Cosa è il coefficiente di equalizzazione in un test di ingresso o in un concorso?
A cosa serve il coefficiente di equalizzazione?
E' legale applicare un coefficiente di equalizzazione?
E' ammissibile un ricorso collettivo contro il coefficiente di equalizzazione?
Nel presente testo risponderemo a queste ed altre domande in tema di test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso (medicina e chirurgia in primis) e l'uso del coefficiente di equalizzazione nei concorsi.
È legittimo il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla normativa concorsuale (art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022, n. 1107) per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato denominato “coefficiente di equalizzazione” che interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date dai candidati,
Ma quale è lo scopo del coefficiente di equalizzazione?
Il coefficiente di equalizzazione ha lo scopo di omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. Difatti, esso si pone in coerenza con i canoni di par condicio e di selezione imparziale e di stampo meritocratico che sul piano della legittimità amministrativa presiedono al funzionamento dei concorsi pubblici. (CdS 8004/2024).
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In motivazione il Consiglio di Stato ha descritto il funzionamento del “coefficiente di equalizzazione” con funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date ai quesiti dal candidato; esso è ottenuto dalla differenza tra il valore massimo del punteggio non equalizzato, ovvero il massimo teorico raggiungibile per ogni prova in base alle risposte tutte esatte, e il coefficiente di facilità della prova. Tale strumento è pertanto concepito come valore espressivo in termini matematici dello scostamento medio di punteggio rispetto al massimo teorico fatto registrare per ogni quesito dai concorrenti nel periodo di misurazione statistica. In particolare, un maggiore scostamento, indice di maggiore difficoltà del quesito, si traduce in un punteggio aggiuntivo maggiore a quello per le risposte date rispetto al punteggio invece attribuibile laddove lo scostamento sia minore, e dunque il quesito si sia dimostrato di agevole soluzione.
Ma cosa è il coefficiente di equalizzazione?
A questo riguardo, deve innanzitutto premettersi che in base al menzionato allegato 2 al decreto ministeriale del 24 settembre 2022, n. 1107, l’equalizzazione interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date ai quesiti dal candidato, con lo scopo di omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. In questa prospettiva, il punteggio equalizzato, sulla cui base è determinato l’ordine di merito dei candidati, si fonda sul coefficiente di equalizzazione, destinato ad intervenire aggiungendosi al punteggio (c.d. grezzo) risultante dalle risposte date dai medesimi candidati, secondo la modulazione di punteggio prevista dalla normativa di gara: 1 per la risposta esatta; 0 per la risposta omessa e -0,25 per la risposta errata. Il punteggio equalizzato è infatti «ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti» con «un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova»
A sua volta, il coefficiente di equalizzazione è dato dalla sommatoria dei coefficienti di facilità del singolo quesito,
determinati in base alla media dei punteggi per le risposte fornite. Tenuto conto della poc’anzi richiamata modulazione, il coefficiente di facilità si attesta pertanto in un valore «compreso tra −0,25 e 1», come ulteriormente chiarito nell’allegato 2 al decreto ministeriale. Calcolato il coefficiente di facilità della prova nel suo complesso, attraverso la sommatoria dei coefficienti di facilità dei quesiti di cui essa si compone, il coefficiente di equalizzazione della prova è infine ottenuto dalla differenza tra il «valore massimo del punteggio non equalizzato», ovvero il massimo teorico raggiungibile per ogni prova in base alle risposte tutte esatte (50), e il coefficiente di facilità della prova.
il coefficiente di equalizzazione nei test di ingresso e nei concorsi pubblici
Come al riguardo chiarito nella relazione tecnica depositata in giudizio dal CISIA, mentre il punteggio non equalizzato «può variare da -12,5 (=- 0,25x50), quando si risponde in modo errato a tutti i quesiti, a 50 (=1x50), quando si risponde in modo corretto a tutti i quesiti», il coefficiente di equalizzazione «potrebbe teoricamente variare da 0 (=50-50), quando tutti i partecipanti rispondono correttamente a tutti i quesiti, a 62,5 (=50-(-12,5)), quando tutti i partecipanti rispondono in modo errato a tutti i quesiti».
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Si hanno dunque due forbici di punteggio: la prima derivante dalla modulazione prevista in base alla normativa concorsuale per le risposte date (esatte, omesse, errate); e la seconda su base statistica,
espressiva del livello di difficoltà della prova quale risultato nel periodo di rilevazione sulla base delle risposte date da tutti i candidati. Il fattore correttivo di carattere statistico così previsto potrebbe in linea teorica non intervenire se il quesito sia risultato di facile risoluzione. All’opposto potrebbe modificare anche in misura superiore il punteggio derivante dalle risposte date in presenza di quesiti rivelatisi di particolare complessità. All’interno di questa forbice il coefficiente di equalizzazione è pertanto concepito come valore espressivo in termini matematici dello scostamento medio di punteggio fatto registrare per ogni quesito nel periodo di misurazione statistica.
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Il punteggio equalizzato è dunque un punteggio che a quello (grezzo) risultante dalle risposte date ai quesiti aggiunge l’ulteriore punteggio che misura la difficoltà di questi ultimi su base statistica.
Il valore ottenuto dalla misurazione statistica interviene dunque come fattore correttivo del punteggio finale della prova (detto appunto equalizzato) in ragione della funzione equalizzatrice svolta dal coefficiente ottenuto dalla misurazione su base statistica del livello di difficoltà dei quesiti di cui si compone la prova. Infatti, come poc’anzi esposto, il coefficiente di equalizzazione esprime matematicamente lo scostamento medio dei punteggi per ciascun quesito rispetto al massimo teorico, nel presupposto logico che la difficoltà di un quesito è ricavabile dal grado di approssimazione a tale massimo dei punteggi ottenuti in base alle risposte date.
CdS 800/2024.
Il ricorso collettivo al TAR
Prima di chiudere un cenno al "ricorso collettivo" davanti al TAR e Consiglio di Stato. Come abbiamo avuto modo di precisare non sempre è possibile effettuare un ricorso collettivo sebbene da un punto di vista pratico economico questo rappresenti o sembra rappresentare una opportunità per i candidati.
Ed infatti l’ammissibilità del ricorso collettivo postula invece un’omogeneità di posizioni giuridiche dei ricorrenti in forza della quale le domande di annullamento da ciascuno proposte con l’unitaria impugnazione siano rivolte nei confronti dei medesimi atti (petitum) e siano fondate sui medesimi fatti costitutivi (causa petendi).
A sua volta l’omogeneità di posizioni è riferibile ad una situazione antecedente alla proposizione del ricorso, quando si attualizza in ciascuno dei soggetti l’interesse ad agire, e non è suscettibile di essere modificato per le vicende riguardanti singoli ricorrenti, come poc’anzi precisato.
Per concludere nella presente fattispecie era pienamente ammissibile un ricorso collettivo.
Avv. Aldo Lucarelli
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