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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Parafarmacie e Farmacie, cosa le distingue?

Quale é la differenza tra Farmacia e Parafarmacia?


La prima attiene al sistema sanitario nazionale e ne fa parte, la seconda pur avendo farmacisti al proprio Interno rientra nell'ambito del commercio.


Ecco quindi che alcuni servizi, comw i tamponi Covid oltre ai medicinali con ricetta, sono di esclusiva competenza della Farmacia.

Nel dettaglio.


Le parafarmacie, infatti, sono esercizi commerciali,

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che, «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio» (comma 1), e sempre che la vendita sia «effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».



Le farmacie, invece, erogano l’assistenza farmaceutica (art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse»

preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista».





I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio.


Le farmacie, dunque, rientrano nell’ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione, il quale, dettando laspecifica proporzione di una farmacia ogni 3300 abitanti, è volto ad «assicurarel’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini. In tal modo «l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi in tutto il territorio. Corte Cost. 171/22. Hai un quesito sul tema? Contattaci Segui il canale dedicato Studio Legale Angelini Lucarelli

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