top of page
Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

La Sede Farmaceutica in gestione provvisoria è soggetta al Concorso.

Anche le sedi in gestione provvisoria sono soggette al Concorso Farmacie. Questa la sintesi della pronuncia del Consiglio di Stato n. 61.



E’ stata pubblicata in data 15 Febbraio 2019 la sentenza n.61 del 2019 con cui il Consiglio di Stato accogliendo l'appello della Regione Lazio, e dei contro interessati rappresentati dagli avvocati Renata Angelini ed Aldo Lucarelli ha ribaltato la sentenza con cui il Tar Lazio aveva escluso dal concorso pubblico straordinario nazionale per le farmacie, la sede di un comune in quanto già assegnata in gestione provvisoria.


La vicenda risale al 2012 allorquando il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Regionale, in applicazione del DL n.1/2012 bandiva un concorso pubblico straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per i privati e vacanti nell’ambito territoriale regionale, individuate, tra l’altro, applicando il nuovo criterio demografico, e cioè una sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti.


Veniva quindi individuata la sede del Comune XXX tra quella da immettere a concorso, sede che era del Comune ma affidata in via provvisoria. Sennonché la farmacista che gestiva già la sede, si oppose, facendo ricorso al Tar Lazio, che nel 2014 le dava ragione, ritenendo che la sede ex comunale in gestione provvisoria non andasse a concorso. Tale sentenza di primo grado quindi modificava il numero delle sedi disponibili per il concorso straordinario per la regione.


Si appellavano contro tale decisione sia la Regione, che altra farmacista, proprio per evidenziare la necessità che anche le sedi in gestione provvisoria comunale fossero soggette alla legge nazionale e che quindi fosse dichiarata la disponibilità per il concorso.


Concorso Farmacie e le Sedi Provvisorie a Concorso
Diritto Farmaceutico Legale Oggi

Per una migliore comprensione dei vari profili controversi, è opportuno evidenziare che, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, riveste rilievo preminente la legge n.27/2012, che all’art.11, ha stabilito sia l’obbligo di ciascun Comune di individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio ambito territoriale sia l’obbligo della Regione di bandire “il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzioni e per quelle vacanti”.


Infatti, da un lato, l’art.11 della legge n.27/2012 contempla l’inserimento nel concorso straordinario non solo delle “sedi disponibili”, individuate a seguito dell’applicazione del neointrodotto parametro demografico di 3.300 abitanti, ma anche di quelle che, comunque, sono “vacanti”, mentre, per altro verso, la seconda sede farmaceutica comunale, istituita con il criterio topografico con DGR n.XXX/2011, all’epoca del concorso straordinario del 2012 risultava aperta, ma affidata soltanto in gestione provvisoria ad altra farmacista.


Il Consiglio di Stato ha precisato che la procedura di affidamento in gestione provvisoria non è assimilabile ad una procedura concorsuale compiuta sia che tale gestione provvisoria non possa essere assimilata ad una definitiva assegnazione conseguente alla procedura di istituzione della sede stessa con il criterio topografico.


Soggiunge il Consiglio di Stato “una conferma indiretta della circostanza che la Regione Lazio nel 2012 fosse obbligata a mettere a concorso anche la sede affidata in gestione provvisoria alla farmacista appellata si riviene anche nella stessa legge n.475/1968, art.17, in cui si dispone che, ove venga assegnata con pubblico concorso una sede farmaceutica “precedentemente gestita in via provvisoria” al vincitore del concorso “fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall’art.110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 1265”e, quindi, anche la relativa di indennità di avviamento, che, nel caso di specie, spetta alla farmacista affidataria provvisoria”.


E bene a distanza di 4 anni, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ed ha quindi stabilito che la sede in gestione provvisoria ex Comunale rientri tra quelle disponibili per il concorso straordinario, a nulla rilevando che era già stata data in gestione provvisoria.




a cura dell'avvocato Aldo Lucarelli








Avv. Aldo Lucarelli
Consiglio di Stato
Concorso Farmacie
Farmacia
Ricorso

Comments


bottom of page