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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Nuovo codice appalti, le procedure a scelta del contraente.

Nella parte 4° del nuovo codice degli appalti pubblici, d.lgs 36/2023 sono previste le "procedure di scelta del contraente",


Tra queste la più impattante sarà la procedura "ristretta" ma per comprenderne i presupposti vediamo prima la "Procedura aperta" dell'art.70


Questo l'incipit:

"Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara."

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.


E' necessario tener presente il presupposto del richiamo dell'art. 83 secondo cui:


"Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge.


Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici"



Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.


Ecco però che le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara (per i bandi al di sopra delle soglie ex art. 14) , se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo di 30 giorni non può essere rispettato.





Riduzione del termine: quando? in caso di avviso di pre informazione!


L'avviso di pre-informazione nel nuovo codice degli appalti


Ed infatti nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione (previsto dall'art 81 e da pubblicare entro il 31 dicembre di ogni anno) ed a condizione che questo pre avviso non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:


a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;


b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.


l'avviso di pre-informazione (una sorte di "bando" in anticipo) costituisce quindi modalità "acceleratoria" ove sia stata prevista ma attenzione che er le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:


a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;

d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l’interesse di cui all'articolo 89, comma 1, ovvero tramite invito su piattaforma digitale.

Vedremo l'applicazione pratica dell'avviso di pre-informazione e le modalità applicative che dovranno però essere "anticipate" al fine di evitare elusioni normative, ogni 31 dicembre.


Sin da ora poniamo un quesito a cui risponderà la pratica: l'avviso di pre-informazione, essendo un atto preliminare che condizionerà le procedure di scelta, potrà essere impugnato seppure non sussista ancora una impresa che sia stata lesa sin dalla pubblicazione?


Studio Legale Angelini Lucarelli



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