Il #reato di utilizzazione #fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.
La condotta di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti, presenta una "struttura bifasica", in cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, integra un falso contenutistico, mentre la condotta preparatoria, cioè la registrazione o detenzione a fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, si riferisce ai documenti falsi (cioè contraffatti o alterati) emessi da altri in favore dell'utilizzatore.
Da qui l'orientamento della Cassazione nel 2022 secondo ciu l'ex amministratore non può rispondere del reato citato, se a presentare la dichiarazione infedele sia il suo successore, e cio' in quanto il reato si consuma nel momento in cui è presentata la dichiarazione infedele.
In tema di reati tributari, non risponde del reato di fatturazione falsa, nemmeno a titolo di tentativo l'amministratore di una società il quale dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fatturazione venga poi poi utilizzata dal suo successore.
In tema di reati tributari i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli articoli 2 e 3 del D.lgs 74 del 2000, si consumano quindi nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromoci tenuti dall'agente,
ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture e documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento.
La falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante, attestandosi che è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che l'importo dell'operazione è superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione.
A tale riguardo "soggetti diversi da quelli effettivi" sono quei soggetti che, in realtà, non hanno preso parte all'operazione e sono invece indicati nel documento, e ciò anche ove siano soggetti di fantasia.
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Infatti non vi è alcun fondamento razionale nell'affermare che la falsa fatturazione non ricorre quando i soggetti che appaiono emittenti del documento siano addirittura inesistenti (trattandosi, ad esempio, di nomi di fantasia) o siano soggetti che nessun rapporto abbiano mai avuto con il contribuente che utilizza il documento medesimo.
Anche in tal modo, infatti, il contribuente fa apparire di avere speso somme in realtà non sborsate e pone così in essere una lesione del bene giuridico protetto, costituito dal patrimonio erariale, con la conseguenza, dunque, che nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato D.Lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale.
Cass. Pen. 9753/2022 e 13275/2021.
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