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Immagine del redattoreStudio Legale Angelini Lucarelli

Covid- Obbligo al vaccino dei sanitari no vax? E' arrivata la pronuncia del Consiglio di Stato.

Sanitari No Vax la lotta giuridica in sede di conflitto con il proprio Ordine Professionale chiamato a verificare e sospendere, o in sede amministrativa davanti ai TAR è in costante aumento, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci.



La sanzione è dichiarativa, e non disciplinare, ma poco importa visto che oggi è ancora in vigore la sospensione del servizio, elemento che da un lato priva i dipendenti della retribuzione, e dall'altro espone Medici e Farmacisti a problemi di grande rilievo nella gestione delle proprie attività che rischiano la paralisi e quindi la possibile chiusura.. temporanea.





Era già giunta la decisione del Consiglio di Stato che nella pronuncia 6461 aveva già stabilito che:


Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, sussiste la prevalenza dell’interesse della collettività.

In sede di comparazione tra l’interesse del personale sanitario a non vaccinarsi - malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto - e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima, atteso che la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, assume una connotazione ancora più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia - per legge e ancor prima per il cd. “giuramento di Ippocrate”- tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto.


Ed aggiunge il Consiglio di Stato nelle motivazioni


Del resto, soltanto la massiva vaccinazione anche ed anzitutto di coloro che entrano per servizio ordinariamente in contatto con altri cittadini, specie in situazione di vulnerabilità, rappresenta una delle misure indispensabili per ridurre, anche nei giorni correnti, la nuovamente emergente moltiplicazione dei contagi, dei ricoveri, delle vittime e di potenzialmente assai pericolose nuove varianti; quanto ora sottolineato, anche sotto il profilo del danno irreparabile, indica che, semmai, esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall’operatore sanitario sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione;



fonte CdS 6461/2021




Nella Comparazione tra l’interesse del sanitario no-vax e l’esigenza essenziale di protezione della salute collettiva – Prevalenza dell’interesse della collettività. 

Siamo alle prese con gli Ordini Professionali chiamati a vigilare tramite piatta forma telematica il rispetto dell'obbligo vaccinale imposto ex Legge dal D.L. 44/2021 articolo 4, che nel comma 1 precisa:


Fino al 31 dicembre  2022,  al  fine  di  tutelare  la  salute
pubblica  e   mantenere   adeguate   condizioni    di    sicurezza
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione
del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli  operatori
di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita,  comprensiva,  a
far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della  dose  di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel  rispetto  delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero  della
salute. 

E sugli Ordini delle Professioni Sanitarie:


Gli Ordini degli esercenti  le  professioni  sanitarie,  per  il tramite delle  rispettive  Federazioni  nazionali,  che  a  tal  fine operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti SARS-CoV-2...

E sul provvedimento di sospensione:

l'Ordine professionale accertATO il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio  delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale. 

che determina.. la sospensione della retribuzione..

Per il periodo di sospensione non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro compenso o emolumento,  comunque  denominato.

Avverso tali passaggi sono in corso numerose controversie amministrative, non da ultimo dopo le sospensioni operate dagli ordini la parola è passata ai TAR, e da ultimo il TAR Milano con due separate ordinanze di Marzo e Giugno 2022 ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale, limitatamente al rispetto del principio di proporzionalità della norma, e sugli effetti relativi alla sospensione delle retribuzioni.



La diatriba è ancora aperta, anche se, come abbiamo avuto modo di precisare in apertura dell'articolo, il Consiglio di Stato si era già pronunciato sulla questione, a favore di un rigido formalismo.




Rimani aggiornato e seguici, leggi anche "Sanitari No Vax" e "Farmacisti No Vax".








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