Gli affidamenti sotto soglia, oggi soglia di carattere europeo, è prestabilito dagli articoli 48 e seguenti del nuovo codice degli appalti, che entrerà in vigore con la doppia data del 1 aprile 2023 e 1 luglio 2023 ai fini dell'operativiità.
La doppia data creerà caos? Ritengo di no.
Dopo il principio di rotazione, previsto dall'art. 49, il successivo articolo 50 prescrive le seguenti procedure di affidamento, diamoci un primo sguardo.
Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente
E' il caso di evidenziare che il nuovo articolo 14 denominato "soglie di rilevanza europea", prevede quattro scaglioni, (5,382 mln, 140k, 215k, e 75k) oltre a soglie per settori speciali.
Vedremo l'applicazione pratica data dalla prassi di tali principi.
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