La Corte di Cassazione a sezioni unite 20278-22 ha affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CE.
Con tale pronuncia quindi la Cassazione ha dato impulso alla Corte di Appello di quantificare la remunerazione dovuta ai medici specializzati che per quegli anni ovvero 1982/1983 avevano iniziato la specializzazione, e fino alla conclusione.
Nella causa in questione la somma richiesta era di € 21.500.000 di vecchie lire per anno pari a circa 11.000 euro.
La formazione specialistica per avere la remunerazione prescritta dalla Corte di Giustizia Europea (590-20) e recepita dalla Cassazione a Sezione Unite 2022, deve rispondere a precisi requisiti e quindi avrà diritto 1) se iniziata prima del 29 gennaio 1982 deve essere proseguita oltre il 01.01.1983, oppure 2) deve essere iniziata a partire dal 1 gennaio 1983, data di scadenza dell'obbligo di adeguamento comunitario.
Il diritto attiene alle specializzazioni riconosciute negli Stati membri, o almeno in due di detti stati, secondo quanto previsto dalla direttiva 75/362/CE.
Un precedente orientamento aveva escluso infatti i medici specializzandi ante 29 gennaio 1982, ad opera della Cassazione 5509/2019.
E' opportuno rammentare che trattasi di un risarcimento del danno da mancata applicazione interna (Italia) in relazione alla direttiva 82/76/Cee a sua volta riassuntiva delle direttive n. 75/362 Cee e75/363 Cee.
In tal modo quindi viene riconosciuto il diritto alla remunerazione di quegli specializzandi che alla data del 31 dicembre 1982 stava già frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole pur senza ancor aver iniziato la relativa attività didattica, atteso che la normativa europea di riferimento non prevede in alcun modo la non applicazione delle disposizioni a favore della remunerazione ai corsi già in essere.
Tale remunerazione, oggi liquidata a titolo di risarcimento del danno quindi vale a partire dal 1983 anche per gli iscritti in anni precedenti e proseguita successivamente a tale data;
Lo Stato Italiano con sommo ritardo aveva riconosciuto il diritto solo dall'anno accademico 1991/1992 per mezzo del D.Lgs. 257/1991, con buona pace di tutti coloro che si erano iscritti, ed avevano conseguito la specializzazione durante il decennio precedente.
Già qualche anno fa, questo Studio Legale, aveva intentato una controversia dinanzi ad un noto Tribunale proprio nel solco di quanto delineato oggi dalla Corte di Giustizia Europea 590-20 ed oggi la Corte di Cassazione 20278/22.
Rimane il nodo “compenso”, il quale per ora potrà essere parametrato a quanto previsto dalla legge dell'epoca, ovvero 21.500.000 di lire come prescritto dalla normativa del 1991, ma è opportuno rammentare che la legge n.370 del 1999 aveva riconosciuto una borsa di studio per gli specializzandi dall'anno 1983/1984 di lire 13.000.000.
Rimane da comprendere ora la quantizzazione, a cui però sarà demandata apposita causa in Corte di Appello sezione lavoro.
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