Ci viene chiesto
quale sia la posizione dello studente che vuole iscriversi alla facoltà di Medicina 💊 negli anni successivi al primo rispetto a coloro che avendo fatto il test non lo hanno superato.
Esiste un privilegio di ingresso da scorrimento per i candidati che hanno fatto il test di medicina e non lo hanno superato?
Può l’università iscrivere per scorrimento i candidati che sono in graduatoria nazionale e non sono rientrati?
É necessario che l’Università di Medicina pubblichi un bando per gli anni successivi al primo per i posti resi disponibili?
A tutte queste domande rispondiamo con la giurisprudenza recente sul tema, ma son da subito anticipiamo la risposta, non esiste un privilegio per chi é in graduatoria nazionale, l’università infatti é tenuta ad una pubblicazione di bando per i posti resi disponibili agli anni successivi per rinunce e trasferimenti.
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Entriamo nel dettaglio
- -ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei “è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni.
Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile”…“In conformità con le disposizioni di cui all’art.3 co. 1 lett.a) e lett.b), della legge n.264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità” … “
Da tener presente quindi che gli Atenei non possono programmare posti ulteriori per gli anni successivi che sono solo quelli resi disponibili a seguito di rinunce e trasferimenti
Ma come si entra agli anni successivi a Medicina?
In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno” … “I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi.
A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”;
- dal testo di tali disposizioni si evince che la Università, per le iscrizioni ad anni successivi al primo (sia che si tratti di soggetti provenienti da altri corsi di Laurea sia che si tratti di studenti ammessi al primo anno nel medesimo corso di Laurea) deve svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale (che invece è tesa a individuare gli studenti meritevoli di immatricolazione al primo anno);
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- è chiarissimo sul punto l’articolo 12 dell’all. 2 DM cit.: “Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti”: non si deve scorrere solamente la graduatoria unica nazionale per le immatricolazioni ad anni successivi al primo, ma occorre una valutazione dei crediti e delle propedeuticità, e questa non può che avvenire in modo concorrenziale e comparativo, secondo i principi di trasparenza e buon andamento (lo stesso DM infatti le qualifica come “procedure”: “Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria”);
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- come previsto in via generale dal successivo articolo 13, i
medesimi principi valgono anche per chi vuole accedere ad anni successivi al primo pur non essendo inserito in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione:
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- dal combinato disposto dei punti 12 e 13 del DM cit., si evince, in sostanza, che anche coloro che sono nella posizione utile alla prima immatricolazione nella graduatoria nazionale, se vogliono accedere ad anni successivi al primo devono passare attraverso il vaglio del riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità (così testualmente il comma 12), e tale riconoscimento non può che avvenire in modo selettivo e comparativo con tutti gli altri aspiranti (siano essi nella graduatoria nazionale o meno);
- la circostanza di essere in posizione utile nella graduatoria nazionale, quindi senza un giorno di frequenza del Corso di studi in Medicina, già sotto un profilo logico, NON consente di attribuire nessun vantaggio sul piano della valutazione dei crediti formativi maturati aliunde; TAR Pe. 205/2024.
