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Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie

Immagine del redattore: Avv Aldo LucarelliAvv Aldo Lucarelli

Il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio in alcune fasi specifiche del procedimento di pianificazione e apertura di nuove farmacie, secondo la normativa vigente. Ecco i principali casi:


1. Pianificazione della Pianta Organica delle Farmacie


Normativa di riferimento: Art. 2 della Legge n. 475/1968.

• Ogni Comune è tenuto a predisporre e aggiornare la pianta organica delle farmacie, che definisce la distribuzione territoriale delle farmacie in base al numero di abitanti e alle esigenze del servizio farmaceutico.


Parere dell’Ordine: In questa fase, il parere dell’Ordine dei Farmacisti è obbligatorio ma non vincolante. Viene richiesto per garantire una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio.


2. Revisione della Pianta Organica

• Quando un Comune decide di modificare la pianta organica delle farmacie, ad esempio per istituire una nuova sede farmaceutica, deve acquisire il parere dell’Ordine dei Farmacisti. Anche in questo caso, il parere è obbligatorio ma non vincolante.


3. Apertura di una Farmacia Comunale

• Se il Comune esercita il diritto di prelazione per la gestione diretta di una nuova farmacia, il parere dell’Ordine dei Farmacisti può essere richiesto per valutazioni generali, soprattutto nel contesto della pianta organica.


4. Autorizzazione Regionale

• La Regione può chiedere il parere dell’Ordine in caso di dispute o valutazioni legate al rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti di farmacie, anche se non è sempre obbligatorio.


In sintesi, il parere dell’Ordine è particolarmente rilevante nella fase di pianificazione e distribuzione delle farmacie sul territorio, garantendo che il servizio farmaceutico soddisfi i bisogni della popolazione in modo equo e razionale.


Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie

Parere ordine dei farmaci 💊 cosa accade in caso di mancata evasione?


In caso di mancata evasione del parere obbligatorio ma non vincolante dell’Ordine dei Farmacisti, il Comune dispone di alcuni rimedi per procedere nel rispetto della normativa, senza essere bloccato dal ritardo o dall’inadempimento dell’Ordine. I principali rimedi sono i seguenti:


1. Diffida formale

• Il Comune può inviare una diffida scritta all’Ordine dei Farmacisti, invitandolo a esprimere il parere entro un termine preciso. Tale termine deve essere congruo (di norma 30 giorni, salvo diverse disposizioni di legge o regolamenti locali).

• Questo strumento serve a sollecitare l’adempimento e a formalizzare la richiesta.


2. Decadenza del termine

• Se l’Ordine non esprime il parere entro il termine fissato dalla normativa o indicato dal Comune, il procedimento può comunque proseguire sulla base del principio del silenzio-rifiuto.


Riferimento normativo:


Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge n. 241/1990, il parere obbligatorio, ma non vincolante, deve essere reso entro un termine prestabilito. Decorso tale termine, il Comune può procedere senza attendere ulteriormente il parere. Ai sensi del successivo comma 4 invece ove l’Ordine sospenda il procedimento per una sola volta é possibile un ulteriore termine di 15 giorni dalla integrazione documentale richiesta.


3. Proseguimento del procedimento

• In mancanza del parere, il Comune può motivare la decisione di procedere basandosi sugli atti e sulle informazioni disponibili.

• La decisione deve essere adeguatamente motivata, specificando che:

• Il parere era stato richiesto.

• L’Ordine non ha risposto entro il termine stabilito.

• Sono state considerate altre fonti per valutare la situazione.


4. Segnalazione agli organi competenti

• Il Comune può segnalare il mancato adempimento dell’Ordine ai suoi organi di vigilanza, come il Ministero della Salute o la Regione, se ritiene che l’inadempimento sia reiterato o immotivato.



Pareri dell’ordine dei farmacisti casi pratici per le nuove Farmacie


In sintesi, la mancata espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante, non impedisce al Comune di proseguire nel procedimento. È fondamentale, però, rispettare i termini procedurali, adottare atti motivati e, se necessario, ricorrere agli strumenti di legge per sollecitare o bypassare l’inerzia dell’Ordine dei Farmacisti.



