Stante la nota questione della illegittimità della proroga delle concessioni balneri fino al 31 dicembre 2033 ex art. 1, comma 682, della l. n. 145/2018, essendo stata tale proroga giudicata in sede nomofilattica contraria al diritto eurounitario e perciò disapplicabile anche dall’Amministrazione, sta sempre più prendendo corpo l'ipotesi degli indennizzi a favore dei gestori che abbiano effettuato consistenti investimenti.
La questione non é di semplice soluzione in quanto il Consiglio di Stato nell'ultima sentenza sull'argomento del 2022 ha avuto modo di ribadire la necessaria valutazione caso per caso
Le norme legislative nazionali di proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tra cui in particolare l’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, e che deve pertanto escludersi che gli attuali concessionari vantino alcun “diritto alla prosecuzione del rapporto” in virtù di proroghe legali generalizzate.
L’Adunanza Plenaria (n.17 e n.18 2021) ha infatti stabilito che le concessioni “già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.
Evidenziava poi la Plenaria che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative presentano un “interesse transfrontaliero” che rende il relativo affidamento soggetto al diritto sovranazionale. L’interesse in questione consiste nella “indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri”, il quale trae origine dal “dato di oggettiva e comune evidenza, legata alla eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazionale (…) per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica”.
Su tale base si giustifica, dunque, l’applicazione alle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative delle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica di matrice europea, finalizzate ad aprire settori di interesse economico alla concorrenza ed a rimuovere situazioni di ostacolo all’ingresso di nuovi operatori, invece favorite da norme di proroga dei rapporti in essere.
Affermava la Plenaria altresi il carattere self-executing della direttiva n. 2006/123/CE in quanto “ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033” delle concessioni demaniali in questione “e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità”.
Quindi, quando ad una tutela del legittimo affidamento e sulla ipotesi di indennizzi, la giurisprudenza amministrativa 2022 ha evidenziato come la tutela del legittimo affidamento richieda “una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti.
Una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione”.
Questione indennizzi.. concessioni balneri..
Ua recente pronuncia del Consiglio di Stato si precisa che «l’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi.
La questione quindi in assenza di una normativa specifica andrà valutata caso per caso sopratutto per ciò che attiene al fattore temporale tra quanto disposto dalla direttiva del 2006 e quanto effettivamente provato dal gestore della concessione marittima.
Cds 4934/2022.
Studio Legale Angelini Lucarelli
Comments