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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Quale è il valore delle Circolari Ministeriali nel diritto e nel modo della farmacia?

La Giustizia amministrativa ha avuto modo di approfondire il valore di Circolari Ministeriali che avevano analizzato alcune fattispecie in tema di “donazioni di quote”, ed in generale, la portata della circolare ministeriale.




Il tema è di assoluto rilievo in quanto la Giustizia Amministrativa nei recenti interventi anche in tema “Covid-19” ha già espresso i propri dubbi sulla portata precettiva delle circolari, e sull'uso distorto delle stesse, si pensi al caso della Circolare in tema di “vigilante attesa” Covid annullata dal Tar Lazio l'8 gennaio 2022 e ripristinata dal Consiglio di Stato il 15 dello stesso mese. Leggi il post sul tema qui.


Nel presente caso analizziamo un caso specifico per la farmacia, ci si riferisce al parere reso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali in data 23/3/2009 sulla donazione di quote.



Secondo la tradizionale impostazione, le circolari sono qualificabili come atti amministrativi contenenti norme interne, emanati dagli organi sovraordinati per indirizzare e coordinare l'azione dei sottoposti, in vista di una più efficace ed incisiva realizzazione degli scopi istituzionali loro affidati.



Le circolari sono normalmente atti la cui operatività è circoscritta all'ordinamento particolare dell'amministrazione dalla quale promanano (senza vincolare i soggetti estranei a quest'ultima) e non esplicano alcuna efficacia vincolante nei confronti del giudice, il quale non è tenuto ad estendere ad esse la propria attività di cognizione. Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge determinandone la disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l'effettiva pertinenza delle circolari e l'esistenza di un contrasto con la riserva legale le indicazioni di una circolare disallineate rispetto a una fonte del diritto legislativa e regolamentare non possono interferire con quest'ultima, vero punto di riferimento dell'azione amministrativa vincolata e doverosa, stante l'obbligo di disapplicazione della circolare “contra legem”.



Si tratta pertanto di atti che non hanno rilevanza normativa e non sono in grado di prevalere sulla legge.

#federfarma cosa ne penserà delle circolari ministeriali?



Legale Oggi


Avv Aldo Lucarelli






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