Questa la sintesi della ricostruzione operata dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5666/21 che ha precisato come
“in tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novità intrinseca non postula un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a precedenti cognizioni ed invenzioni, ma può ravvisarsi anche nel caso di un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti”
Sempre però che la combinazione di elementi già acquisiti realizzi una novità rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile» (Cass. 12510/2015)
La Cassazione si sofferma poi sulla differenza tra “modelli di utilità” ed “invenzioni di perfezionamento” e quindi, in conclusione,
sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d'uso, grazie a soluzioni che migliorano l'efficacia di un prodotto noto,
senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello,
sono brevettabili come «invenzioni di perfezionamento o di combinazione» tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi.
Cass. 5666/2021 Diritto Autore Marchi e Brevetti
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