Ci è stato chiesto a chi spetti individuare la mappa delle farmacie, soprattutto per le nuove istituzioni, o per la modifica delle vecchie perimetrazioni che sono modificate a seguito dell'espansione delle città o della nascita di nuove sedi.
Abbiamo già affrontato il tema della revisione delle piante organiche da parte degli Enti titolari, ovvero il Comune, così come è stato piu' volte ribadita la competenza all'interno del Comune da parte della Giunta Comunale, e non piu alla Regione, e cio' in ragione del maggior rapporto con il territorio che il Comune esplica nella vita quotidiana.
L'attività del Comune è chiaramente una attività di carattere politico discrezionale, sorretta dai parametri di legge, secondo quelle che sono le direttrici del criterio demografico, o del criterio topografico. Elementi questi ormai di conoscenza comune.
Quello che ci viene chiesto nel presente caso, una volta risolto il valore non vincolante del parere obbligatorio rilasciato dall'ordine dei farmacisti competente per territorio è la “criticabilità” della scelta operata dall'amministrazione in relazione all'istituzione in una determinata zona piuttosto che in un'altra.
Ci siamo già occupati delle problematiche inerenti le distante tra una farmacia ed un'altra, così come è stata già esaminata la problematica su come calcolare la distanza, tramite il percorso pedonale, o quello piu' logico.
Venendo così all’esame del caso qui richiesto è opportuno richiamare le parole del Consiglio di Stato in un recentissimo (2021) caso per il quale quindi “il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall’art. 11, commi 1 e 2, d.l. n. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini; la decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali — come si è detto — sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà” .
Dalla formula della norma di legge si ricava, in primo luogo, che sono appunto “diversi” i fattori che vengono in considerazione ai fini della scelta di una nuova sede farmaceutica cosicché non assume carattere decisivo quanto criticabile da un ricorrente farmacista a proposito della distribuzione dei residenti sul territorio di riferimento.
Invero, come pure si è osservato, “la finalità-esigenza di poter servire meglio e adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va quindi necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica.
Il riferimento, contenuto nella da ultimo richiamata pronuncia, alla “ampia discrezionalità” dell’Amministrazione implica che trovi applicazione l’ulteriore principio sancito dalla giurisprudenza secondo cui “quando l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare quest'ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l'evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa (amministrazione) la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione”.
Non va infine trascurato il fatto che l'amministrazione deve rispettare i parametri di legge, (“una farmacia ogni 3300 abitanti”) previsto dalla legge n. 2/2012 nonché gli elementi del procedimento amministrativo tenendo conto “dello sviluppo urbanistico e demografico” della zona interessata dalla istituzione della sede farmaceutica interessata, e pertanto “al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell’erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle sedi esistenti, nonché tenendo conto della attuale localizzazione delle sedi esistenti” alla luce della pianta organica e del meccanismo di revisione della stessa imposto anch'esso dalla legge.
In conclusione il Comune ha il diritto/potere di individuare le zone di competenza per l'istituzione di nuove sedi, nonché quello di monitorare la pianta organica, a sua volta revisionabile ogni biennio – anche su istanza di parte – con il solo limite della irrazionalità delle scelte effettuate, limite oltre il quale – sebbene sia difficile da dimostrare – subentrerebbe il sindacato del Giudice Amministrativo.
Legale Oggi
a cura dell'avv. Aldo Lucarelli
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