Sanitari No Vax la lotta giuridica in sede di conflitto con il proprio Ordine Professionale chiamato a verificare e sospendere, o in sede amministrativa davanti ai TAR è in costante aumento, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci.
La sanzione è dichiarativa, e non disciplinare, ma poco importa visto che oggi è ancora in vigore la sospensione del servizio, elemento che da un lato priva i dipendenti della retribuzione, e dall'altro espone Medici e Farmacisti a problemi di grande rilievo nella gestione delle proprie attività che rischiano la paralisi e quindi la possibile chiusura.. temporanea.
Era già giunta la decisione del Consiglio di Stato che nella pronuncia 6461 aveva già stabilito che:
Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, sussiste la prevalenza dell’interesse della collettività.
In sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto.
Ed aggiunge il Consiglio di Stato nelle motivazioni
Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione;
fonte CdS 6461/2021
Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva – Prevalenza dell’interesse della collettività.
Siamo alle prese con gli Ordini Professionali chiamati a vigilare tramite piatta forma telematica il rispetto dell'obbligo vaccinale imposto ex Legge dal D.L. 44/2021 articolo 4, che nel comma 1 precisa:
Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione
del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori
di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a
far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della
salute.
E sugli Ordini delle Professioni Sanitarie:
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2...
E sul provvedimento di sospensione:
l'Ordine professionale accertATO il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale.
che determina.. la sospensione della retribuzione..
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
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