La trasformazione recessiva della Farmacia da SRL a SNC
- Avv Aldo Lucarelli
- 7 mar
- Tempo di lettura: 4 min
diritto farmaceutico a cura dell'avvocato Aldo Lucarelli
Dopo l'ondata modaiola del concorso straordinario Farmacie che ha determinato il sorgere di Farmacie basate quasi esclusivamente sul modello “SRL” a seguito della riforma operata dal decreto 124 del 2017 è ora il tempo di assistere ad una inversione di tendenza che vede il ritorno a modelli di gestione piu' diretti economici e snelli come Snc e SaS anche a seguito di trasformazioni chiamate “recessive” per l'appunto da Farmacie SRL a SNC o SaS.
Ma perché tale passaggio recessivo dal modello della Farmacia SRL alla SNC?
In via preliminare occorre evidenziare che il modello Srl è stato indicato all'epoca anche dal Consiglio di Stato per venire incontro alle esigenze paritetiche (proprietarie e gestionali) che il concorso Monti 2012 imponeva, non era una scelta di ottimizzazione bensì un obbligo organizzativo per coniugare proprietà e gestione dei candidati farmacisti, divenuti soci farmacisti.
Abbiamo quindi assistito alla nascita di SRL con 3/5 soci divenuti ex lege parte di una SRL almeno per un triennio. Ora che il triennio da concorso è scaduto quasi ovunque (eccetto le ultime assegnazioni in corso di apertura vedi Abruzzo Campania etc) è tempo di prendere profitti con vendite infra soci SRL o con cessioni in blocco a volenterosi investitori, nelle note modalità del moltiplicatore su fatturato.
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Esiste però anche un altro fenomeno che è per l'appunto quello messo in atto con la trasformazione ex art. 2500 sexies del codice civile per il passaggio dalla strutturata forma di SRL alla piu' personale forma della Snc, vediamone i tratti salienti.
Passo 1: passaggio dalla responsabilità limitata pro quota ad un responsabilità personale.
La trasformazione recessiva da SRL a SNC, pur comportando un aumento della responsabilità personale dei soci, può offrire alcuni benefici, soprattutto in determinate situazioni
1. Semplificazione della gestione:
Minori adempimenti amministrativi: La SNC ha una struttura più snella rispetto alla SRL, con meno obblighi contabili e amministrativi. Questo passaggio riduce i costi e il tempo dedicati alla gestione dell'azienda che diviene incentrata sulla persona socio e non sulla quota socio. Ricordiamo infatti che nella SNC tutti i soci sono anche amministratori e la fiscalità si applica sulla persona, con la possibilità di avere benefici in termini di detrazioni personali.
Maggiore flessibilità decisionale: Le decisioni possono essere prese in modo più rapido e informale, senza la necessità di convocare assemblee o redigere verbali complessi soprattutto nel caso di SRL composte da un CdA
2. Aspetti fiscali:
Trasparenza fiscale: Nella SNC, gli utili vengono tassati direttamente in capo ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione. Questo può essere vantaggioso se i soci hanno aliquote fiscali inferiori a quelle applicate alle società di capitali.
Gestione delle perdite: Le perdite della SNC possono essere compensate con altri redditi dei soci, riducendo il carico fiscale complessivo.
Sempre in tema di aspetti fiscali (consultare il priorio commercialista) sono da tener presenti le disposizioni previste dall'art. 170 del TUIR secondo cui le riserve costituite prima della trasformazione, sono imputate ai soci:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
Le riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve, eccetto il caso di trasparenza fiscale che fosse stato adottato dalla Srl prima della trasformazione ex art. 115 tuir.
3. Rapporti con le banche e i fornitori:
Maggiore fiducia: In alcuni casi, la responsabilità illimitata dei soci può essere vista come una garanzia maggiore da parte di banche e fornitori, facilitando l'accesso al credito e ai rapporti commerciali. E' tuttavia importante tener presente il concetto di “continuità” delineato dai principi della Cassazione che con sentenza n. 10598 del 7 maggio 2013 ha ribadito che la trasformazione è una vicenda evolutiva, ma non estintiva, del soggetto giuridico. Ciò significa che i rapporti giuridici preesistenti, sia attivi che passivi, permangono e che la trasformazione non può essere utilizzata per sottrarre l'impresa societaria alla soggezione alle procedure concorsuali tipo fallimento. (Cass. 4737/2020)
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4. Aspetti successori:
Passaggio generazionale facilitato: La SNC può semplificare il passaggio dell'azienda ai successori, grazie alla sua struttura più semplice e alla maggiore flessibilità nella gestione delle quote sociali.
5. Adattamento alle dimensioni della Farmacia:
Piccole imprese familiari: La SNC può essere una forma giuridica più adatta per piccole imprese a conduzione familiare, dove la responsabilità personale dei soci è già implicita e la semplificazione della gestione è prioritaria.
In termini operativi poi si deve evidenziare che la deliberazione di trasformazione di società a responsabilità limitata in società di persone, quindi SNC o SaS deve essere adottata con le maggioranze previste per le modifiche del proprio statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Gli amministratori, che ricordiamo essere tutti i soci nelle Srl da concorso straordinario, devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci dissenzienti mantengono comunque un diritto di recesso (art. 2473 cc) con liquidazione della propria quota, il ché potrà portare chiaramente ad una riduzione del capitale sociale.
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I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
Conclusione: la trasformazione recessiva di una farmacia da SRL a Snc o SaS è una procedura adatta – ad avviso di chi scrive – per quelle farmacie nate dal concorso straordinario, che non siano destinate ad una cessione speculativa e che, nelle mani di soci familiari o soci che hanno un ottimo rapporto, siano destinate a durare nel tempo con modelli organizzativi piu' flessibili ed economici anche in vista di una successione generazionale.
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Avv. Aldo Lucarelli
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