- se cosi invece fosse (peraltro secondo una interpretazione che da ultimo pare seguita anche dal giudice di appello, cfr. Consiglio di Stato sentenza 4380 del 2024, che questo giudice non ignora), si otterrebbero ovviamente risultati non del tutto ragionevoli:
- non si può quindi utilizzare la graduatoria nazionale stilata per la immissione al primo anno, per scegliere anche gli studenti meritevoli di immatricolazione ad anni successivi al primo (Tar Pe. N. 283 del 2023),
- la previsione espressa della possibilità di iscrivere ad anni successivi gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque, lungi dal disporre una riserva o un diritto di precedenza a favore di questi (che non avrebbe alcun fondamento, atteso che, come già rilevato, quella graduatoria ha tutt’altra finalità), è volta a eliminare una disparità di trattamento che si verrebbe a creare, in danno dei medesimi, ove alcuni di loro, pur avendo frequentando prima altri corsi di laure e maturato CFU astrattamente idonei a consentirgli la immatricolazione ad anni successivi, si vedessero preclusa la possibilità di partecipare ai bandi o avvisi annuali per le immatricolazioni ad anni successivi, ai quali invece avrebbero potuto comunque partecipare ove non fossero risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione;
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- tale previsione espressa, inoltre, disciplina l’effetto per il caso in cui alcuno di essi risulti anche vincitore in questi bandi o avvisi per la immatricolazione ad anni successivi: lo scorrimento della graduatoria nazionale per la immatricolazione al primo anni, in favore di coloro che si sono collocati in posizione successiva;
- se non si pone mente a tale differenza ontologica tra i diversi tipi di immatricolazione (primo anno e anni successivi al primo) nonché alle conseguenti diverse selezioni pubbliche normativamente previste (nazionale di prima immatricolazione e locale per i trasferimenti o iscrizioni dirette ad anni successivi), allora si rischia sì che si rischia di confondere le due graduatorie, facendogli assumere una impropria funzione, in violazione dei differenti criteri selettivi tipizzati (come stabilito anche dall’adunanza plenaria 1 del 2015);
- la iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, deve basarsi su una ulteriore e diversa selezione
- per il primo anno i posti sono prestabiliti e si procede a coprire le vacanze attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale, dal secondo anno in poi i posti vacanti sono quelli determinati dalle cause tipizzate (rinunce, trasferimenti, ecc…) e si può procedere alle coperture mediante i trasferimenti, e comunque sempre attraverso una selezione pubblica che basata sui criteri dei crediti formativi e delle propedeuticità (cui possono partecipare anche gli iscritti nella graduatoria);
- ciò del resto in modo del tutto coerente: l’articolo 12 disciplina i posti che si liberano per il primo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria; l’articolo 13 le vacanze che si determinano con altre modalità: ai primi si provvede con lo scorrimento della graduatoria, ai secondi con “procedure” di valutazione dei crediti formativi e delle propedeuticità;
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dunque, si può affermare che: 1.- ai sensi del citato DM, anche chi si è collocato in posizione utile nella selezione nazionale, e dunque è stato iscritto al primo anno, può presentare domanda per il transito ad anni successivi al primo, cioè può partecipare ai bandi che, sempre secondo il medesimo DM, l’Ateneo deve pubblicare annualmente per la copertura dei posti che si rendono disponibili (per rinunce, trasferimenti o altro) su anni successivi a quello di primo ingresso, dovendo mantenere immutato per tutti gli anni successivi il numero di iscritti fissato sulla base dei criteri dettati dal Ministero per il primo anno di corso;
- se alcuni di coloro che sono stati iscritti al primo anno ottengono il passaggio agli anni successivi, si determina uno scorrimento della graduatoria a vantaggio di quelli che devono accedere ancora al primo anno, nei limiti della efficacia temporale della stessa (pure specificata nel DM);
l’ammissione ad anni successivi al primo non può avvenire sulla base della graduatoria di merito del concorso di accesso al primo anno ma sulla base di autonomo e diverso bando annuale che deve valutare i crediti formativi raggiunti ai fini della iscrizione ad anni successivi;
- da quanto sopra, consegue inoltre che per i posti che si sono liberati negli anni successivi l’Università deve bandire avvisi annuali, prevedendo criteri basati solo sul curriculum
E cosa accade a chi “fortunato” si é avvantaggiato di una posizione migliorativa con iscrizione a Medicina senza bando negli anni successivi?
non si possono vanificare gli esami universitari sostenuti nelle more, ( Consiglio di Stato sentenza 9456 del 2022 e Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108)”);
- in altri termini, atteso che gli ammessi ad anni successivi “per scorrimento” sono un numero molto ridotto di studenti, appare equo tutelare il loro interesse attraverso una conferma in sovrannumero.. (TAR Pe 205/2024)
Diritto dei Concorsi Pubblici
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