L’articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina i pareri obbligatori richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi e precisa che i pareri obbligatori devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.


nella Applicazione pratica in merito ai pareri si devono distinguere


Parere non vincolante: L’amministrazione (ad esempio il Comune) può decidere autonomamente in caso di inerzia dell’ente consultivo, motivando adeguatamente la decisione.


Parere vincolante: Il procedimento rimane sospeso fino all’acquisizione del parere. In caso di inerzia, può essere richiesto l’intervento sostitutivo.


L’articolo 16 garantisce il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, evitando che il mancato rilascio di un parere blocchi l’intero procedimento.



In particolare, il TAR Campania, Napoli, nella sentenza n. 4123 del 2023, ha affrontato la questione dell’obbligatorietà della richiesta dei pareri alla ASL e all’Ordine dei Farmacisti in relazione alla revisione della pianta organica delle farmacie. Il tribunale ha ribadito che, sebbene tali pareri non siano vincolanti, è comunque obbligatorio per il Comune richiederli. L’assenza di tali pareri rende illegittima la revisione della pianta organica, poiché le Aziende Sanitarie Locali e gli Ordini provinciali dei farmacisti devono essere posti in condizione di esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale proposta programmatoria del Comune.



Inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017, ha affermato che i pareri dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine provinciale dei farmacisti sulla istituzione e localizzazione di nuove farmacie devono essere obbligatoriamente acquisiti dal Comune, anche se non necessariamente recepiti. Tuttavia, la motivazione del provvedimento comunale può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri.


Queste pronunce sottolineano l’importanza procedurale di acquisire i pareri obbligatori, anche quando non vincolanti, per garantire la legittimità dei procedimenti amministrativi relativi alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio.



esistono pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) riguardanti la mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti nell’ambito di procedimenti amministrativi. In particolare, tali pronunce evidenziano che, sebbene i pareri dell’Ordine dei Farmacisti siano obbligatori ma non vincolanti, la loro acquisizione è fondamentale per la legittimità del procedimento. La mancata acquisizione di tali pareri, anche a causa del silenzio dell’Ordine, può portare all’annullamento degli atti adottati senza di essi.


Ed infatti va ulteriormente precisato che Nell'attuale assetto normativo, la “pianta organica” non può operare come freno all'iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza, dovendo tale strumento regolatorio convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati nella legislazione nazionale, come risulta dall'art. 2 della legge n. 475 del 1968, che, come sopra evidenziato, fa ora riferimento ad una concetto di “zona” che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionale di “pianta organica”. Ne consegue che i provvedimenti di revisione della programmazione territoriale delle farmacie possono oggi intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero territorio comunale e l’adeguata distribuzione del servizio farmaceutico anche nelle zone scarsamente abitate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 luglio 2016, n. 2081 e giurisprudenza ivi richiamata).



Pertanto, soggiunge il TAR “anche a voler ritenere che la revisione in parola sia stata approvata per consentire alla Farmacia controinteressata di spostare la sua sede in un locale maggiormente idoneo a svolgere in maniera completa ed efficiente (in termini di prestazioni erogabili e di accessibilità) un servizio di pubblico rilievo, non necessariamente ciò implica un’ipotesi di sviamento, tanto più se la scelta è il frutto di un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti”



In un altro caso, il TAR Marche sentenza n. 479/2019 ha evidenziato che, in assenza del parere dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione deve comunque procedere, motivando adeguatamente la decisione e considerando l’interesse pubblico prevalente. Tuttavia, l’adozione di atti senza aver acquisito i pareri obbligatori può esporre l’amministrazione al rischio di annullamento degli stessi per difetto di istruttoria.


Leggi pure



Queste pronunce sottolineano l’importanza di acquisire i pareri obbligatori, anche se non vincolanti, per garantire la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi. In caso di mancata risposta dell’Ordine dei Farmacisti, l’amministrazione dovrebbe sollecitare il parere e, se necessario, procedere motivando l’assenza del contributo consultivo, sempre nel rispetto dei principi di buona amministrazione e trasparenza.



Studio Legale Angelini Lucarelli

Diritto Farmaceutico

Avv Aldo Lucarelli

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