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Liquidazione Società ed Agenzia delle Entrate.

Liquidazione della Società, può l'Agenzia delle Entrate iscrivere a ruolo straordinario i debiti fiscali non definitivi?



Il quesito nasce dall'art 15 bis del DPR 602/del 1973, e quindi dalla circostanza se la sola circostanza della messa in liquidazione volontaria della

società contribuente, sia di per sé inidonea ad integrare il presupposto del fondato pericolo per la riscossione.



Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione n.2259/2022, la risposta é negativa, la liquidazione volontaria della società non é sufficiente a giustificare l'iscrizione nei ruolo straordinari anche se non definitivi e ciò in quanto é necessario che sussistano fatti ulteriori riferibili alle condotte del contribuente, come l'occultamento di cespiti.


Ed Infatti


La liquidazione delle società di capitali, regolata dagli artt. 2484

costituisce una fase della vita della società immediatamente precedente e strumentale alla sua estinzione ed è caratterizzata da un procedimento complesso che inizia con la verificazione e l’accertamento di una causa di scioglimento.



In termini essenziali, al centro della procedura si pone il liquidatore (art. 2487 c.c.), che è tenuto a convertire il residuo patrimoniale attivo della società in denaro per il soddisfacimento, in via primaria, dei creditori e, in via secondaria, dei diritti dei soci.



L’art. 2489 c.c., in particolare, attribuisce ai liquidatori la facoltà di compiere “tutti gli atti utili” per la liquidazione della società; costoro, dunque, debbono attivarsi – con una diligenza qualificata poiché sono responsabili per i danni eventualmente cagionati ai soci, alla società e ai creditori qualora siano inadempienti rispetto agli obblighi previsti

dall’art. 2491 c.c. - per effettuare ogni operazione che, direttamente o indirettamente, sia utile ad una liquidazione fruttuosa.


Non solo: l’art. 2491 c.c. prevede anche che i liquidatori possano chiedere ai soci, proporzionalmente, i versamenti ancora dovuti nel caso in cui i fondi non consentano di soddisfare i creditori.



Ne deriva che il liquidatore ove constati l’incapienza del patrimonio sociale per l’integrale pagamento dei creditori man mano che i rispettivi crediti vengano a scadenza (attività che deve essere informata, anche in caso di liquidazione volontaria, ai principi di concorsualità,

rispettando, cioè, la cd. par condicio creditorum), deve ritenersi tenuto a promuovere (eventualmente con interessamento dell’assemblea dei soci) una procedura concorsuale per il soddisfacimento paritetico di tutti i creditori.



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Studio Legale Angelini Lucarelli


Del resto, il liquidatore che operi pagamenti preferenziali di alcuni creditori a discapito di altri a fronte dell’incapienza della società può essere chiamato a rispondere del danno da questi ultimi subito ai sensi dell’art. 2489, secondo comma, c.c.


Occorre sottolineare, infine, che la fase di liquidazione della società è caratterizzata dalla redazione di specifici bilanci (artt. 2490 e 2492 c.c.), che devono essere predisposti dai liquidatori nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.


In questa prospettiva, dunque, l’avvio e lo svolgimento della fase di


liquidazione non può ritenersi, di per sé, portatore di disvalore


poiché attesta, semplicemente, che la vita di quella particolare società, con una procedura controllata e trasparente, è destinata a chiudersi; al contempo, l’iter avviato è funzionale al soddisfacimento dei creditori esistenti (e solo in subordine dei soci).


La giurisprudenza della Corte, invero, in alcune rade occasioni ha positivamente valutato, ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinario, la condizione di messa in liquidazione della società.


Ciò ha fatto, tuttavia, in quanto tale status fosse concorrente con altri elementi. Già la sentenza Cass. 11225 del 30/07/2002, infatti, aveva precisato che


«in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai fini della iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento (valido ed efficace) di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG e la circostanza che la società stessa si trovi in fase di liquidazione costituiscono elementi concorrenti ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione", richiesto dall'art. 11, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ed ora dall'art. 11, comma terzo, del d.P.R. medesimo, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46)»;

il principio è poi stato ribadito da Cass. n. 458 del 13/01/2014 (non in contrasto, sullo specifico punto, con Sez. U n. 758 del 13/01/2017).


In via generale, che la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società non è idonea ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”,


occorrendo, invece, che a tale condizione concorrano ulteriori fatti – riferibili vuoi a condotte

tenute dal contribuente (quali, ad esempio l’occultamento di cespiti) vuoi ad eventi oggettivi esterni (ad esempio, l’adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), vuoi, anche, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione – come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un vulnus per il credito.


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