Sovente ci viene riproposto il quesito in tema di incompatibilità dei farmacisti, sia in relazione alle società, sia in relazione alle attività svolte dal singolo farmacista in farmacia o presso altre sedi di lavoro.
Sebbene la rassegna sembri chiara e delimitata, la pratica quotidiana offre sempre spunti innovativi ed intrecci impresit e crea confusione sul tema delle incompatibilità dei farmacisti.
Molte sono le domande a cui rispondere:
Farmacisti,quando si è incompatibili?
Esistono incompatibilità dei farmacisti che possono essere rimosse?
L'incompatibilità del farmacista è differente dal requisito di partecipazione ad un concorso?
Posso creare una incompatibilità a mia insaputa?
Come si certifica il possesso dei requisiti?
Ricordiamo che la normativa in tema di incompatibilità è delineata dagli articoli 7 ed 8 della legge 362 del 1991 così come innovata nel tempo e quindi
Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata
Le società hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.
In tema di partecipazioni è stato precisato che l'attività medica anche di carattere "societario" è incompatibile, e così estendendo il dato normativo dell'art 7 secondo periodo secondo cui:
La partecipazione alle societa' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica.
Ad avvalorare tale impostazione poi soggiunge l'articolo 8 della medesima legge secondo cui l'attività di farmacista è incompatibile
con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Tali prescrizione sono mitigate nel caso di successione della farmacia.
Le incompatibilità dei Farmacisti
E' stato quindi osservato che l'attività di gestione della farmacia intesa come compendio sanitario è incompatibile con "altre" gestioni mentre la partecipazione societaria intesa come pluralità di cespiti aziendali è ammissibile nel limite massimo del 20% regionale.
E' altresì necessario precisare che anche dopo la riforma del diritto societario in farmacia ad opera della legge 124 del 2017 sussiste sempre il divieto di cumulo di due autorizzazioni (art. 112 T.U.)
Ecco quindi che per gestione della farmacia andrà scissa la figura del farmacista quale esercente attività farmaceutica e la figura oggi ammissibile del farmacista quale socio non attivo in una società.
Da tale distinzione recentemente il Consiglio di Stato n. 6137/2023 ha tratto spunti per tornare sul tema delle incompatibilità del farmacista socio non operativo nella SaS di cui abbiamo parlato in altro post. Leggi qui
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Nel presente post affrontiamo una incompatibilità sopravvenuta nel senso che la stessa incompatibilità non deriva da un rapporto iniziale originario né per un atto di volontà diretta ma per un evento ovvero la
ricezione della farmacia o della quota della farmacia per mezzo di un testamento o tramite eredità.
Una farmacia (sede unica) o una quota della società titolare della farmacia (società) potrà essere l'effetto di una successione ereditaria o di una delazione testamentaria.
Il sopravvenuto cespite Farmacia o quota della stessa potrà costituire
nuova ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il nostro farmacista erede abbia già una farmacia (violazione della doppia autorizzazione ex art 112 testo unico ed 1265/1934)
Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità
o sia in corso di partecipazione in un concorso nel quale sia prescritto il requisito di "non essere titolari di farmacia"
o ancora l'erede che riceve la farmacia sia un dottore ed in quanto medico
incompatibile al senso della legge 361/1992 come interpretata dal CdS nel 2023 per i medici.
In sintesi si potrà assistere ad una incompatibilità sopravvenuta per causa ereditaria
A tal proposito ricordiamo che questa é strada sostanzialistica della vicenda che si sofferma sull'effetto dell'accettazione dell'eredità.
L'accettazione dell'eredità farà sebentrare l'erede anche nelle posizioni creditorie e debitorie dell'azienda farmacia.
Le incompatibilità dei Farmacisti da eredità
Non va dimenticato che l'accettazione potrà anche essere tacita
quindi derivante dal semplice comportamento!
In conclusione una analisi dell'eredità da accettare e gli effetti dell'accettazione dovranno quindi essere attentamente analizzati prima dell'accettazione sia per i profili patrimoniali sia per i profili di incompatibilità che potrebbero derivarne.
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Diritto Farmaceutico
Avv. Aldo Lucarelli
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