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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Le Vetrate diventano edilizia libera e gli abusi decadono?

Con il decreto aiuti bis é stato inserito l'articolo 33 introdotto al Senato che è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.


Come specificato si tratta gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici.


Nonché gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo.


Ricordiamo infatti che ai sensi dell'art 10 del DPR 380 del 2001


Sono Interventi subordinati a permesso di costruire quelli che

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma..

Ecco quindi che le Vepa saranno soggette ad edilizia libera in quanto mobili e non costituenti aumento stabile della volumetria.





Si ritiene quindi che rientrino tra le opere temporanee di edilizia libera.

Cosa accade alle sanzioni ed ai processi pendenti per abuso edilizio?


Ove La fattispecie ricada in tale nuova previsione è facile ipotizzare in una depenalizzazione della fattispecie in esame stante però un necessario onere probatorio a carico della parte interessata volto a dimostrare l'applicabilità del caso concreto alla nuova disposizione di legge.


É solo il caso di ricordare che


La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali..


Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento... e le relative modifiche.


Ecco quindi che in caso di Edilizia libera nessuno di tali passaggi sarà necessario.






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