra le parti.
Il futuro dei contratti con le grandi società di servizi é sempre più legato agli smart contract ove la presenza umana é relegata alla pre impostazione del format e dove il Computer avrà un ruolo pre dominante.
Si pensi alle tariffe aeree, agli hotel, alle formule assicurative, alle auto in affitto tramite app, ed alle conseguenti tariffe applicate in automatico al verificarsi di certi eventi quali ad esempio una data, un evento, un requisito soggettivo come la detenzione di un codice sconto.
Ma prima dello smart contract occorre capire quale sia le differenza tra Intelligenza Artificiale ed Algoritmo.
Il quesito sembra di carattere tecnologico invece il tema è stato affrontato dal Consiglio di Stato, quindi da un "giudice" chiamato verificare la differenza tra l'intelligenza, così chiamata perché capace di apprendere nozioni, dall'algoritmo, visto come serie pre imposta di regole da applicare in automazione.
Ha chiarito il Consiglio di Stato che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato”
Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano.
Il grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e dall’accuratezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare.
Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole sofware e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.
Dalla intelligenza artificiale all'algoritmo quindi si passa in chiave legale agli smart contract.
Gli smart contracts vengono definiti dal nostro regolamento – nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8-ter – come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. È necessario inoltre che “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”.
Con questo concetto si intende l'elaborazione in un contratto di condizioni auto applicative, a cascata ove vengano rispettati requisiti pre indoviduati.
Il metodo è quello del “if-this-then-that”, ovvero “se questo accade allora succede”.
Una volta scritti tali contratti procedono in maniera automatica al rispetto di determinate condizioni si pensi ai contratti Assicurativi, ove una volta impostati i parametri vengono individuate le tariffe applicative.
Ma sono impugnabili? Ci si può ribellare ad un inadempimento creatosi a seguito di uno smart contract?
La risposta é affermativa a patto però di non aver indotto in errore il sistema tramite la comunicazione di pre requisiti errati.
Si potrà quindi contestare una tariffa, o un servizio, solo ove tale tariffa sia effettivamente errata alla luce dei requisiti impostati o il servizio non sia stato conforme alle caratteristiche pre comunicate.
La difficoltà della tutela legale sarà nell'individuare la "prova" dell'inadempimento da imputare al responsabile dello smart contract.
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CdS 7891/2021
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